counter DAC - Professione docente, ritardi del Miur nel riconoscimento dei titoli spagnoli: serve il ricorso contro il “silenzio”?

Professione docente, ritardi del Miur nel riconoscimento dei titoli spagnoli: serve il ricorso contro il “silenzio”?

APPROFONDIMENTI
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Il docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna, al termine del “Máster en Formación del Profesorado” presso l’Università di Siviglia. Ma l’obiettivo – assolutamente legittimo – era quello di utilizzare la sua abilitazione straniera per insegnare nella scuola secondaria italiana, nelle classi concorsuali 33/A e 71/A. Aveva quindi inviato della documentazione al Miur. Mesi di attesa. Nessuna risposta. Infine, la decisione di sfidare il ministero in tribunale, con un ricorso al Tar Lazio contro il “silenzio” della P.A. (tecnicamente, si tratta di un ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo).

Il ricorso è stato accolto.  Secondo il Tar Lazio: non risultava che il Miur avesse “concretamente dato un riscontro definitivo alla predetta istanza con il rilascio del relativo provvedimento formale. Nei predetti limiti, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato con il conseguente ordine al M.I.U.R. di dare riscontro all’istanza del ricorrente con l’adozione del formale provvedimento conclusivo del procedimento, non rilevando la circostanza dedotta nella relazione che l’amministrazione cerca comunque di rispettare il predetto termine nonostante le gravi carenze di organico (Tar Lazio, sezione III bis, nella sentenza 8 maggio 2017, n. 5451)”.

Le direttive europee sono chiare: l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo professionale europeo entro 4 mesi. Neanche il Ministero può sottrarsi a questo obbligo. Con il provvedimento indicato sopra, il Miur è stato quindi condannato ad emettere un provvedimento espresso.

È l’ennesimo provvedimento in cui un ministero italiano viene censurato per la sua inerzia nel riconoscere i titoli professionali europei. Il Tar Lazio, alcuni mesi fa, era giunto alle stesse conclusioni a proposito del titolo di abogado conseguito in Spagna (Tar Lazio, Roma, I, sentenza 6 aprile 2016, n. 4180):

“5 – A fronte della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015.

6 - Non resta quindi al Collegio che dichiarare l’illegittimità dell’impugnato silenzio e, per l’effetto, condannare l’intimato Ministero, che non può sottrarsi alle regole nazionali e comunitarie relative, nell’ambito dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, al mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali, a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo, ovvero pronunciandosi motivatamente in senso negativo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore”.

Le autorità italiane non sembrano avere un buon rapporto con la Spagna, al punto da ostacolare in ogni modo i cittadini che si rivolgono a quel Paese per ottenere un titolo professionale da sfruttare in Italia.  Ma il diritto europeo lo consente, quindi l'Italia non può opporsi.

Cosa può fare il possessore dell'abilitazione all'insegnamento in Spagna quando non si vede riconosciuto il titolo?

Dopo 4 mesi dal deposito della documentazione, è possibile ricorrere al Tar Lazio ai sensi dell’art. 117 cpa. Il perdurante silenzio è fonte di responsabilità, anche erariale per il funzionario e il suo dirigente (si veda l’art. 2, comma 9, della l. n. 241/90: “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”).

Di fronte a un ricorso ex art. 117 cpa, l’Amministrazione in linea di massima cercherà quindi di rimediare nel più breve tempo possibile, per evitare una condanna in giudizio. Ecco perché, di fronte a un silenzio, al cittadino non conviene mai restare con le mani in mano.

E dopo il ricorso contro il silenzio?

L’Amministrazione dovrà emettere un provvedimento espresso. Se sarà positivo, bene. Se sarò negativo, il nuovo provvedimento potrà/dovrà essere impugnato con “motivi aggiunti”. In caso di urgenza si potrà chiedere una misura cautelare ed in poche settimane – in genere non più di 1-2 mesi – il Tribunale affronterà la questione dettando un provvedimento temporaneo chiamato “misura cautelare” che potrà anticipare gli effetti della sentenza (ad esempio, ammettendo “con riserva” un ricorrente a un concorso pubblico).

Di recente il Miur ha emanato una circolare in cui, sulla base di una errata interpretazione della normativa spagnola, vorrebbe negare il riconoscimento dei titoli di abilitazione spagnoli, con l’argomentazione che in Spagna, per insegnare nelle scuole statali, occorrerebbe aver superato un apposito concorso.

E’ ovvio che in Spagna, per insegnare nelle scuole statali, occorra aver superato un concorso. Anche in Italia, per lavorare in un ente pubblico, bisogna superare un concorso! Ma non è il concorso nella struttura pubblica che "abilita" il professionista. Ad esempio, per lavorare in un ospedale pubblico italiano, il medico deve prima aver superato un concorso. Ma non è il concorso che lo rende “abilitato”. L’abilitazione gli deriva dall'aver superato l'esame di Stato italiano!

Il medico è medico anche se lavora solo nel privato. Allo stesso modo vale per il docente in Spagna. Il docente spagnolo che lavora solo nella scuola privata è pur sempre un docente ed è quindi “abilitato”. Il fatto che non abbia superato il concorso per insegnare nella scuola pubblica è irrilevante.

In Spagna il titolo di abilitazione si ottiene infatti solo con il riconoscimento della laurea e del Máster en Formación del Profesorado.

 

Link utili:

- Circolare del Miur sull’abilitazione all’insegnamento in Spagna:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/42687/11210

- Nota del Mecd spagnolo:

http://www.istruzione.it/allegati/2017/Nuova_ACREDITACION_Spagna.pdf

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