Silenzio-inadempimento, rigetto tardivo e spese legali. Il Tar Lazio condanna l'Amministrazione che rigetta un'istanza per incompletezza della documentazione, ma lo fa in ritardo (sentenza n. 12858/19). Una cittadina presenta un'istanza all'Amministrazione. Passati parecchi mesi, stanca di aspettare, si rivolge allo studio legale Sidoti & Soci e propone ricorso al Tar Lazio contro il silenzio (art. 117 del codice del processo amministrativo).
Poco prima dell'udienza, l'Amministrazione, rimasta silente per oltre un anno, spiega di non potere accogliere l'istanza, per incompletezza della documentazione. Il Tar prende atto della cessazione della materia del contendere - perché in effetti l'Amministrazione ha riscontrato l'istanza (anche se negativamente) - ma condanna l'Amministrazione a pagare le spese del giudizio. La ricorrente dovrà presentare una nuova istanza, corredata dal nuovo documento chiesto, ma almeno l'Amministrazione dovrà pagare le spese legali.
In generale, la legge sul procedimento amministrativo (e la normativa speciale di settore) imporrebbero alla P.A. di riscontrare le istanza del cittadino, informandolo sulla completezza documentale. Tuttavia, non sempre avviene. Spesso, solo grazie a un ricorso il cittadino scopre di dover integrare la documentazione già depositata. Solitamente, in questi casi, il Giudice Amministrativo compensa le spese legali. Stavolta l'Amministrazione è stata invece condannata perchè, secondo il Tar Lazio (Roma, III bis, sentenza 8 novembre 2019, n. 12858): "l’adozione del citato provvedimento di diniego è avvenuta solo in data 14 ottobre 2019 a fronte dell’istanza della ricorrente pervenuta al Miur nel lontano 2 marzo 2018, ragion per cui può inferirsi che l’interposizione del ricorso in trattazione, depositato il 14 giugno 2019, abbia avuto efficienza causale sull’adozione del sopravvenuto citato provvedimento".
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Pubblicato il 08/11/2019
N. 12858/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07578/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7578 del 2019, proposto da
[OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo professionale di docente conseguito in Bielorussia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 117 c.p.a cod. proc. amm.
Premesso che la ricorrente assume in ricorso che:
ha presentato al Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione domanda di riconoscimento (Doc.1) del 30.12.2017, prot. 5225 ai sensi dell’art. 49, D.P.R. 31.8.1999 n. 394, del titolo professionale ai fini dell’esercizio della professione di insegnante nella scuola secondaria superiore in Italia, conseguito in Bielorussia;
considerato, quanto al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento rilevato che detta istanza è stata prodotta all’All. 1 del fascicolo di parte ricorrente e risulta essere stata inviata al Miur per raccomandata a.r. il 27.2.2018 e pervenuta al Ministero il 2.3.2018;
rilevato peraltro che nelle more della decisione del ricorso il Miur ha depositato il 17 ottobre 2019 il provvedimento prot. n. 21267 del 14 ottobre 2019 recante rigetto dell’istanza poiché la dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Minsk non è corretta, non riportando tutte le informazioni richieste al punto [18] del modulo istruzioni allegato alla domanda stessa;
ritenuto che l’intervenuta adozione del provvedimento espresso, ancorché di rigetto, sull’istanza in questione, realizzando l’interesse di parte ricorrente all’emanazione di una determinazione espressa di definizione della sua domanda, interesse cui è preordinato il ricorso in trattazione, determina la cessazione della materia del contendere;
considerato che l’adozione del citato provvedimento di diniego è avvenuta solo in data 14 ottobre 2019 a fronte dell’istanza della ricorrente pervenuta al Miur nel lontano 2 marzo 2018, ragion per cui può inferirsi che l’interposizione del ricorso in trattazione, depositato il 14 giugno 2019, abbia avuto efficienza causale sull’adozione del sopravvenuto citato provvedimento;
reputato conseguentemente che può riconoscersi e dichiararsi la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, ai fini del regolamento delle spese di lite che vanno attribuite alla parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Roma (Sez.III Bis), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Miur a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1000,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO