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Decadenza dalla "Ferma prefissata" (VFP1), il Tar riammette il soldato in buona fede

RISULTATI
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Il Tar del Lazio (Roma, I Bis, sentenza 31 ottobre 2017, n. 10868), mutando un suo precedente orientamento, ha deciso il reintegro di un militare che, dopo due anni di “eccellente” servizio, era stato dichiarato “decaduto dalla ferma” per aver erroneamente indicato di possedere un brevetto di equitazione previsto come titolo di merito nel concorso, confondendolo con quello da lui posseduto (il militare disponeva del brevetto agonistico di tipo A2, rilasciato dall’associazione di equitazione “FITRTREC-ANTE”, mentre nel bando si faceva rifermento al brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla “FISE”). La sentenza è passata in giudicato il 30 aprile, perché il Ministero non l'ha impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

Nonostante il bando prevedesse la decadenza dalla ferma dei candidati “colpevoli” di dichiarazioni non veritiere, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Lipari, Massimo Sidoti e Gaspare Visco', il Tar ha annullato il provvedimento del Ministero della Difesa sulla base dei seguenti motivi.

1) La normativa sui brevetti era molto complessa, al punto da indurre in confusione il militare (secondo il Tar, “la questione dei riferiti titoli presenta obiettive difficoltà interpretative ed applicative, derivanti dalla regolamentazione relativa al brevetto di equitazione, come risulta anche dalle determinazioni al riguardo assunte dalla p.a. e, segnatamente, dal Capo del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha attestato, in un caso, che il brevetto prodotto da un ricorrente, pur non conforme alle previsioni del bando, rientrava tra i titoli di merito utili nei concorsi per il reclutamento del personale militare”).

2) La dichiarazione del ricorrente era avvenuta in buonafede, “attesa la evidente similitudine nominalistica fra il titolo posseduto e quello indicato dal bando” .

3) Il Ministero era stato negligente nel verificare la documentazione del ricorrente, perché avrebbe dovuto verificare se i titoli erano quelli indicati nel concorso (secondo i giudici, “l’omessa verifica del brevetto in questione prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” (in realtà, “erronea”, anche in considerazione dell’intervenuto decreto di archiviazione dell’attivata azione penale) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria - in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato - ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex multis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802)”).

Chi ritiene di trovarsi un una situazione simile può contattare lo Studio Legale Sidoti & Soci per una consulenza gratuita.

 

Link alla sentenza citata:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njay/~edisp/krcvymxnc3z5msy7cok7g3vmpi.html

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