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Concorso docenti 2018: abilitati in Spagna a rischio esclusione?

APPROFONDIMENTI
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Il Miur ha un problema. Cosa succede se un docente abilitato in Spagna ottiene il decreto di riconoscimento del titolo “con riserva”, con o senza misure compensative, ma successivamente il Tar Lazio rigetta i ricorsi in cui si chiedeva l’annullamento della nota ministeriale n. 2971 del 17/03/2017 che poneva dei limiti a questi riconoscimenti?

La scorciatoia di viale Trastevere è stata quella di notificare ai docenti la conclusione del procedimento amministrativo che li riguarda, sospendendo di fatto l'emissione del loro decreto di riconoscimento, in attesa che l’Avvocatura dello Stato risponda alla “richiesta di parere  urgente” inviata dal Miur nel febbraio 2018.

I FATTI

La condotta ministeriale solleva un altro interrogativo: cosa accadrà a chi si è iscritto “con riserva” all’ultimo concorso docenti, riservato agli abilitati, se al termine delle procedure concorsuali non avrà ancora ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione estera, perché deve ancora superare le misure compensative?

Se lo stanno domandando molti di coloro che hanno pazientemente atteso le determinazioni del Miur e, invece, si sono visti recapitare una lettera in cui, pur riconoscendo la natura abilitante del percorso spagnolo, il Miur li ha informati che “l’adozione del relativo decreto è subordinata alla risposta dell’Avvocatura Generale dello Stato, alla quale […] è stato chiesto un parere […] sulle modalità di gestione dei provvedimenti sub condicione”.

La situazione è particolarmente delicata. Anche perché l’articolo 6, comma 7, del Decreto ministeriale del 15 dicembre 2017 stabilisce quanto segue: “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei  candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

In altri termini: pur superando le misure compensative, c’è il rischio di essere espulsi dalla graduatoria del FIT per aver “maturato” il riconoscimento in data successiva al termine di presentazione delle istanze di partecipazione (26 marzo 2018). Questo perché, come regola generale, nei concorsi pubblici si può tenere conto solo dei requisiti sussistenti alla data di scadenza del bando.

Il Ministero, scrivendo all'Avvocatura dello Stato, ha dimostrato di essere consapevole della problematica: “il superamento della misura compensativa da parte degli interessati, congiuntamente all’eventuale scioglimento della riserva in senso negativo per gli stessi, potrebbe dar adito ad ulteriori e indubbi contenziosi”. Quindi, per evitare situazioni difficili da risolvere, il Miur ha prudenzialmente sospeso l'emissione dei decreti. Una soluzione che rischia di essere peggiore del male che vuole curare.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Come chiarito dal Tribunale Supremo spagnolo - citazione quanto mai opportuna visto che la problematica indicata dalla nota riguarda la Spagna - "le cose sono come sono e non come le parti dicono che sono" (principio dell'irrilevanza del nomen iuris).

La decisione di "sospendere" il procedimento si basa sul totale fraintendimento di una lettera spagnola. Ma, ammesso che la Spagna avesse detto ciò che il Miur ritiene di aver capito (cioè che per essere "abilitato" all'insegnamento in Spagna occorre aver anche superato una oposición o essere iscritti nelle bolsas de interinos), in realtà l'ordinamento giuridico spagnolo, come spiegato dalla collega spagnola Sagrario Sanchez Muñoz, prevede come unico requisito per l'abilitazione il possesso del riconoscimento della laurea e del master. 

In sintesi, la sospensione dell'emissione dei decreti è illegittima per due motivi:

1) Il parere dell’Avvocatura dello Stato non è richiesto dalla legge, per cui la pretesa di sospendere il procedimento amministrativo in attesa di questa valutazione giuridica appare arbitraria.

2) Qualcuno crede che la famosa “nota”  del 17 marzo 2017 sia un ostacolo al riconoscimento, ma quel documento non è una legge, né un decreto legislativo, né un decreto ministeriale. É l’opinione di un dirigente pubblico italiano. Un'opinione infondata. Di conseguenza, ben potrebbe (e anzi dovrebbe) il Miur annullarla d’ufficio perché la nota purtroppo non tiene conto dell’ordinamento giuridico spagnolo. 

IN PRATICA

Basta che uno solo dei ricorsi pendenti al Tar Lazio sia accolto, la nota sarà espunta dall’ordinamento giuridico perché la sentenza avrà efficacia "erga omnes": il Miur non potrà in alcun modo reiterare il contenuto della nota.

Viceversa, se il Tar Lazio dovesse malauguratamente rigettare i ricorsi attualmente pendenti, ciò non impedirà in futuro la presentazione di ulteriori ricorsi, anche per motivi differenti. Altri ricorrenti, assistiti da altri avvocati e con altri motivi, potranno sempre chiedere l'annullamento della circolare.

Infatti, ogni volta che il Ministero rigetterà il riconoscimento di un titolo spagnolo richiamandosi a quella circolare, il cittadino medesimo avrà diritto di impugnare sia il proprio rigetto che la circolare che ne è alla base. Anche in questo caso, l'accoglimento di un solo ricorso contro la “nota” avrà efficacia erga omnes.

Di fatto, l’errore del Miur è ritenere che dal rigetto di un ricorso si possa desumere la legittimità della circolare.

Dato che il Miur con la sua nota ha travisato l’ordinamento giuridico spagnolo (ne abbiamo già parlato qui), riteniamo che il provvedimento, prima o poi, verrà annullato dal Tar Lazio o dal Consiglio di Stato.

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