Il Consiglio di Stato (III, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 258) rigetta la tesi del Ministero della salute italiano: l’Italia non può rifiutarsi di riconoscere il titolo di odontoiatra argentino, anche se la laurea argentina (di durata quinquennale) ha durata inferiore alle 5.000 ore. Questi i fatti. Una giovane odontoiatra, iscritta presso il Colegio odontológico de la Provincia de Córdoba (Argentina), aveva chiesto al Ministero della salute italiano il riconoscimento del suo titolo professionale di odontoiatra, in modo da potere esercitare la professione anche in Italia. Le autorità italiane si erano opposte perché la professionista aveva una laurea di 4.350 ore, mentre in Italia la durata minima è di 5.000 ore. La ricorrente, assistita dall’abogado Giuseppe Lipari e dall’avvocato Massimo Sidoti (in appello dai cassazionisti Bisagna e Tallarida) ha impugnato vittoriosamente i provvedimenti.
Ma andiamo con ordine.
Il Ministero della Salute italiano aveva negato il riconoscimento spiegando che l’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 206/07 prevede che la formazione dell’odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il corso frequentato dalla ricorrente, invece, prevedeva “un impegno didattico orario pari a 4351 ore di formazione, inferiore a quello previsto per il conseguimento, in Italia, del diploma di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria”.
Il Tar Lazio (Roma, III quater, ordinanza 7 novembre 2017, n. 5761) in un primo momento ha dato ragione al Ministero della salute italiano, rigettando la misura cautelare, pronunciandosi nel seguente modo: “non sembrano sussistere i requisiti del fumus boni iuris, e ciò soprattutto in base ad una lettura combinata degli artt. 18, 22 e 42 del decreto legislativo n. 206 del 2007”.
L’odontoiatra, assistita dallo Studio legale Sidoti & Soci, ha impugnato l'ordinanza al Consiglio di Stato, spiegando che invece la normativa italiana prevedeva una “terza via” tra il riconoscere un titolo straniero e il non riconoscerlo affatto: il riconoscimento subordinato al superamento di esami integrativi. Il diniego di misure compensative, considerato che la ricorrente aveva maturato anche importanti esperienze post-laurea in Argentina, appariva quindi immotivato.
Il Consiglio di Stato (III, 19 gennaio 2018, ordinanza n. 254) ha accolto le tesi della ricorrente spiegando proprio che: “il procedimento previsto dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 [...] trova applicazione anche ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta – anche extracomunitari - in attuazione del d.P.R. n. 394 del 1999” e che esso “prevede misure compensative (infatti, recita l’art. 22 – per quanto di interesse – “1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, [...] se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia)”. Dunque, secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento era illegittimo perché non aveva motivato “in ordine all’inadeguatezza dell’esperienza professionale maturata, né in alcun modo aver fatto riferimento ad eventuali misure compensative della differenza di programma (quanto ad ore) del corso universitario seguito rispetto a quello riconosciuto in Italia”.
In altre parole, il Ministero della salute avrebbe potuto (e quindi dovuto) indicare le misure compensative a cui subordinare il riconoscimento del titolo. In effetti, come dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio, la ricorrente non solo aveva un’esperienza professionale quinquennale in Argentina, ma aveva svolto per oltre tre anni la professione di assistente universitaria, partecipando anche come relatrice ai convegni nazionali degli odontoiatri argentini. A breve la causa sarà discussa dal Tar Lazio che dovrà tenere conto delle precisazioni giunte dal giudice di appello, ma la pronuncia indicata rappresenta certamente un importante precedete che renderà più semplice il riconoscimento dei titoli professionali stranieri.
Se anche tu vuoi ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di odontoiatra conseguito in Argentina, in Sud-America o in altri Paesi non europei, puoi contattare lo studio Sidoti & Soci per ricevere assistenza anche in inglese e castellano. Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare il modulo di contatto oppure inviare una email al seguente indirizzo: g.lipari(AT)icam.es.
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Link utili:
- Ordinanza del Consiglio di Stato, Roma, III, 19 gennaio 2018, n. 254: