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IL DIRITTO IN AZIONE

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Se il docente italiano è iscritto nella bolsas de interinos (graduatorie dei docenti supplenti), il titolo di abilitazione all’insegnamento va riconosciuto in Italia “senza riserva”, anche se l’iscrizione è avvenuta dopo l’emissione del decreto ministeriale. 

Il Tar Lazio ha annullato il provvedimento (già sospeso in sede cautelare) con il quale il Ministero della Salute aveva negato l’avvio del “tirocinio di adattamento” a cinque odontoiatri stranieri.

Altra vittoria per un cittadino straniero che ha così potuto ottenere il titolo di viaggio: ora potrà avvalersi del diritto alla circolazione costituzionalmente garantito

Un’altra vittoria in sede cautelare al Tar Lazio, che sospende il provvedimento con cui il Ministero della Salute aveva negato a cinque odontoiatri abilitati in Romania il tirocinio di adattamento, ritardando sine die il loro ingresso nel mondo del lavoro.

L’iscrizione alle bolsas de interinos spagnole è più semplice di quello che sembra, anche se a volte è necessaria l'assistenza di un legale. Il Ministero dell’Istruzione italiano, con la famosa nota del 17.03.2017, ha imposto ai docenti abilitati all’insegnamento in Spagna, che chiedono il riconoscimento del loro titolo in Italia, di dimostrare l’iscrizione nelle bolsas de interinos spagnole (equivalenti alle GPS italiane). Chi non risulta iscritto in queste “graduatorie spagnole” riceve dal Ministero dell’Istruzione un decreto di riconoscimento provvisto di “condizione risolutiva espressa”. E ciò perché il Consiglio di Stato ha sospeso la suddetta nota di marzo, rinviando gli atti al Tar Lazio, che non si è ancora pronunciato nel merito.

Agosto alle porte... Si interrompono i termini processuali del diritto amministrativo (ad eccezione che quelli per proporre un ricorso stradordinario al Presidente della Repubblica). Pertanto gli avvocati amministrativisti vanno in ferie. Dac blog vi augura buone ferie! Ci vediamo a settembre.

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Il Ministero dell’Istruzione nega il riconoscimento del “sostegno spagnolo”, mentre il Tar annulla i provvedimenti di diniego dell’Amministrazione, ma per motivi formali. Chi ha ragione? La nostra analisi sul problema, anche dal punto di vista spagnolo.

Per il Tar Lazio i medici di base non erano tenuti ad assistere i malati di Covid-19, per il Consiglio di Stato sì. In questo modo si conclude la controversia che ha visto contrapposti medici di base e Regione Lazio, con l'intervento di parecchie regioni italiane, costituitesi "ad adiuvandum". Questi i fatti. All’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Lazio ha adottato una serie di provvedimenti che imponevano ai medici di medicina generale di assistere a domicilio i pazienti contagiati dal Covid, prevedendo soltanto l'intervento “eventuale” delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Il Tar aveva annullato gli atti (Roma, III Quater, sentenza 16 novembre 2020, n. 11991) osservando che, ai sensi dell’art 8, comma 1, del D.L. n. 14/2020 (reieterato nel successivo D.L. 18/2020, all’art. 4-bis) “al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”. L’intervento delle Usca non poteva essere “eventuale” e l’assistenza non poteva essere affidata ai medici di medicina generale, perché ciò avrebbe significato affidare loro una funzione del tutto impropria, distogliendoli dal loro precipuo compito all’interno del Sistema Sanitario Regionale, cioè quello di garantire e prestare una costante assistenza ordinaria ai propri pazienti. Se i medici di base assistessero anche pazienti Covid, secondo il Tar Lazio, tale assistenza non verrebbe garantita ai pazienti “ordinari”. Non è stato dello stesso avviso il Consiglio di Stato (III, 18 dicembre 2020 n. 8166), che ha ribaltato il ragionamento del giudice di primo grado, annullando la sentenza di primo grado e salvando in questo modo i provvedimenti regionali, con queste motivazioni: "8.1. La sentenza di prime cure, e la tesi del Sindacato medici italiani, in prime cure accolta e qui riproposta, si fonda su due (inespressi) postulati: a) il primo, è quello secondo il quale l’esplosione di un evento pandemico e le conseguenze dello stesso sulla salute degli individui, in quanto evento straordinario e non previsto, immuti implicitamente i concetti di malattia acuta e cronica sui quali basano i LEA e i connessi accessi domiciliari nell’ambito della medicina generale; b) il secondo - nella tesi degli originari ricorrenti implicitamente collegato al primo - è che l’evento pandemico produca una sorta di tabula rasa organizzativa in ambito sanitario, in guisa che le disposizioni legislative emergenziali adottate per affrontare efficacemente l’evento e diminuirne le letali conseguenze epidemiologiche, costituiscano, anche in assenza di esplicite indicazioni in tal senso, strumento esaustivo ed esclusivo, capace di sostituirsi integralmente all’assetto ordinario delle competenze, attraverso non il meccanismo della deroga puntuale ma quello, appunto, dell’azzeramento del pregresso. 8.2. I postulati sono entrambi errati. 8.2.1. Il primo nonostante gli sforzi argomentativi dell’associazione appellata, non trova alcun appiglio normativo nel D.P.C.M. 12.1.2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. L’art. 4 comma 1 della fonte appena citata prevede infatti che “nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute”. La tesi secondo la quale l’influenza da covid 19 non sarebbe una patologia acuta sussumibile nel disposto appena citato, si risolve in una mera illazione, posto che la patologia acuta è proprio il processo morboso funzionale o organico a rapida evoluzione, cui tipicamente è riconducibile quello conseguente a virus influenzale. Dunque non c’è dubbio che se il legislatore non fosse affatto intervenuto, nessuno avrebbe dubitato che i medici di medicina generale, in forza del D.P.C.M. 12.1.2017 e dell’accordo collettivo che ne dà attuazione sul versante della medicina generale, avrebbero avuto l’obbligo di effettuare accessi domiciliari ove richiesto e ritenuto necessario in scienza e coscienza, a prescindere dalla sussistenza in atto di una patologia infettiva, e nel rispetto ovviamente dei protocolli di prevenzione e tutela. 8.2.2. Il legislatore è tuttavia intervenuto, e com’è noto, ha approntato soluzioni organizzative emergenziali. Qui viene il rilievo la fallacia del secondo postulato. Le norme emergenziali, anche di carattere organizzativo, sono sempre norme speciali e derogatorie che si innestano in un contesto noto e presupposto dal legislatore, in modo da modellare l’assetto organizzativo ordinario e renderlo maggiormente idoneo a fronteggiare l’emergenza. E’ chiaro, dal punto di vista della tecnica legislativa, che per raggiungere tale finalità non occorre confermare espressamente l’ultravigenza di tutte le norme organizzative ordinarie pregresse, vigendo il generale criterio esegetico secondo il quale continua ad applicarsi ciò che non è espressamente derogato dalla norma emergenziale; così come è chiaro, dal punto di vista della scienza delle organizzazioni complesse, che un legislatore che voglia affrontare con la massima rapidità ed efficienza, senza lacune e soluzioni di continuità, una situazione emergenziale, non potrebbe giammai privarsi di un modello organizzativo già funzionante e testato, in favore di un modello interamente nuovo e sostitutivo, la cui concreta implementazione, tra l’altro, è rimessa all’iniziativa di ulteriori soggetti istituzionali e al reperimento di risorse umane e strumentali. Il principio della tabula rasa dell’organizzazione pregressa costituirebbe, in situazione emergenziale, un salto nel vuoto. 9. Ciò detto, l’esegesi dell’art. 4-bis D.L. n. 18/2020 appare al Collegio estremamente chiara. Esso ha previsto che “Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora. 2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte. 10. Esaminata la norma con le giuste lenti, e sgomberato il campo dalle suggestioni scaturenti dagli erronei postulati sopra esaminati, appare chiaro che il senso della disposizione emergenziale in commento sia quello di alleggerire i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, dal “carico” derivante dall’esplosione pandemica, affiancando loro una struttura capace di intervenire a domicilio del paziente, a richiesta dei primi, ove questi, attanagliati da un fase di così diffusa morbilità e astretti dalle intuibili limitazioni temporali e fisiche, o anche legate all’indisponibilità temporanea di presidi efficaci, non possano recarsi al domicilio del paziente, o ritengano, in scienza e coscienza, nell’ambito della propria autonoma e libera valutazione medica, che sia necessaria o preferibile l’intervento della struttura di supporto. 10.1. Nessuna deroga ai LEA, quindi, ma garanzia della loro effettività attraverso un supporto straordinario e temporaneo – gli USCAR - destinato ad operare in sinergia e nel rispetto delle competenze e prerogative dei medici di medicina generale e degli altri medici indicati. 11. Trarre dalle disposizioni in commento, un vero e proprio divieto per i medici di medicina generale di recarsi a domicilio per assistere i propri pazienti alle prese con il virus, come sostenuto in prime cure, costituirebbe, per converso, un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti, che già affetti da patologie croniche, si vedrebbero (e si sono invero spesso visti), una volta colpiti dal virus, proiettati in una dimensione di incertezza e paura, e finanche abbandonati dal medico che li ha sempre seguiti". Dunque i provvedimenti della Regione Lazio sono confermati.

