Opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c. - Prescrizione del credito azionato da Equitalia nonostante la tempestiva consegna da parte dell'Ente impositore - Condanna dell'Ente Impositore e non di Equitalia a rifondere le spese di lite - Avv. Massimo Sidoti
Con questa Sentenza, il Giudice di Pace di Bologna (contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace di Monza - Sent. 1034/2015 - e dal Giudice di Pace di Milano - Sent. 800/2015), ha dichiarato che solo l'Ente impositore é legittimato passivamente nell'azione di annullamento del ruolo, e per tale motivo esso é onerato di evitare la prescrizione e deve essere dichiarato soccombente in caso di accoglimento del ricorso e seguente condanna alle spese di lite. Pertanto con questa sentenza, il Comune di Bologna é stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Sentenza
1289/16
RG 1518/15
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. Andrea Zardi
ha pronunciato Ia seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1518 del ruolo generale del|’anno 2015
promossa da:
M.B. —attrice — difesa dalI’avv. Massimo Sidoti
contro
Equitalia Nord s.p.a.— Agente dalla riscossione per la Provincia di Milano
con seda legale in Milano via de||’Innovazione n. 1/b, difesa da||'avv.
Marianna VasapoIIo— convenuta ~
Comune di Bologna— in personale Sindaco p.t. - convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
M.B. con atto di citazione ritualmente notificato a Equitalia Nord s.p.a. e al Comune di Bologna propone opposizione ex art. 615 cpc,
chiedendo |’accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata a dichiarare la prescrizione del credito azionato con la Cartella numero 06B20100561163057 nella parte in cui si richiede il pagamento dell’importo di euro 206,55 in Forza di un verbale elevato dalla Polizia Urbana di Bologna il 22/11/2008 n. 1291963/08 notificato il 29/01/2009, per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto dichiarare non dovute le somme di cui si intima il pagamento. ”
Si costituisce in giudizio Equitalia Nord s.p.a. che contesta la domanda chiedendo: “previa declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice di pace adito ex art. 2 d.lgs 546/92 in relazione ai ruoli n. 2020/00120920 e n. 2010/0020930 la cui cognizione é riservata alla Commissione Tributaria dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord s.p.a. che si è attenuta al ruolo formato dal Comune di Bologna e, per l’effetto, estromettere Equitalia Nord s.p.a dal giudizio e rigettare l’azione nei confronti dell’Agente della Riscossione”.
Si costituisce in giudizio il Comune di Bologna chiedendo il rigetto deIle richieste avversarie.
A||’udienza di comparizione, presente Ia sola parte attrice che ha insistito per l’accoglimento della domanda, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi
L'attrice eccepisce la prescrizione delle sanzioni amministrative iscritte nella cartella di pagamento impugnata, in virtù dell’art. 28 L. 689/81 in quanto questa è stata notificata il 14.7.2014 oltre il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 29/01/2009.
L’impugnazione è quindi limitata alla parte della cartella relativa al ruolo n. 2010/0021242, e non concerne altre poste iscritte nella medesima inerenti a tributi.
Deduce il Comune di Bologna che la cartella di pagamento opposta è riferita al verbale
n. 1291963 del 22.11.2008 della Polizia Municipale regolarmente notificato all’opponente ai sensi dell’art. 8 legge 890/82, con piego non ritirato presso l’ufficio; non essendo intervenuto il pagamento né proposto ricorso il verbale è stato iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 206 c.d.s.
e 27 L. 689/81 e reso esecutivo nei termini di legge.
Eccepisce Equitalia Nord s.p.a. la carenza di legittimazione passiva dell’Agente delle Riscossione in relazione all’eccezione di prescrizione, essendo a questo precluso ogni esame di merito sulla debenza del credito la cui titolarità permane in capo aIl’Ente impositore.
La domanda é fondata e deve essere accolta nei confronti del Comune di Bologna, non avendo l’agente per la riscossione Iegittimazione passive sulla questione di merito riguardante l’esistenza del credito per il quale procede.
La cartella di pagamento é stata notificata il 14.7.2014, spirato il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalI’art. 28 della L. 689\81 che decorre dal giorno in cui è stata commessa la contestata violazione del codice della strada in data, ossia il 22/11/2008, come si evince dal verbale di accertamento prodotto.
Il Comune convenuto, quale Ente impositore titolare del preteso credito, non ha provato di avere posto in essere nel periodo intermedio tra I'accertamento della violazione e la notifica della cartella di pagamento, atti interruttivi della prescrizione secondo le regole del codice civile, pertanto si
deve ritenere che il credito sia estinto per prescrizione.
Le spese seguono Ia soccombenza a carico del Comune di Bologna e sono compensate tra l’attrice e Equitalia Nord s.p.a., comunque destinataria della statuizione di annullamento parziale del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara prescritto iI credito del Comune cli Bologna nei confronti delI'attrice M. B., azionato con la cartella numero 06820100561163057 emessa da Equitalia Nord s.p.a. cha annulla nella
parte relativa al ruolo n. 2010 /021242 per l’importo totale di euro 206,55;
- condanna il convenuto Comune dl Bologna a rifondere alI'attore le spese processuali che liquida € 250,00 par onorario di avvocato, € 60,00 per spese, oltre al rimborso per lo spese generali, C.P.A. e I.\/.A. come per Iegge; spese compensate tra Ie altre parti.
Bologna 15.12.2015
II Giudice cli Pace
Avv. Andrea Zardi
Depositato in Cancelleria
il 20.4.2016