Per gli avvocati, lavorare per un ente pubblico a volte significa anni di attesa prima di incassare la parcella. Specialmente quando l’ente pubblico si trova in difficoltà economiche e le somme presenti in tesoreria sono impignorabili ex lege, come spiegato in questo articolo. E’ quanto accaduto a un avvocato di Palermo che aveva assistito l’ASL 1 di Napoli in una controversia giudiziaria. Il professionista, non avendo ricevuto il pagamento spettante, è stato costretto a notificare un decreto ingiuntivo, che purtroppo è rimasto ineseguito, perché la procedura esecutiva si è conclusa con un nulla di fatto (tutte le somme presenti in tesoreria erano vincolate). Il legale, assistito dallo studio legale Sidoti & Soci, ha dunque dovuto proporre ricorso al Tar Sicilia ai sensi dell’art. 112 c.p.a., ottenendo finalmente quanto gli spettava.
Una causa apparentemente come tante, se non per quanto riguarda un aspetto processuale: il ricorso introduttivo era stato notificato via pec all’indirizzo dell’ASL tratto dall’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), mentre le ultime modifiche legislative prevedono che le notifiche via pec debbano essere effettuate a pena di nullità attraverso il REGINDE (Registro generale degli indirizzi elettronici). L'ASL non aveva comunicato il suo indirizzo al REGINDE.
In realtà, anche il Tar Sicilia ed altri Tar (dopo la modifica normativa), avevano dichiarato valide le notifiche effettuate tramite IPA. Tuttavia, dal momento che l’ASL non si era costituita in giudizio (la costituzione avrebbe sanato la nullità), lo studio legale ha prudenzialmente chiesto di essere rimesso in termini ex art. 37 c.p.a., spiegando che “il pubblico registro IPA, nel quale sono inseriti tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni, è stato ritenuto valido ai fini delle notifiche dei ricorsi al Tar (ex multis, Tar Sicilia, Palermo, II, sentenza 18 ottobre 2016, n. 2390). E, in effetti, è impossibile dubitare della sua natura di “pubblico registro” [… ma che] a partire dal 25.06.14, l’IPA in realtà non è più espressamente annoverato tra i “registri pubblici” utilizzabili per le notificazioni e comunicazioni in materia civile, penale e amministrativa. Ciò dipende, in ultima analisi, dalla modifica dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/12, decisa con l’art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1, del d.l. n. 90/14”.
I giudici hanno concesso la rimessione in termini (Tar Sicilia, Palermo, III, ordinanza collegiale 11 luglio 2017, n. 1820).
Il ricorso è stato quindi rinotificato all’ASL in via cartacea. L’ASL è rimasta contumace. Il Tar Sicilia ha accertato il perdurante inadempimento, condannandola al pagamento delle spese legali e nominando contestualmente un commissario ad acta (Tar Sicilia, Palermo, III, sentenza 15 gennaio 2018, n. 96).
A seguito di questo provvedimento, l’ASL ha deciso di pagare spontaneamente quanto dovuto, evitando ulteriori esborsi.