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Ottemperanza al Tar: inammissibile se cumulativa

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Ottemperanza al Tar. In teoria un procedimento semplice. Ma solo in teoria. La giurisprudenza ha messo una serie di paletti che rendono più insidioso questo strumento. La sentenza di oggi (Tar Campania, Napoli, II, 23 aprile 2019, n. 2232) affronta una questione interessante. La possibilità, attraverso un unico ricorso cumulativo, di chiedere l'ottemperanza a una serie di provvedimenti giudiziali ottenuti contro la stessa amministrazione.

Il ricorrente era un avvocato creditore delle spese legali verso una struttura sanitaria di Catanzaro.

Aveva quindi adito il Tar Napoli ai sensi dell'art. 112 cpa (la competenza del Tar campano deriva dal fatto che i decreti ingiuntivi erano del Tribunale di Napoli).

Il Tar, richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha dichiarato il ricorso inammissibile, per le seguenti ragioni:

"Come ad ultimo osservato dalla Sezione, (T.A.R. Napoli, sez. II, 11 gennaio 2019, n.159) proprio con riguardo al giudizio di ottemperanza “l'ammissibilità del ricorso cumulativo (cd. cumulo oggettivo: cfr. art. 32 c.p.a.) è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e/o nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617).

In particolare, l' art. 114 c.p.a. al comma 1 delinea il ricorso di ottemperanza come strumento di tutela che si indirizza verso la "pubblica amministrazione e le altri parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta" e all'interno di detto giudizio, con riferimento ad un individuato atto decisorio coperto da giudicato e nei confronti dei soggetti cui il giudizio medesimo si riferisce, sono risolte tutte le questioni in rito e nel merito per l'ottemperanza al comando del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, 07 dicembre 2015, n.5547, secondo cui, in relazione al giudizio di ottemperanza cumulativo avente ad oggetto diversi provvedimenti giudiziali ex art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a.“deve, in ogni caso, escludersi che possa ricorrere un'ipotesi di connessione oggettiva - essendo differenti i rapporti da cui traggono origine le pretese di adempimento del ricorrente”.

Nella fattispecie in esame, non emergono tali condizioni non potendosi neanche evincere se le controversie attenevano ad un unico complessivo rapporto obbligatorio, né parte ricorrente ha argomentato in merito; invero i plurimi provvedimenti giudiziali di cui si chiede l'ottemperanza, sebbene adottati dal medesimo Tribunale ordinario e nei confronti delle stesse parti (cosi configurandosi una connessione meramente soggettiva) sono stati pronunciati all’esito di autonomi procedimenti giurisdizionali d’ingiunzione, tra i quali - salvo che per la natura del credito azionato, trattandosi in tutti i casi di condanna alle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. - non sono stati comprovati ulteriori elementi di collegamento (cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 09 aprile 2018, n.430; T.A.R. Napoli, sez. VII, 15 gennaio 2018, n.247; ma, da ultimo, contra, T.A.R. Napoli, sez. VII, 21 marzo 2018, n.1762)".

Il Tar Napoli ha aderito alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, a volte molto severa a proposioto dei ricorsi colletivi, come spiegato in questo articolo: Tar, gli svantaggi del ricorso collettivo 

Tuttavia, alla luce delle peculierità del ricorso in ottemperanza, l'esito meritava forse di essere differente. Infatti, la logica dell'art. 32 del cpa è quello di evitare di accumulare questioni tra loro scollegate, tali da rendere difficile la risoluzione in un unico giudizio. In questo caso, trattandosi di somme di denaro dovute dalla stessa amministrazione allo stesso ricorrente, il Tar avrebbe però potuto decidere diversamente e ritenere sufficientemente collegate le questioni (in fondo si trattava di spese legali per decreti ingiuntivi emessi dallo stesso tribunale).

Di fatto, l'inammissibilità del ricorso in ottemperanza non ne preclude la riproposizione (l'ottemperanza può essere poposta entro 10 anni da quando è stato emesso il provvedimento del giudice per cui si sta agendo in giudizio). Significa che, nei prossimi mesi, l'avvocato potrà agire nuovamente. Questa volta, invece che con un unico ricorso, dovrà procedere con tanti ricorsi quanti sono i titoli giudiziali (11). Con maggiore danno per l'Amministrazione, che alla fine invece che essere condannata in un solo procedimento, lo sarà in tanti.

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