È possibile accedere agli atti delle procedura di appalto nella fase esecutiva? L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/20 si è pronunciata favorevolmente. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10, risolve alcuni contrasti in materia di accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica. Oltre a sottolineare il potere-dovere dell’Amministrazione di esaminare le istanze di accesso formulate in modo generico, supera il contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità o meno della disciplina dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di appalto e ammette l’accesso ai documenti, anche durante la fase esecutiva del contratto.

Ti hanno notificato un ricorso amministrativo e non sai cosa fare? Ti informiamo che, da questo momento, sei a tutti gli effetti un controinteressato. Ecco un breve vademecum.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3517/2020 accogliendo il ricorso contro una sentenza del Tar Campania. Un chiarimento importante per avvocati e ricorrenti.

Quando l’emissione di un decreto ingiuntivo deve essere richiesta al Giudice Amministrativo e non al Giudice Ordinario? Scopriamo la disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo prevista all’articolo 118 del c.p.a.

Ogni anno l’INPS invia richieste di restituzioni di pensioni corrisposte in misura maggiore a quella dovuta. Scopriamo cosa succede quando l’INPS commette questo “errore”: ha diritto a richiedere al pensionato la restituzione dell’indebito?

È possibile, con il solo possesso dei 24 CFU, chiedere l’iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali, riservata ai docenti abilitati? Detto in altre parole, i 24 Cfu hanno natura abilitante? Da mesi si rincorrono sul web annunci di sentenze che avrebbero sancito il riconoscimento dei 24 CFU quale titolo abilitante all’insegnamento. A volte accompagnati da toni trionfalistici. Ecco la nostra analisi.

La nostra vita è fatta di interazioni continue con la Pubblica Amministrazione. A volte il cittadino ritiene di aver subito un’ingiustizia. Quando accade, spesso cerca di risolvere i suoi problemi in prima persona, senza consultarsi con un legale: un errore che può avere conseguenze fatali. Quanto più è delicata la questione, tanto più è necessario che il cittadino si affidi a un professionista.

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Il giudice Marisol López Martínez e l’avvocato penalista Juan Gonzalo Ospina si sono affrontati oggi a Vigo. “Sua Signoria (appellativo onorifico con cui gli abogados spagnoli si riferiscono al Giudice, ndt) ha utilizzato un termine che implica una mancanza di rispetto per la professione forense. E’ venuta a dire che l'avvocato avrebbe potuto presenziare grazie al dono dell'ubiquità".

La Commissione europea ha avviato una procedura di pre-infrazione contro l’Italia ed altri 26 paesi dell’Unione (in pratica, tutti tranne la Lituania), denunciando gravi violazioni della direttiva 2005/36/CE che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Europa. 

Un webinar di IusTeam sugli aspetti costituzionali dei provvedimenti emergenziali che limitano la libertà di circolazione, con il contributo dell'avv. Gabriele Orlando del Foro di Palermo.

Lo Studio Legale Sidoti & Soci lancia un servizio di "ghostwriting" destinato agli avvocati non amministrativisti, per la redazione di ricorsi e memorie per il Tar. Alcuni avvocati, quando ricevono un mandato per un ricorso al Tar, pur di non scontentare il loro cliente e di non inserire in mandato un collega amministrativista, preferiscono sobbarcarsi in prima persona l'onere di studiare la controversia e il codice del processo amministrativo. Questo implica costi notevoli in termini di tempo ed energia. Altri, consapevoli che la chiave del successo è la specializzazione, preferiscono invece appoggiarsi ad appositi "ghostwriters", cioè ad avvocati amministrativisti "conto terzi", incaricati di redigere il ricorso e le memorie, ma senza figurare nel processo.

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