counter DAC - Il risarcimento contro i funzionari della P.A. va chiesto al Giudice Ordinario (SS.UU. n. 19372/19)

Il risarcimento contro i funzionari della P.A. va chiesto al Giudice Ordinario (SS.UU. n. 19372/19)

ATTUALITA'
Typography

 Se un citadino intende ottenere il risarcimento del danno da un funzionario pubblico, deve citarlo in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, non al Tar. Lo ha ribadito la Cassazione, a seguito di un regolamento di giurisdizione d'ufficio del Tar Napoli (SS.UU., ordinanza 18 luglio 2019, n. 19372). 

Il fatto può così riassumersi. Una società aveva convenuto in giudizio un comune campano e due suoi dipendenti dinanzi al Tribunale di Napoli, ritenendoli responsabili dell'adozione di una delibera illegittima che aveva danneggiato la società. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. 
La società riassumeva il giudizio dinanzi al Tar. Ma il Giudice Amministrativo, dopo aver rilevato che la società aveva chiesto (a) l'annullamento della determina dirigenziale adottata dal Comune, (b) la condanna al risarcimento del danno del Comune e (c) la condanna al risarcimento del danno dei funzionari, riteneva sussistente la propria giurisdizione (ed emetteva sentenza) solo sulle prime due domande, mentre riteneva che la terza domanda, svolta nei confronti dei due dipendenti, spettasse al Giudice Ordinario. Il Tar ha quindi sollevato il "conflitto di giurisdizione", chiedendo alla Sezioni Unite dichiarire a chi spettasse la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta contro i funzionari. 
 
Le Sezioni Unite hanno avvolarato la tesi suggerita dal Tar:
 
"1. Il conflitto negativo di giurisdizione relativo alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dei funzionari XXXXXXXX e YYYYYYY in proprio, quali supposti responsabili dell'emissione della delibera impugnata, va risolto in conformità della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti, ad essa equiparati, titolari di poteri amministrativi (SU n. 22494 del 2004; n. 2560 del 2005; n.7800 del 2005).
2. Il principio ha trovato specifica applicazione per il caso, qui ricorrente, di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, al quale si sia imputata l'adozione di un provvedimento illegittimo, e si è affermato (Cass. SU n. 13659 del 2006; n. 11932 del 2010; n. 5408 del 2011) che siffatta domanda va proposta dinanzi al giudice ordinario, poichè svolta nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, senza che a ciò osti la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico (nel caso, il Comune) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (SU n. 3508 del 2003)".
 
In buona sostanza, non importa se il privato abbia agito anche contro la P.A. per ottenere il risarcimento (con ricorso al Tar), la domanda contro i funzionari è autonoma e va proposta dinanzi al Giudice Ordinario. Trattandosi di "diritto soggettivo", si deve ritenere, il termine per agire contro i funzionari in questo caso sarà di 5 anni, ben più favorevole di quello di 120 gg. previsto per il risarcimento dell"interesse legittimo" azionabile dinanzi al Tar.
 
La sentenza del Tar Napoli (I, 14 febbraio 2019, n. 847) è consultabile a questo link

Questo sito utilizza cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin”.NON utilizza alcun cookie di profilazione.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.