Presunta prescrizione quinquennale crediti INPS.

Con questa Sentenza, il Tribunale di Palermo ha confermato che la prescrizine colpisce i crediti da contribuzione il quinto anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, e che incombe sull'INPS la prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi che non vanno solo dichiarati, ma anche prodotti.

 R.G. 11264/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Palermo Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n° 11264/2018 R.G.L., promossa

DA

T.L. SRL, rappresentata e difesa dall’avv. SIDOTI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.

- ricorrente -

C O N T R O

I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in VIA LAURANA, 59 PALERMO

- convenuto -

Oggetto: opposizione avviso di addebito.

All’udienza del 27/03/2019 i difensori delle parti hanno concluso come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17.10.2018, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l’INPS opponendo avviso di addebito n. XXX, notificato  in data 15.09.2018, a mezzo pec, contenete la richiesta di pagamento di complessive € 10.366,68, per contributi relativi al periodo 03/2008-12/2008 e somme aggiunte, eccependo che i contributi non erano dovuti ed erano comunque prescritti e chiedendo la sospensiva dell’atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l’INPS, deducendo che i contributi erano dovuti e che non erano prescritti, poiché l’Istituto aveva comunicato al ricorrente atto interruttivo della prescrizione in data 22.06.2012, di cui depositava avviso di ricevimento. Orbene, non avendo l’Istituto né dedotto né provato di avere ulteriormente interrotto la prescrizione dei contributi – che ha durata quinquennale ex lege 335/95 – prima della notifica dell’avviso di addebito, del 15.09.18, appare evidente che il credito contributivo, relativo all’anno 2008, sia integralmente prescritto. L’avviso di addebito va quindi annullato come in parte dispositiva. e rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo come di legge. Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza dell’INPS e vanno poste a suo carico. L’eccessivo carico di procedimenti in decisione all’udienza odierna giustifica l’assegnazione del termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l’avviso di addebito opposto.

Condanna I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € (omissis), oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA, se dovuti. Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, 27/03/2019.

Il giudice

Paola Marino 

 

 

 

 

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