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Se la P.A. non paga, meglio ricorrere al TAR

IL PROCESSO
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Quando il debitore è una P.A., ottenere un pagamento spesso è più difficile, anche se il creditore ha in mano un provvedimento del Giudice Ordinario (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza di assegnazione...). Questo perché nel corso degli anni il legislatore ha approvato alcune leggi che limitano i pignoramenti contro la P.A. Per gli enti locali, la normativa di riferimento è l'art. 159 del TUEL, il quale stabilisce che che “non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri”. L’articolo stabilisce anche l’impignorabilità delle somme, individuate da apposite delibere dell’ente, destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui o all'espletamento di servizi essenziali. Per l'Amministrazione generale dello Stato e le regioni, regole simili sono contenute in altre disposizioni di legge (si vedano la l. n. 720/84 e l’art. 1, del d. l. n. 313/94).

Le norme menzionate sopra complicano i pignoramenti contro la P.A. e, in alcuni casi, li rendono decisamente inefficaci. Una valida alternativa potrebbe essere quella di rivolgersi al G.A. per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 e ss. del cpa. Il perché è semplice: mentre il privato che effettua il pignoramento trova come ostacolo il bilancio dell'ente pubblico, il Tar ha il potere di nominare un commissario ad acta che può modificare il bilancio dell'Amministrazione e reperire in questo modo i fondi per pagare il debito.

Per evitare spiacevoli sorprese, occorre però tenere in considerazione alcuni aspetti.

1) PROVVEDIMENTI DEL G.O. AZIONABILI. Si può chiedere l’ottemperanza solo per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparate (art. 112, comma 2, lett. c) del cpa). Dunque il Tar non potrà ordinare l’ottemperanza delle sentenze provvisoriamente esecutive del G.O. (si tratta in realtà di una scelta discutibile, in quanto le sentenze del G.A. possono essere poste in esecuzione anche se non definitive, come emerge dall’art. 112, comma 2, lett. a) del cpa).

2) LA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO. L'esecuzione nei confronti della P.A. richiede la preventiva notifica del titolo con formula esecutiva, presso la sede reale dell'Amministrazione (e non presso l'Avvocatura dello Stato). Inoltre occorre attendere il decorso del termine di 120 gg. (art. 14, comma 1, d. l. n. 669/96). Dunque, nel caso dei decreti ingiuntivi, serviranno due notifiche (la prima per far decorre il termine di 40 gg. in modo da rendere irrevocabile il decreto, la seconda per fare decorrere il termine dilatorio di 120 gg. ex art. 14, comma 1, d. l. n. 669/96). Una parte della giurisprudenza ha qualificato il termine di 120 gg. come termine a pena di improcedibilità e non di inammissibilità. Per cui, se l'avvocato ha iniziato l’ottemperanza al Tar dimenticandosi di notificare il titolo con formula esecutiva, si potrebbe rimediare anche in corso di giudizio (si veda ad esempio Cga, sez. giur., sentenza 10 luglio 2015, n. 469: “Parimenti, deve essere respinta anche la pregiudiziale, sollevata con il primo motivo d’appello, con la quale l’Amministrazione ha denunciato l’inammissibilità del ricorso principale in quanto proposto prima del termine di 120 giorni , in violazione dell’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge n. 30/1997 e succ. mod. ed int. Già con la decisione n. 725/2012, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, pronunciandosi sul tema, ha chiarito le ragioni per le quali, tra le opposte tesi interpretative messe in campo dalla giurisprudenza, appare preferibile – piuttosto che di ‘ammissibilità’, come ex adverso sostenuto dall’Amministrazione appellante - considerare il rispetto del termine in questione quale condizione di ‘procedibilità’ della domanda, secondo un principio di ragionevolezza che, se per un verso tiene conto dello ‘scopo’ della disciplina de qua: quello, cioè, di consentire all’Amministrazione un termine adeguato per espletare i necessari adempimenti procedimentali e contabili volti a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali che comportano ‘l’obbligo’ del pagamento di una somma di denaro, per altro verso, ritiene il rispetto di tale finalità adeguatamente soddisfatto dal pretendere che, anche se proposto prima della scadenza ordinaria dei 120 giorni dalla notifica, comunque il ricorso non possa essere deciso prima che il medesimo termine sia interamente decorso, evitando così ulteriori preclusioni alla soddisfazione delle ragioni dei soggetti che vantano un credito consolidato nei confronti dell’Amministrazione”).

3) COMPETENZA TERRITORIALE. La competenza segue regole differenti dal procedimento ordinario: il ricorso si propone “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza” (art. 113 cpa). Dunque, se l'Amministrazione ha sede a Milano ma il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Sassari, il Tar competente è quello della Sardegna.

3) DIMEZZAMENTO TERMINI PROCESSUALI. L’ottemperanza (art. 112 cpa) è un rito camerale. Vige la regola del dimezzamento dei termini processuali (art. 87, comma 3, cpa). Quindi il ricorso va depositato entro 15 gg. (non 30) dal perfezionamento dell'ultima notifica. Anche i termini per documenti e memorie sono dimezzati (documenti fino a 20 gg. liberi, memorie 15 gg. e memorie di replica 10 gg.)

4) PRESENZA IN UDIENZA. Le Amministrazioni a volte si costituiscono tardivamente (persino in udienza) dichiarando di aver pagato il debito, quando in realtà hanno pagato solo la sorte ma non le spese legali e gli interessi (oppure la sorte e le spese legali, ma non gli interessi...). Dunque, sebbene dinanzi al G.A. non esista nulla di simile all'art. 309 c.p.c. (quindi la mancata comparizione delle parti è irrilevante ai fini della decisione del ricorso, come sanno bene gli amministrativisti), è opportuno partecipare alla camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso, per rilevare eventuali anomalie nell'ottemperanza e farle notare al Collegio. In questi casi, se il legale non intende presenziare in prima persona, può essere utile inviare un sostituto in udienza.

5) COMMISSARIO AD ACTA. E' opportuno chiedere fin da subito la nomina di un commissario ad acta per evitare ritardi. La prassi di alcuni Tar è quella di comunicare la sentenza anche al commissario ad acta nominato, in maniera da velocizzare i tempi per l’ottemperanza. Questa prassi facilita una rapida attuazione del provvedimento giudiziale. Se l'Amministrazione, malgrado l'ottemperanza, non provvede spontaneamente (e se il Tar non ha nominato il commissario ad acta), ci si può rivolgere nuovamente al Tar per la nomina del commissario ad acta. Basta depositare in giudizio un'istanza notificata alle controparti. La procedura non è soggetta al pagamento di un nuovo contributo unificato.

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