Gli avvisi di addebito depositati nel cassetto fiscale del contribuente non interrompono la prescrizione.
Con questa Sentenza, il Tribunale di Palermo ha affermato il principio secodo cui la prescrizione previdenziale avviene esclusivamente coi messi e nelle forme previste dal codice di procedura civile, esscludendo che il deposito, da parte dell'INPS, degli avvisi di addebito nel cassetot previdenziale possano essere idonei a costituire in mora il contribuente ed a interrompere la prescizione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Dl PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile,
nella causa civile iscritta al n. 12894/2017 R.G.L. promossa
DA
H.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Sidoti e Roberto Carmina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Piazza Casteinuovo n. 12.
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar Castellini di Roma.
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 29.3.20 19 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
• revoca l'avviso di addebito opposto n. (omissis):
• dichiara la non debenza delle somme relative all'anno 2016 in quanto già integralmente pagate dal ricorrente:
• dichiara prescritte le somme relative ai crediti contributivi inerenti gli anni 2010 e 2011;
• dichiara dovute le somme relative ai crediti contributivi del 2012 e condanna il ricorrente a versare in favore dell'INPS la somma di euro (omisis), comprensiva di sanzioni e oneri di riscossione.
• dichiara compensate le spese di lite
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2017 il ricorrente, come in epigrafe indicato, oppose l'avviso di addebito n. (omissis) notificatogli l' 11.10.2017 con cui gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di £ (omissis) inerente i contributi dovuti a titolo di gestione commercianti (e relative sanzioni) per i periodi dall' 1/2010 al 12/2012 e per tutto il 2016 eccependo l'intervenuto pagamento per il 2016 e la prescrizione quinquennale per il periodo pregresso.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto rilevando che la somma effettivamente pagata dal ricorrente era stata detratta dall' importo complessivo dell'avviso di addebito mentre, con riferimento all'eccepita prescrizione, rilevava d'aver notificato precedenti avvisi di addebito tramite cassetto previdenziale.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
La domanda è parzialmente fondata.
Anzitutto, con riferimento all'intervenuto pagamento della complessiva somma di £ (omissis), a parte il fatto che non v'è contestazione da parte dell'ente previdenziale (che si limita solamente ad affermare: "tale importo è stato distribuito nell 'intera emissione "), ad ogni buon conto, detta circostanza è stata provata dal ricorrente mediante il deposito degli F24 (cfr. all n. 2 della produzione del ricorrente)
Per quanto riguarda, invece, i contributi relativi al periodo
dall' 1/2010 al 12/2012, appare necessario effettuare alcune osservazioni. Com'è ben noto, il termine prescrizionale dei crediti previdenziali è quinquennale.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995. in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. ... ".
Orbene, poiché l'avviso di addebito opposto inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque onere dell'ente previdenziale dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che tale onere è stato assolto solo parzialmente
Anzitutto non può condividersi la testi dell'ente previdenziale secondo cui l'aver inserito l'annotazione di un precedente avviso di addebito nel cassetto previdenziale equivarrebbe a notifica per il contribuente.
Con l'entrata in vigore dell'art. 30 D.L. 78/2010. convertito nella L. 122/2010 è stata soppressa la fase dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento. ed è stato introdotto per il solo lnps la possibilità di notificare direttamente al contribuente l'avviso di addebitò contenente l'intimazione al debitore di adempiere entro il termine perentorio indicato (e cioè 40 gg ex ari 24 comma 5 D. Lg.vo 46/99) decorrente dalla notifica dell'avviso con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento. l'agente di riscossione indicato nell'avviso procederà ad espropriazione l'orzata. secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'art. 30 comma 4 dei I). L. 78/2010 sopra richiamato (rubricato "Potenziamento dei processi di riscossione delI'INPS") espressamente prevede le modalità di notifica dell'avviso di addebitò e precisamente «L'avviso di at/debito è notificato in via ordinaria tramite posta elettronica certifìcata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
Pertanto il mero inserimento di un precedente avviso di addebito nel cassetto previdenziale non può assolvere ad alcuna l'unzione notificatoria.
Invero, le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono individuate. esclusivamente e tassativamente. dall'art. 2943 c.c. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art 2944 c.c. (ricognizione (li debito).
In ordine all'efficacia interruttiva di atti portati a conoscenza dei debitore, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare
a) l'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato)
b) l'elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nell'intimazione o richiesta scritta di adempimento. idonea a maniflstare l'inequivocabile volontà del titolare dei credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di
costituirlo in mora; e tale requisito non è ravvisabile in semplici sollecitazioni (e a fortiori nel semplice inserimento dell'annotazione nel cassetto previdenziale) prive del carattere d'intimazione.
Ne deriva che l'effetto interruttivo non è riconducibile ad una pluralità di atti. succedutisi nel tempo. cial complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato.
Nella fattispecie in esame non risulta espressa l'intenzione, in caso di mancata soddisfazione, di procedere esecutivamente né risulta fissato un termine per l'adempimento spontaneo o il termine per l'impugnazione.
Sul punto Si è pronunciata anche la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sei. 111. Sent. n. 16717 del 7/11/2003) statuendo che «La fattispecie interruttiva de/la prescri:ione, prevista dall'articolo 2943, comma 4, del c. e. (ogni atto che valga a costituire in mora il debitore) richiede il concorso di un duplice elemento: uno soggettive, costituito dalla chiara indicazione dell'obbligato, ed uno oggettivo consistente nell'esplicitazione della pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora: si tratta di fattispecie ad effetto istantaneo che, pertanto, non può essere costituita da una pluralità di atti, che si succedano nel tempo, per cui o il singolo atto è idoneo a produrre l'effetto interruttivo, o questo non si produce affatto».
Per quanto riguarda. dunque. i crediti di cui viene eccepita la prescrizione, inerente gli anni 2010, 2011 e 2012 va sottolineato che il termine quinquennale di prescrizione introdotto dall'art. 3 della L
335/1995. pur avendo caratteristiche, funzioni e natura diverse dalla prescrizione civile, ha in comune con essa i termini iniziale e finale di decorrenza. Il termine iniziale dello stesso quindi, a norma dell'ari 2935 c.c. «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» e, pertanto il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'ari. 3.
(omissis)
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto solo parzialmente nei limiti indicati in dispositivo.
In ordine alle spese di lite si ritiene equo compensarle tra tutte le parti tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29.3.2019
IL GOT
Claudia Gentile