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Docenti abilitati in Spagna, per il Tar Lazio hanno diritto a 19 punti extra

RISULTATI
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Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Giuseppe Lipari, Sagrario Sánchez e Massimo Sidoti con cui una docente abilitata in Spagna chiedeva l’attribuzione di 19 punti extra per il conseguimento del “Máster universitario en formación del profesorado”.


La ricorrente, dopo aver conseguito il master presso l'Universidad Cardenal Herrera di Valencia, aveva partecipato al concorso indetto dal Miur con DDG n. 85/18, classi di concorso di inglese (AB24 e AB25) della Regione Lazio. Tuttavia non aveva ottenuto l'attribuzione dei 19 punti aggiuntivi previsti per i possessori di abilitazione ottenuta a seguito di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami (Tabella A, punto A.1.2 del d.m. del Miur n. 995/17, applicabile per via del richiamo di cui all'art. 5, comma 1, del bando di concorso).

Da qui il ricorso. Il Tar Lazio ha ordinato all’Amministrazione, con provvedimento interlocutorio, di spiegare le ragioni del rifiuto. L’Amministrazione ha chiarito che, in base a un accordo amministrativo tra i vari presidenti di commissione, si era deciso di valutare le abilitazioni spagnole come un PAS invece che come TFA (quindi senza attribuzione dei 19 punti), salvo che il decreto di riconoscimento emanato dal Miur menzionasse espressamente la circostanza che il titolo era stato ottenuto in Spagna “tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”.

La ricorrente ha depositato allora "motivi aggiunti", sostenendo che la Commissione di concorso non aveva argomentato sufficientemente sulle ragioni del rifiuto, anche alla luce della normativa spagnola da cui si evinceva la sovrappomobilità tra master spagnolo e TFA. Il Tar Lazio ha quindi annullato la graduatoria, limitatamente alla parte che non attribuiva i 19 punti extra alla ricorrente, compensando le spese di giudizio per la "peculiarità della questione" (Tar Lazio, Roma, III bis, sentenza 30 aprile 2020, n. 4471, Pres. Sapone - Est. Raganella).

Un accoglimento giunto in tempi record (ricorso depositato il 24 ottobre 2019, sentenza depositata il 30 aprile 2020) che sfata il luogo comune, diffuso tra i non addetti al settore, secondo cui i giudizi amministrativi richiederebbero sempre tempi lunghissimi (le statistiche dimostrano che il processo amministrativo, rispetto a quello civile, dura in generale di meno, specie se si utilizzano gli strumenti legali appropriati). Si tratta della terza vittoria dello studio legale su questa fattispecie. La prima a inizio dicembre, grazie a una sentenza del Tar L’Aquila. La seconda poche settimane dopo, per un "annullamento d'ufficio" disposto da altra commissione di concorso.

Si veda anche:

Accolto il nostro ricorso, il Tar Abruzzo attribuisce il bonus di 19 punti per master profesorado

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Pubblicato il 30/04/2020


N. 04471/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12922/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12922 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Sagrario Sànchez Munoz, Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Regione Lazio, Commissione Giudicatrice del Concorso Indetto con D.D.G. del Miur n. 85/15, Classi Ab24 e Ab25, Regione Lazio non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S. S., M. C. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento delle graduatorie concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18, classi di concorso AB24 e AB25, nella parte in cui hanno negato l’attribuzione alla ricorrente del bonus di 19 punti ex punto A.1.2 del D.M. del Miur n. 995 del 2017
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [OMISSIS] il 6\4\2020 :
annullamento, previa sospensione, della nota del Ministero dell’Istruzione (già MIUR), depositata nella Segreteria del Tar in data 02.03.20 e di altri atti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto dell’odierno ricorso è una procedura concorsuale indetta dal MIUR con D.D.G. n. 85/2018 relativamente alle classi di concorso AB24 e AB25 della Regione Lazio.
La ricorrente chiede l’attribuzione del bonus di 19 punti derivanti dal fatto di aver conseguito l’abilitazione in Spagna attraverso “ la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero” di cui al punto A.1.2. della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995/2017.
La ricorrente ha autocertificato che il proprio titolo di abilitazione era “ Titolo UE conseguito attraverso procedure selettive pubbliche”.
A seguito di ordinanza istruttoria il MIUR chiariva che dal decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero non si evinceva che il titolo fosse tato conseguito (al pari del TFA italiano) attraverso procedure selettive pubbliche e, pertanto, veniva attribuito al titolo il carattere di PAS ovvero di una procedura di abilitazione italiana che non prevede una selezione a monte e che quindi ha diritto a un punteggio inferiore rispetto al TFA.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
La normativa sui riconoscimenti professionali, infatti, non prevede che, all’atto del riconoscimento di una qualifica europea, l’amministrazione che effettua il riconoscimento debba attestare “ il carattere selettivo della procedura” nel decreto di riconoscimento.
A fronte di tale incontestata circostanza, qualora la commissione intendeva discostarsi dall’autocertificazione prodotta dalla ricorrente per negare il carattere selettivo del percorso spagnolo, avrebbe dovuto svolgere adeguata attività istruttoria e motivare in concreto sulle caratteristiche del master spagnolo conseguito dalla ricorrente. Peraltro la ricorrente ha prodotto in giudizio il regolamento spagnolo, non contestato dal Ministero resistente, da cui emerge che l’ammissione al master non è libera ma sottoposta ad esame, con un numero programmato e durata di 60 CFU, quindi, assimilabile al TFA italiano.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
In considerazione della peculiarità della questione trattata le spese di giudizio possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
 

L'ESTENSORE           IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella    Giuseppe Sapone

 

IL SEGRETARIO

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