Anche agli abilitati in Spagna spettano i 19 "punti aggiuntivi" previsti dal punto A.1.2 della Tabella A del D.M. del Miur n. 995 del 2017. Il Tar, per la prima volta in Italia, riconosce il diritto di una docente abilitata all'estero di ricevere 19 punti. Nello specifico, la ricorrente, aveva conseguito il master presso l'Università "CEU - Cardenal Herrera" di Valencia. La docente, assistita dagli avvocati Giuseppe Lipari, Sagrario Sánchez e Massimo Sidoti (in udienza, l'avv. Diego Salvatore del foro di L'Aquila), balza adesso ai vertici della graduatoria.
La ricorrente rivendicava 19 punti extra per le due graduatorie a cui aveva partecipato: AB25 (inglese scuole medie) e AB24 (inglese scuole superiori) della Regione Abruzzo. Il bonus spetta a chi è in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita "tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero". La Commissione di concorso aveva però negato il punteggio. Si tratta, a quanto ci risulta, della prima sentenza favorevole.
Una vittoria insolitamente rapida, che sfata il mito di una giustizia amministrativa "lenta". Il ricorso è stato infatti depositato il 16 ottobre 2019 mentre la sentenza è stata depositata il 5 dicembre. La tempestica è stata resa possibile grazie all'efficienza organizzazione del Tar e alla decisione del Collegio di decidere la controversia con la tecnica della "sentenza breve", ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.
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/2019
N. 00649/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da
[OMISSIS], rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Sidoti, Sagrario Sànchez Munoz e Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Salvatore, in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele, n. 139;
contro
Commissione Giudicatrice del Concorso indetto con d.d.g. n. 85/18 - classi di concorso AB24 e AB25, Regione Abruzzo, non costituite in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
[OMISSIS], non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- dei verbali e degli atti, di estremi sconosciuti, predisposti dalla Commissione giudicatrice del concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18, ambito disciplinare ADB5, classe di concorso AB24 e AB25, limitatamente alla Regione Abruzzo, nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente i 19 punti di cui al punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017;
- delle graduatorie concorsuali della classe AB24 (inglese scuole superiori) e AB25 (inglese scuole medie), Regione Abruzzo, approvata dall’USR per il Lazio in data il 31.07.19 (D.D.G. dell’USR Lazio n. 835/19) (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha partecipato, chiedendo l’iscrizione nelle relative graduatorie regionali dell’Abruzzo, al concorso indetto dal MIUR con d.d.g. n. 85/18 per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti di scuole secondarie e superiori in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso AB24 e AB25.
Ammessa con riserva alla procedura, ha poi allegato decreto del 4 aprile 2019 del MIUR di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento che ha conseguito all’estero.
A detto titolo, tuttavia, la Commissione non ha attribuito il punteggio specifico - 19 punti - previsto per le abilitazioni, anche conseguite all’estero, dal punto A.1.2 della “Tabella A” del d.m. del MIUR n. 995 del 2017, cui fa rinvio l’art. 9, comma 4, il d.d.g. del MIUR n. 85/18.
Impugna pertanto in parte qua, con tre motivi di ricorso, le graduatorie delle classi di concorso AB24 e AB25 della Regione Abruzzo nelle quali è iscritta con un punteggio che assume inferiore a quello di sua spettanza.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2019, constatata l’integrazione del contraddittorio a seguito di notifica per pubblici proclami, e avvisate le parti della possibilità di definire in giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi del punto A.1.2. della tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori 19 punti.
La ricorrente ha documentato il possesso dell’abilitazione conseguita in Spagna producendo il decreto del MIUR del 4 aprile 2019 di riconoscimento del relativo titolo Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en la Especialidad de Inglés, conseguito presso la Universidad Cardenal Herrera-CEU nel maggio 2017, rilasciato a Moncada in data 8 settembre 2017.
Detto riconoscimento spiega piena efficacia nel procedimento indicato in epigrafe, ancorché adottato sotto condizione risolutiva conness[a] all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017.
Il ricorso pertanto è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il punteggio, pari a 19 punti, di cui al punto A.1.2 della “Tabella A” del d.m. del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 995 del 2017, per il conseguimento del titolo abilitante.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore di Antonella Cicchetti delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario
Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Umberto Realfonzo
IL SEGRETARIO