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Abilitati all’estero: il Miur ha "agevolato" alcuni richiedenti?

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L’Amministrazione può decidere di lavorare le pratiche più recenti e dimenticarsi di tutte le altre? Questa domanda se l’è posta chi sta partecipando al Concorso docenti 2018 “con riserva”. Alcuni docenti che hanno depositato l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione spagnola nel 2017 si sono lamentati di essere stati "scavalcati" dagli ultimi arrivati, cioè dai colleghi che hanno depositato l'istanza di riconoscimento alcuni mesi dopo. Un’anomalia che ha fatto sorgere qualche dubbio sull’operato del Miur, accusato di superare quasi sempre il termine di 4 mesi previsto per la valutazione delle istanze e di non aver pubblicato online i decreti emessi dal 2016 a oggi.

Abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento da parte di coloro che hanno avanzato dubbi su possibili favoritismi commessi dagli uffici di viale Trastevere nella lavorazione delle istanze di riconoscimento delle abilitazioni conseguite in altri paesi, non trattate secondo il principio cronologico (first in, first out).

Sebbene non si possa escludere, in linea teorica, che un ufficio pubblico possa decidere di "agevolare" alcuni soggetti, nel caso in questione ci sentiamo di escludere che il Miur abbia agito in questo modo, a prescindere dal fatto che le pratiche siano state inoltrate da privati o dalle numerose agenzie specializzate.

Le ragioni per cui un'Amministrazione non segue l'ordine cronologico possono essere sostanzialmente tre:

- in alcune situazioni è fisiologico che vi siano dei ritardi, basti pensare alle pratiche che necessitano di integrazione perché non è stato allegato un documento o perché presentano aspetti nuovi, che devono essere studiati dai funzionari;

- decorso un anno dalla scadenza del termine per l'emissione del provvedimento di riconoscimento (quattro mesi dalla data di presentazione, ndr), l’interessato non può più rivolgersi direttamente al Tar per far valere i propri diritti, se prima non ripropone l'istanza di riconoscimento (così dispone l'art. 31, comma 2, del cpa: "L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. É fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"). L’Amministrazione, confortata dal fatto che il richiedente non può adire il G.A. (a meno che non presenti una nuova istanza), potrebbe decidere di concentrarsi sulle pratiche più recenti.

- i funzionari potrebbero ritenere che il richiedente, in vista del notevole tempo trascorso, non sia più interessato al riconoscimento e "parcheggiare" la sua pratica, in attesa di ricevere eventuali solleciti (si tratta di una prassi utilizzata da alcuni uffici, ma comunque scorretta: nei casi in cui l'Amministrazione ritenga che il cittadino non abbia più interesse al provvedimento, avrebbe comunque l'onere di chiedere una conferma per iscritto).

Come difendersi dai ritardi della P.A.? Il cittadino può presentare un ricorso contro il silenzio della P.A., per il quale è consigliabile rivolgersi al proprio professionista di fiducia. Chi volesse essere assistito dallo studio Sidoti & Soci può compilare il modulo di contatto o inviare una email al seguente indirizzo: dip.amm(AT)studiolegalesidoti.eu

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