Se il docente italiano è iscritto nella bolsas de interinos (graduatorie dei docenti supplenti), il titolo di abilitazione all’insegnamento va riconosciuto in Italia “senza riserva”, anche se l’iscrizione è avvenuta dopo l’emissione del decreto ministeriale.
Una vicenda piuttosto movimentata, per una docente abilitata in Spagna. Mesi di attesa per ottenere un decreto di riconoscimento, poi la ricorrente si è stancata e, assistita dallo Studio legale, ha proposto ricorso al Tar Lazio contro il silenzio. Ricorso accolto (con condanna del Ministero) e decreto emesso in inglese (AB24 e AB25), ma con “riserva”, perché la ricorrente non rispettava i requisiti della nota del Miur n. 2971 del 2017 (circa la illegittimità della nota, si rimanda a questo articolo http://www.studiolegalesidoti.eu/dacblog/approfondimenti/543-docenti-abilitati-in-spagna-l-abogado-sanchez-spiega-perche-la-circolare-del-miur-e-illegittima).
La ricorrente, assistita dallo studio legale Sidoti, ha quindi ottenuto l’iscrizione in Spagna nelle bolsas de interinos della Comunità autonoma di Navarra, per la materia di inglese, requisito richiesto dalla suddetta nota (per approfondire l'argomento, Come iscriversi alle “bolsas de interinos” spagnole). Successivamente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione, sempre attraverso lo studio legale, una “rettifica” del decreto di riconoscimento, con eliminazione della clausola risolutiva espressa.
Il Ministero ha negato l’istanza, affermando l’impossibilità di modificare il decreto, una volta emesso. L’iscrizione alle bolsas avrebbe dovuto essere antecedente all’emissione del decreto di riconoscimento.
A questa punto la ricorrente, assistita dagli avvocati Giuseppe Lipari del Foro di Roma, Daniele Nicoletti del Foro di Palermo e Massimo Sidoti del Foro di Padova, ha proposto ricorso al Tar Lazio chiedendo la sospensione dei provvedimenti e la “rettifica” del decreto.
Il Tar Lazio, con ordinanza cautelare del 23 giugno 2021, ha negato la misura cautelare per mancanza di periculum, in quanto “l’apposizione al riconoscimento dell’abilitazione della clausola di riserva, di cui si duole parte ricorrente, e la conseguente condizione risolutiva di una eventuale immissione in ruolo non siano idonee a determinare alcun pregiudizio grave e irreparabile”.
La ricorrente, ritenendo che la clausola creasse una situazione “anomala” a livello concorsuale, ha appellato il provvedimento innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare del 10 settembre 2021 lo ha annullato. Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’iscrizione nelle bolsas rendeva “doveroso il riesame, ingiustamente negato” dal Ministero.
Adesso gli uffici ministeriali avranno 30 giorni di tempo per emettere un nuovo provvedimento che tenga conto dell’iscrizione nelle bolsas. In caso contrario, la ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta che si sostituirà all’Amministrazione, riesaminando il fascicolo.
Il Consiglio di Stato ha chiarito un punto decisivo: se un docente rispetta i requisiti della nota del Miur n. 2971 del 2017, il Ministero deve prenderne atto e agire di conseguenze, modificando il decreto di riconoscimento già emesso, che non può considerarsi “immutabile”.
Si tratta della prima pronuncia relativa a una istanza di eliminazione della clausola risolutiva.
Il provvedimento del Consiglio di Stato:
N. 04835/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06190/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6190 del 2021, proposto da C.D, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Sidoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo, n. 60;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3572/2021.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Considerato che:
- nel luglio 2020 l’appellante ha ottenuto l’iscrizione nelle bolsas de interinos (graduatorie dei docenti a tempo determinato) delle scuole pubbliche della Comunità Autonoma di Navarra;
- tale circostanza, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, pare integrare il presupposto a suo tempo stabilito dal MIUR nella nota n. 2971 del 2017, rendendo doveroso il riesame, ingiustamente negato con la nota n. 7068 del 2021 (avente contenuto analogo alla nota n. 7067), della posizione dell’appellante;
- le spese di lite del doppio grado cautelare possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare ordinando all’amministrazione il riesame della domanda di riconoscimento presentata dall’appellante.
Spese di lite compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore