Lieto fine: i giudici del lavoro di Catania (dott.sa Mirenda) e Padova (dott. Perrone), accogliendo il ricorso degli avv.ti Giuseppe Lipari, Giulia Pusateri e Massimo Sidoti, ordinano l’assunzione di due docenti vincitori del concorso 2018, abilitati in Spagna ma inseriti “con riserva” nelle graduatorie. Gli USR avevano "accontonato" il posto ma si rifiutavano di immeterli in servizio. I tribunali confermano quindi l’illegittimità della circolare del Miur n. 2971 del 17 marzo 2017 sugli abilitati in Spagna, di cui avevamo già parlato in questo articolo.
Due docenti avevano conseguito in Spagna il Máster universitario en formación del profesorado e partecipato al concorso italiano per l’ammissione al III anno del percorso FIT, posizionandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo. Nel dettaglio, il Miur con D.D.G. n. 85/18 ha indetto un concorso volto all’immissione in ruolo di docenti di scuola secondaria in possesso di abilitazione per l’insegnamento, conseguita in Italia o anche in altro Stato estero. Il concorso prevedeva che il conseguimento del titolo abilitante, ottenuta prima del 31 maggio 2017, avrebbe comportato l’ammissione "con riserva" fino all’emanazione del decreto di riconoscimento.
Il vero problema è che il Miur aveva emanato una nota (DGOSV n. 2971 del 17 marzo 2017) in cui dichiarava che gli abilitati spagnoli avrebbero dovuto dimostrare anche il possesso di ulteriori requisiti: il superamento, anche parziale, di un concorso per l’insegnamento in Spagna o l’inserimento nelle liste dei supplenti spagnoli.
Quì il paradosso: la normativa spagnola non prevede che il superamento del concorso abbia effetti abilitanti, nè che il docente debba iscriversi nelle liste dei supplenti. Infatti, in Spagna, la partecipazione al concorso consente unicamente l’assunzione a tempo indeterminato in una scuola pubblica (esattamente come accade in Italia). A tale concorso possono però partecipare solo i docenti già abilitati in Spagna (ossia, quelli in possesso del Máster universitario en formación del profesorado). Stesso discorso per le liste dei supplenti.
I due docenti, assistiti dallo studio legale, di fronte al diniego di assunzione opposto dai rispettivi USR (che intendevano "aspettare" che il Tar Lazio si pronunciasse sulla nota del Miur) hanno presentato un ricorso al Giudice del Lavoro il quale – con provvedimento cautelare – ha ordinato la loro immediata assunzione.
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro (Giudice Patrizia Mirenda), con ordinanza ex art 700 c.p.c. del 4 aprile 2020, ha stabilito che il diniego era illegittimo, con queste motivazioni:
“Il Ministero dell’Istruzione, sia pure fino all’eventuale esito positivo - per l’amministrazione - del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2791 del 17 marzo 2017, ha riconosciuto valore di titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria [...]. Il riconoscimento del valore di titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso A12 produce immediatamente i suoi effetti, sebbene l’amministrazione abbia precisato che debba restare “fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole [al Ministero], all’esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2791 del 17/03/2017”. Discende dal riconoscimento del titolo, sia pure sotto la condizione risolutiva dell’eventuale legittimità della nota del MIUR impugnata dalla ricorrente dinanzi al giudice amministrativo, che questa deve essere ammessa al terzo anno del FIT (percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, v. la definizione di cui all’articolo 1 del D.D.G. n. 85/2018) con riserva, dovendosi stipulare il relativo contratto con la previsione di una condizione risolutiva rappresentata dall’eventuale accertamento da parte dell’autorità giudiziaria amministrativa della legittimità della nota con cui il MIUR ha ritenuto necessaria, altresì, la partecipazione al concorso pubblico spagnolo e il superamento di almeno una parte dello stesso”.
Orientamento rafforzato, il 22 maggio 2020, anche dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Padova (Giudice Francesco Perrone), che ha ordinato di assumere la ricorrente, questa volta senza alcuna riserva. Il Giudice padovano, dopo aver spiegato che la posizione del Miur era smentita dallo stesso decreto di riconoscimento (nel quale il Miur stesso ammetteva che la docente era abilitata a insegnare in Spagna), ha così statuito:
“nel quadro del sistema normativo del diritto UE l’unica verifica che compete allo Stato membro è quella concernente la corrispondenza tra le competenze attestate da un determinato titolo di formazione acquisito all’estero e le conoscenze in concreto richieste dal diritto nazionale per lo svolgimento di una determinata professione, altrimenti detto la valutazione di “comparabilità” tra le attività, così come richiesto dall’art. 4 della direttiva 2005/36/CE (CGUE, Vlassopoulou, 7 maggio 1991, causa C-340/89, § 15-19);
- nel caso di specie, il Miur non solleva alcuna specifica questione concernente il presupposto della comparabilità tra le attività;
- è pertanto accertato il diritto della ricorrente all’ammissione al III anno del FIT”.