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Abilitazione all’insegnamento, i 4 “segreti” per ottenere il riconoscimento in tempi brevi

APPROFONDIMENTI
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I Trattati europei garantiscono il riconoscimento delle qualifiche conseguite negli altri Stati europei, anche da parte dei cittadini di uno Stato membro che si recano in un altro Stato membro per poi ottenere il riconoscimento nel primo Stato (es. il cittadino italiano che si reca in Spagna per ottenere l'abilitazione all'insegnamento da fare riconoscere in Italia). Chi ha già svolto questo percorso, o intende intraprenderlo, deve considerare alcuni aspetti.

 

1) IL TERMINE PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Il Miur ha 4 mesi di tempo per concludere la procedura. Decorsi 4 mesi, il cittadino ha il diritto di rivolgersi al Tar Lazio per chiedere la condanna al riconoscimento del titolo. Si tratta di un ricorso "contro il silenzio" (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Attendere che il Miur emetta un provvedimento espresso non è mai una scelta saggia: il rischio è quello di ritrovarsi ad aspettare giorni, settimane o mesi inutilmente. Se l'Amministrazione ha già deciso di non riconoscere il titolo, tanto vale agire subito. Se invece ha deciso di riconoscerlo - ma misteriosamente non provvede - a maggior ragione occorre ricorrere contro il silenzio.

 

2) LA DECORRENZA DEL TERMINE E L’ACREDITACIÓN

Il termine di 4 mesi inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione completa. Il fatto che il numero di protocollo venga assegnato successivamente è irrilevante, ai fini  del diritto italiano (se così non fosse, la P.A. potrebbe strumentalmente eludere i termini di conclusione del procedimento). Sebbene il Miur sostenga che l’acreditación sia indispensabile per l'emissione del decreto, a ben vedere ciò non è esatto.

L'acreditación serve a effettuare l'istruttoria. Ma l'istruttoria potrebbe essere superflua se nella domanda di riconoscimento il richiedente avesse documentato adeguatamente il suo percorso, oppure se esistessero altri precedenti identici presso il Miur (per fare un esempio, si veda la vicenda dei laureati del vecchio ordinamento in Architettura, con master per la formación del profesorado in Tecnologia, che hanno ottenuto l'abilitazione in Italia delle vecchie classi 16/A, 33/A, 25/A, 27/A, 28/A, 71/A).

 

3) IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il Miur non può negare un riconoscimento senza una adeguata motivazione. La normativa italiana, ancor prima di quella europea contenuta nella direttiva 2005/36/CE, prevede infatti che "ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato" e che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria" (art. 3, comma 2, l. n. 241/90).

Una motivazione contraddittoria, illogica o generica è censurabile dinanzi al Tar che, in casi del genere, annulla i provvedimenti. L'annullamento impone all'Amministrazione di riesaminare la documentazione e correggere i vizi rilevati dal Giudice Amministrativo.

Per gestire con successo il procedimento di riconoscimento, quindi occorre illustrare la normativa spagnola e valorizzare il percorso formativo di ogni ricorrente. Pertanto, i ricorsi collettivi andrebbero evitati perché inadeguati, salvo che i curricula dei richiedenti siano identici.

 

4) IL MIUR NON PUO' DECIDERE QUALI CLASSI DI CONCORSO RICONOSCERE

Alcuni cittadini italiani hanno chiesto il riconoscimento di una classe di concorso e se ne sono visti attribuire inaspettatamente un'altra. Il caso paradossale riguarda una cittadina con laurea in Filologia moderna e master abilitante in Storia e Geografia che aveva chiesto il riconoscimento per le classi  A-22 (Italiano, storia e geografia…) e A-12 (Discipline letterarie…), ma si è vista riconoscere la classe A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera). Si tratta di riconoscimenti quasi sempre peggiorativi, spesso arbitrari.

Ci si può difendere? Sì, ma solo in sede giudiziale.

In casi del genere, la strategia migliore è confrontare la formazione conseguita in Spagna con i dd.mm. italiani che regolano l'accesso alle classi di concorso. Se tra la formazione spagnola e quella italiana vi sono differenze non essenziali, il Miur è tenuto a indicare misure compensative, non può limitarsi a negare il riconoscimento (si veda, ad esempio, questa vicenda riguardante il riconoscimento di un titolo professionale extraeuropeo).

Se il cittadino italiano ha un'adeguata formazione in Italia - molti richiedenti possono vantare un dottorato di ricerca, l’iscrizione in albi professionali e anni di supplenze nelle scuole pubbliche italiane - le misure compensative potrebbero essere addirittura evitate, anche se il percorso spagnolo non è identico a quello italiano. Oppure, ridotte al minimo.

E se il Miur non accetta? Dovrà comunque motivare. Se la motivazione è incongruente, si avrà un difetto di motivazione (vedi punto n. 3).

 

IN SINTESI

Il riconoscimento è un procedimento discrezionale della P.A. (dove discrezionale vuol dire che l'Amministrazione ha un certo margine di autonomia, non che può decidere a proprio piacimento) che:

- deve essere concluso entro 4 mesi;

- senza pretendere documenti inutili;

- con motivazione ragionevole;

- e senza arbitrarie assegnazioni concorsuali.

Chi ritiene di aver subito un torto ha una sola via di accesso: il ricorso al Tar Lazio.

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