Trascorso un anno dal deposito delle deduzioni, l'Amministrazione finanziaria non ha più il potere di irrogare la sanzione.
Con questa Sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha confermato il principio secodo cui l'amministrazione finanziaria ha un termine di un anno dal deposito delle deduzioni del contribuente, per irrogare le sanzioni, oltre il quale termine, perde definitivamente tale potere.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO Sezione 02, riunita in udienza il 01/03/2022 alle ore 08:31 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente e Relatore
FRASCA MATTEO, Giudice
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 01/03/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1221/2020 depositato il 05/06/2020
proposto da P.L. Difeso da Christian Allegra Avv. ed elettivamente domiciliato presso (...)
CONTRO
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Palermo - Via Crispi N. 143 90133 Palermo PA elettivamente domiciliato presso (...) Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 292100-07-2019 ACCISA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, contenente reclamo ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/92, notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, Ufficio delle Dogane di Palermo, tramite pec il 26.12.2019, e depositato con modalità telematica nella Segreteria di questa Commissione Tributaria, il 5.6.2020, L. D. rappresentato e difeso dall’avvocato Cristian Allegra, chiedeva l’annullamento dell’atto di irrogazione di sanzioni n. 292100 - 07 - 2019, notificatogli a mezzo pec il 31.10.2019, con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di €. , per irregolare prelievo di energia elettrica.
Premetteva che, con atto di contestazione notificatogli il 21.5.2018, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli aveva determinato l’indicata sanzione, e di avere contestato la pretesa dell’ufficio con deduzioni difensive, notificate il 20.7.2018, disattese con l’atto impugnato.
Eccepiva, quindi, la decadenza dell’Agenzia dal potere di sanzionare, per inosservanza del termine di un anno dalla presentazione delle deduzioni, per la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione, nonché il difetto di motivazione di tale atto.
L’Ufficio si costituiva in giudizio, con controdeduzioni depositate il 18.6.2020, e contestava quanto dedotto nel ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorrente ribadiva le argomentazioni esposte in ricorso, con memorie illustrative depositate il 17.2.2022.
All’udienza camerale odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
É fondata l’eccezione di decadenza dell’Agenzia dal potere di irrogazione della sanzione, che va esaminata preliminarmente.
L’art. l6 del decreto legislativo n.472/1997, che disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni e stabilisce che il destinatario dell’atto di contestazione può optare tra la definizione della procedura, con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, la produzione di deduzioni difensive davanti all’ufficio o l’impugnazione immediata dell’atto di contestazione.
In particolare, il predetto art. 16, al comma 7, stabilisce che “quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”.
Nella specie, la presentazione delle deduzioni difensive è avvenuta il 20.7.2018 e l’atto di irrogazione della sanzione, quindi, avrebbe dovuto essere notificato entro il 20.7.2018.
Dalla documentazione allegata dall’Ufficio, risulta, tuttavia, che l’atto di irrogazione è stato notificato tramite il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, inviata il 5.11.2019, depositata, per la temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate alla ricezione, presso l'ufficio postale, con invio di apposita comunicazione al destinatario in data 18.11.2019, che l’ha ritirata il successivo 21 novembre.
Al momento della notifica dell’atto, quindi, il termine annuale di decadenza, previsto dal predetto art. 16 del decreto legislativo n.472/1997, era già decorso.
Il ricorso, dunque, va accolto, rimanendo assorbito da tale decisione l’esame del secondo motivo del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese sostenute dalla parte resistente, che liquida in complessivi €. , da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Palermo in data 1.3.2022.
Il Presidente