counter DAC - Proff. abilitati, il Tar Lazio sospende la “nota” Miur e le misure compensative. Accolto il nostro ricorso

Proff. abilitati, il Tar Lazio sospende la “nota” Miur e le misure compensative. Accolto il nostro ricorso

RISULTATI
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ll Miur si era rifiutato “di emettere il decreto di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento ottenuta in Spagna”, citando la propria nota prot. 2971 del 17.03.17, in cui si stabiliva che sarebbero state prese in considerazione solo le istanze accompagnate da un documento che attesti il superamento di almeno una parte del concorso spagnolo per l’insegnamento nelle scuole pubbliche (ne abbiamo parlato in questo articolo).

 

Il Tar Lazio, invece, ha sospeso il diniego e ordinato al Miur di procedere al riconoscimento.

Spese compensate, in questa fase, “alla luce della novità della questione”.

Ecco i fatti. Il diniego era stato emesso il 3 maggio 2018, nei confronti di una docente italiana che chiedeva il riconoscimento in relazione alla classe A-28. In primo luogo, il Miur affermava che il riconoscimento dell'abilitazione spagnola dovesse essere subordinato al superamento di alcune misure compensative e, in secondo luogo, decideva di “rinviare” la firma del relativo decreto.

Il motivo del rinvio? Secondo il Miur, in questi casi, la firma del decreto avrebbe potuto alimentare il contenzioso tra privati e Miur, anche alla luce di quanto stabilito con la citata nota del 17.03.17 (sospesa dal Consiglio di Stato in sede cautelare, ma non definitivamente annullata). Quindi il Miur decideva di attendere un parere dell’Avvocatura generale dello Stato.

Alla professoressa il provvedimento in questione era apparso irragionevole; così, assistita dallo Studio Legale Sidoti & Soci, si è rivolta al Tar Lazio e lo ha censurato sotto tre profili: 

- in relazione al suo curriculum, le misure compensative erano ingiustificate;

- la sospensione del procedimento di riconoscimento violava la normativa sul procedimento amministrativo italiano ed europeo;

- la nota ministeriale di cui al prot. n. 2971 del 17.03.17 era basata su una lettura inesatta della normativa spagnola.

I giudici le hanno dato ragione.

A seguire il testo dell’ordinanza.

***

pubblicato il 19/07/2018

N. 04434/2018 REG.PROV.CAU.

N. 06333/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 (Sezione Terza Bis)

 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6333 del 2018, proposto da:

[OMISSIS] rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Giuseppe Lipari, Sagrario Sànchez Munoz, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento inviato il 3 maggio 2018 con il quale il Miur si rifiuta di emettere il decreto di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento ottenuta in Spagna

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’amministrazione resistente nella parte in cui subordina il riconoscimento del titolo spagnolo abilitante con riferimento alla classe A-28 a misure compensative e a un parere dell’avvocatura di stato, che non risulta ancora pervenuto;

ritenuto che il provvedimento non ripercorra in maniera adeguata l’iter logico sotteso all’adozione delle misure compensative, posto che non risultano esaminati i titoli posseduti dal ricorrente, né è possibile individuare i motivi in base ai quali l’amministrazione abbia richiesto il parere dell’avvocatura;

ritenuto che non risulti emesso il preavviso di provvedimento di rigetto;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato disponendo che l’amministrazione provveda in conformità a quanto indicato in motivazione;

spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

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