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Vittoria al Tar: il Miur riconosce l’abilitazione all'insegnamento spagnola

RISULTATI
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La professoressa aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna, al termine del “Máster en Formación del Profesorado” presso l’Universidad Isabel I de Castilla. Aveva chiesto il riconoscimento al Miur, ma la sua pratica non era stata gestita nei tempi previsti (4 mesi). A seguito di un ricorso contro il “silenzio” della P.A., presentato dai legali dello studio Sidoti & Soci, il Tar del Lazio ha condannando il Miur a emettere un provvedimento entro 30 giorni, con nomina di un "commissario ad acta" e 1.500,00 euro di condanna alle spese.

Il titolo le è stato riconosciuto pochi giorni dopo e la docente ha  ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nelle classi A-24 e A-25, senza misure compensative.

I giudici hanno constatato “vari motivi di illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione nell’omettere di concludere il procedimento di riconoscimento e i gravi danni che […] derivano dal mancato riconoscimento per il fatto di non poter partecipare alle svariate procedure assunzionali […] indette dal MIUR”.

Tra l’altro, nella sentenza i giudici hanno mostrato qualche perplessità in merito alla mancata lavorazione della pratica, “circostanza ancora più inspiegabile se si considera che nel luglio 2017 il Miur ha già riconosciuto il Máster universitario en Formación de Profesorado alla dott.sa [Omissis] (la quale ha conseguito lo stesso titolo della ricorrente, nella medesima università e nel medesimo giorno...)”.

In altri termini, nel condannare il Ministero, i magistrati del Tar si sono probabilmente chiesti come sia possibile non riconoscere un percorso identico ad un altro già riconosciuto.

Effettivamente, basta dare un’occhiata ai vari gruppi di discussione per rendersi conto di quanti siano i docenti, o gli aspiranti, che hanno espresso dei dubbi sull’operato del Miur, per via di alcune presunte disparità di trattamento (candidati che, pur avendo depositato la domanda prima di altri, si sono visto riconoscere il titolo dopo...). Ne abbiamo già parlato in questo articolo, cercando di spiegare le ragioni di simili anomalie e come fare valere i propri diritti.

In ogni caso, non si può e non si deve attendere all’infinito prima di vedere riconosciuto un proprio diritto. In questi casi è utile fare ricorso contro il silenzio della P.A., con l’aiuto di un  professionista di fiducia.

Chi volesse essere assistito dallo studio Sidoti & Soci può fissare un appuntamento utilizzando il modulo di contatto o inviando un’email al seguente indirizzo: dip.amm(AT)studiolegalesidoti.eu.

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Pubblicato il 30/01/2018

N. 01059/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10047/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10047 del 2017, proposto da: 
[Omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lipari, Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo N. 60; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento in relazione alla domanda di riconoscimento del titolo di docente conseguito in Spagna

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che la dott.sa [Omissis] argomenta di essersi laureata in “Tecnologia e didattica delle lingue” col massimo dei voti presso l’Università di Palermo nel 2009, di essere insegnante madrelingua inglese (avendo vissuto in Usa fino agli 11 anni) nonché esaminatrice per il rilascio delle certificazioni linguistiche inglesi richieste dai docenti italiani (Pearson – LCCI);

che possiede inoltre la certificazione “CELTA” dell’Università inglese di Cambridge (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) che è considerato la più prestigiosa certificazione di inglese a livello mondiale e viene rilasciata solo a chi possiede una conoscenza “madrelingua” dell’inglese e possiede spiccate doti didattiche http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/celta/why-take-celta/;

che nel 2017 la ricorrente ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria inferiore e superiore in Spagna, dopo aver conseguito il Máster universitario en Formación de Profesorado presso la Universidad Internacional Isabel I de Castilla di Burgos.

che in data [Omissis] ha depositato presso il Miur tutta la documentazione necessaria al riconoscimento della qualifica;

che la normativa vigente impone la conclusione del procedimento entro i 4 mesi successivi al deposito della documentazione (art. 51 direttiva 2005/36/CE; art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/07).

Che ciò malgrado alla data odierna il riconoscimento della qualifica spagnola non è avvenuta, circostanza ancora più inspiegabile se si considera che nel luglio 2017 il Miur ha già riconosciuto il Máster universitario en Formación deProfesorado alla dott.sa [Omissis] (la quale ha conseguito lo stesso titolo della ricorrente, nella medesima università e nel medesimo giorno...), come da documentazione agli atti;

Considerato che la ricorrente ha proposto il presente ricorso, allegando vari motivi di illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione nell’omettere di concludere il procedimento di riconoscimento e i gravi danni che le derivano dal mancato riconoscimento per il fatto di non poter partecipare alle svariate procedure assunzionali nelle more indette dal MIUR (in particolare ex d.lgs. n. 59/2017);

Ritenuto, da parte del Collegio, che il ricorso sia da accogliere quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, ma che non si possa accedere alla domanda di pronuncia di fondamento dell’istanza, spettando tale determinazione alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, mentre può essere accolta la domanda concernente l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

Ritenuto di nominare fin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione in persona del Prefetto di Roma pro tempore o di un funzionario da lui all’uopo delegato, con spese da porre a carico del MIUR;

Ritenuto di porre a carico del MIUR le spese del presente giudizio sul silenzio nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve, nominando fin d’ora, nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, un Commissario ad acta in persona del Prefetto di Roma pro tempore o di un funzionario da lui all’uopo delegato, con spese da porre a carico del MIUR.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

 

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

 

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