Gli ospedali siciliani possono tirare un sospiro di sollievo. L’appalto da 4,6 milioni di euro è salvo. Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso della multinazionale che non si era aggiudicato il lotto per la fornitura quadriennale dell’anestetico “sevoflurano”. I giudici, con sentenza ora passata in giudicato, hanno accolto la tesi della ditta aggiudicatrice, difesa dagli avvocati Giuseppe Giacon, Nicola Maragna e Massimo Sidoti.
Uno scontro fra tre multinazionali farmaceutiche leader del settore. La terza classificata nel 2017 aveva proposto ricorso contro la prima e la seconda [ALFA e BETA], per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione disposta dalla Regione Sicilia. Una vicenda estremamente complessa che ha visto anche l'intervento dell’AIFA e che ruotava attorno alle due eccezioni mosse dalla ricorrente. Da un lato, la ricorrente sosteneva che le due vincitrici avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura per aver partecipato con prodotti “non conformi”, a causa del sistema di caricamento dell’anestetico, di tipo a suo dire non “chiuso”, come tale non conforme al disciplinare di gara.
Dall’altro (e in via subordinata), contestava la scelta della stazione appaltante di procedere con il sistema del “minor prezzo”, invece che per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Tar Sicilia (Palermo, I, sentenza 3 maggio 2019, n. 1238) ha respinto entrambi i motivi, accogliendo le tesi dei legali Giacon, Maragna e Sidoti.
Circa il primo, i giudici siciliani hanno spiegato che:
“La lex specialis di gara ha richiesto espressamente anche un dispositivo travasatore abbinato a ciascun flacone concepito in modo tale da evitare dispersioni di anestetico in sala operatoria; sicché le operazioni necessarie per l’utilizzo del prodotto e censurate [dalla RICORRENTE] sono ben conosciute dalla Stazione appaltante e correlate all’utilizzo delle confezioni di Sevoflurano in commercio, le quali prevedono necessariamente il compimento delle seguenti operazioni: l’apertura del flacone; l’avvitamento di un dispositivo travasatore; il travaso del prodotto nel vaporizzatore; la rimozione del travasatore dal flacone; la successiva chiusura del flacone e lo smaltimento dello stesso.
Dunque, deve inferirsene che, per la stazione appaltante, i flaconi con travasatore separato consentono il “caricamento chiuso” sul vaporizzatore, purché ciascun flacone sia fornito di un proprio travasatore a tenuta stagna, cioè dotato di valvola che si apre soltanto quando il flacone viene caricato sul vaporizzatore.
Risulta evidente che ove la stazione appaltante avesse inteso considerare conformi i soli flaconi con travasatore termosaldato, di certo non avrebbe inserito espressamente la richiesta di fornire anche dispositivi travasatori separati (uno per ogni flacone di anestetico impiegato).
In sostanza la clausola in argomento rispecchia una valutazione discrezionale, operata a monte dalla stazione appaltante, sulla sicurezza del caricamento dei flaconi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/1008 e delle Linee Guida ISPESL, sicché anche i flaconi con travasatore non incorporato erano ammessi dalla lex specialis ed essendo la clausola vincolante, la sua applicazione non avrebbe potuto che condurre all’ammissione delle offerte delle altre due concorrenti”.
Circa il secondo, i giudici hanno invece chiarito che l’oggetto dell’appalto era una molecola ben conosciuta, per cui la stazione appaltante, a fronte della chiara intercambiabilità del bene oggetto della procedura, aveva legittimamente scelto la regola del “minor prezzo”.