Si susseguono le pronunce con le quali i giudici dei TAR riconoscono come errore scusabile, ex art. 37 cpa, la notifica telematica di un ricorso all’indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal pubblico registro “IPA” - nel quale sono inseriti tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni - invece che a quello tratto dal cosiddetto “Reginde” del Ministero della Giustizia. L’ultimo caso riguarda il ricorso di un cittadino di Bellona, volto ad ottenere l'annullamento del silenzio inadempimento del Comune su un’istanza per la repressione degli abusi edilizi. Un ricorso che era stato notificato alla PEC tratta dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Rimettendo in termini il ricorrente, al fine di notificarlo correttamente, in Tar Campania, Napoli, VIII, ordinanza collegiale 15 marzo 2018, n. 1653, è stata rilevata “l’esistenza di un precedente giurisprudenziale che, in caso di notifica a un indirizzo PEC differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012 [Reginde, ndr], ha fatto applicazione dell’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica (T.A.R. Molise, ord. 13 novembre 2017, n. 420)”.
Nella suddetta ordinanza, il Collegio ha posto l’accento sulla “circostanza che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ottemperato all’obbligo - loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 - di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.
Rilevando altresì che “a fronte di ciò, l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte di un suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche”.
Al contempo, i giudici campani ha evidenziato che “in una simile situazione, la parte può ben ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque fatto inserire in un elenco ufficiale, quale quello IPA”.
Si tratta di un orientamento condiviso si in Tar Lombardia, Milano, III, ordinanza collegiale 14 dicembre 2017, n. 2381, sia in Tar Sicilia, Palermo, III, ordinanza collegiale 11 luglio 2017, n. 1820, con la quale agli avvocati dello studio legale Sidoti & Soci è stato concesso un nuovo termine per la notifica del ricorso contro l’ASL di Napoli, per l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo del Giudice Ordinario (Napoli, Il Tar condanna l’ASL a pagare gli onorari del suo avvocato).
Link utili:
- Ordinanza collegiale del Tar della Campania, Napoli, VIII, 15 marzo 2018, n. 1653:
- Ordinanza collegiale del Tar della Lombardia, Milano, III, 14 dicembre 2017, n. 2381:
- Ordinanza collegiale del Tar della Sicilia, Palermo, III, 11 luglio 2017, n. 1820: