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Fit, docente abilitata in Spagna assunta grazie al Giudice del Lavoro

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Una docente abilitata in Spagna, assistita dallo Studio legale Sidoti & Soci, è stata assunta grazie al Giudice del Lavoro italiano. Entrerà in servizio da settembre 2019. La professoressa si era abilitata in Spagna e aveva partecipato con riserva al concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18.

Pubblicate le graduatorie, la docente ha ricevuto il decreto di riconoscimento del Miur (e senza misure compensative). Quindi ha trasmesso il documento al suo USR il quale, in maniera inaspettata e inspiegabile, le ha negato l'ammissione al III anno del FIT, con queste motivazioni: il decreto di riconoscimento era stato emesso con una condizione risolutiva espressa, ossia la pronuncia del Tar Lazio su una nota ministeriale in materia di abilitazioni conseguiute in Spagna, di cui abbiamo parlato con la compañera Sanchez in questa intervista:

Docenti abilitati in Spagna, l'abogado Sánchez spiega perché la circolare del Miur è illegittima

E quindi, anche in applicazione di alcuni provvedimenti del Miur emessi nel settembre 2018, secondo l'USR la ricorrente poteva essere ammessa al III anno del FIT solo a seguito della pronuncia del Tar Lazio sulla nota. Cioè solo al momento dello scioglimento della riserva. Il problema è che potrebbero passare molti anni prima che il Tar si pronunci sulla circolare!

Una situazione inaccettabile e contraria al diritto europeo, perchè non ha senso impedire a un soggetto che ha ottenuto il riconoscimento dell'abilitazione spagnola (anche se con condizione risolutiva) di poterla fare valere in Italia. L'Amministrazione è stata quindi convenuta in giudizio dagli avvocati Giulia Pusateri del foro di Palermo e Massimo Sidoti del foro di Padova. L'USR, dopo aver ricevuto il ricorso, ha comunicato in udienza la sua intenzione di revocare i provvedimenti e assumere la ricorrente. L'intesa è stata raggiunta dinanzia al Giudice del Lavoro ed è ora inopponibile. Come contropartita, la ricorrente ha dovuto rinunciare alla richiesta risarcitoria (in ogni accordo bisogna rinunciare sempre a qualcosa).

In materia di pubblico impiego, quando l'attesa significa ottenere un danno economico (attesa = mancata assunzione), non è mai consigliabile restari inermi. Il "fai da te" in questi casi non è mai la scelta migliore. Quasi sempre le diffide, inviate dal cittadino, sono inefficaci e occorre rivolgersi al giudice. L'assistenza di un professionista specializzato nella materie rappresenta sempre la scelta più lungimirante e ragionevole.

Non sempre le cause durano anni, come dimostra questa vicenda, chiusa con una transazione pochi mesi dopo il deposito del ricorso. Se la ricorrente non si fosse tempestivamente rivolta al giudice, non avrebbe potuto essere immessa in servizio in tempo utile, visto che i periodi di insegnamento inferiori a 180 giorni non si considerano validi ai fini dell'anzianità di servizio. Dunque, se la pronuncia del giudice fosse arrivata tra 6 mesi, la ricorrente avrebbe comunque perso un anno scolastico.

A questo link è possibile consultare la conciliazione avvenuta dinanzi al Giudice del Lavoro

 

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