Nella seguente sentenza il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dato ragione aI cliente di Wind Tre che, dopo l'attivazione del servizio “internet pass”, con cui navigare fino a 100 megabyte con soli €5,00, aveva subito un addebito di €450,00 e la disattivazione della linea. La compagnia telefonica aveva negato il proprio errore anche durante la mediazione al Corecom, ma il Giudice l’ha condannata al risarcimento di circa €1000,00 e al pagamento di €880,00 per spese di giudizio; con la seguente motivazione: “la condotta posta in essere dalla Compagnia telefonica ha determinato una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale”.
SENTENZA N. 229/18
RUOL. GEN. N. 1652/17
CRON. 1339/18
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace, Avv. Giorgia Damiani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1652/17 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, promossa da [Omissis] nato a Palermo il [Omissis]C.F. [Omissis]rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Sidoti e Irma Lo lacono ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Palermo P.za Castelnuovo 12, giusto mandato agli atti
ATTORE
Contro
Wind Tre s.p.a., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI)P. IVA 133T8520152, rappresentata e difesa dall’Avv.[Omissis] ed elettivamente dom. presso lo studio dell’Avv. [Omissis] con studio sito a Termini Imerese via salemi Oddo n.78 giusto mandato agli atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno concluso insistendo in tutto quanto articolato e dedotto in comparsa conclusionale depositata all’udienza del 21 marzo 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificata l’attore esponeva che in data 12 aprile 2017, in qualità di titolare dell’utenza telefonica [omissis], chiedeva a Wind Tre, gestore della propria linea telefonica, l’attivazione dell’opzione della linea “internet pass” in quanto in partenza per gli Stati Uniti. L’opzione aveva ad oggetto il pagamento della somma pari ad €5,00 e la possibilità di navigare fino a 100 megabyte per i successivi tre giorni. In data 16 aprile 2017 il credito veniva sospeso per un presunto credito di €450,00 generato dal traffico internet negli Stati Uniti; rilevava che nessuno aveva informato il consumatore del fatto che non vi era an rinnovo automatico e che superando il limite e non rinnovando la tipologia di offerta si doveva pagare la somma pari ad €450,00.
Dopo istanza effettuata Corecom veniva riattivata la linea telefonica. Alla convocazione del 19 maggio 2017 veniva dichiarato concluso il tentativo di mediazione per mancato accordo delle parti.
La Wind inoltre prelevava dal Rid la somma part ad €453,19; chiedeva pertanto di accertare e dichiarare non giustificata la somma di €451,19 vantata dalla Wind Tre; concludeva chiedendo la condanna al pagamento della somma pari ad €947,15 di cui €453,19 per la restituzione delle somme addebitate ingiustamente, €100,00 per l’indennità contrattuale per illegittima sospensione del servizio di trasferimento voce e dati per giorni 10 ed infine €393,96 per l’assistenza stragiudiziale prestata dall’Avv. Sidoti.
Alla prima udienza di costituzione del 18 ottobre 2017 si costituiva la Wind tre s.p.a. la quale contestava tutto quanto dedotto da parte attrice; in particolare rilevava in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale; nel merito rilevava che non vi era stato nessun inadempimento contrattuale; concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Tenuto conto della natura documentale della causa, la stessa all’udienza del 21 febbraio 2018 veniva trattenuta per la decisione.
La questione preliminare introdotta da parte convenuta, avente ad oggetto l’improcedibilità della domanda non trova accoglimento dal momento che oggetto della mediazione è l’interruzione/sospensione del servizio e spese di fatturazione non giustificate per cui vi è, ad avviso di questo decidente, una coincidenza oggettiva e soggettiva tra la fase giudiziale e la fase stragiudiziale.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Dalla documentazione agli atti emerge che l’attore ha concluso con la Wind tre un contratto di telefonia, in particolare non vi è prova agli atti di avere informato il cliente del raggiungimento della soglia e della mancanza di rinnovazione tacita.
Tali aspetti determinano profili di inosservanze contrattuali nel comportamento di Wind, comportamenti che portano questo Decidente ad accogliere la domanda.
Come è noto la delibera 326/10/CONS (che recepisce il Regolamento (CE) n. 544/2009) prevede una serie di obblighi per la compagnia telefonica finalizzati a garantire al proprio cliente di essere informato sulle tariffe applicate per i servizi in roaming.
L’informazione predetta deve sussistere sia al momento della conclusione del contratto, che durante il corso del rapporto contrattuale. Tra gli obblighi contrattuali rientra quello di permettere ai clienti di controllare la spesa legata ai servizi di dati in roaming. Nel caso del sig. [Omissis] la Wind ha avvisato telefonicamente l’utente soltanto quando lo stesso aveva raggiunto un volume tale da determinare una spesa sproporzionale rispetto a quella corrispondente ai suoi consumi medi.
Tali elementi non smentiti da parte della convenuta Wind determinano una violazione degli artt. 1175-1375 del codice civile in quanto la condotta posta in essere dalla Compagnia telefonica ha determinato una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
Ciò posto il sig. [Omissis] ha diritto ad un ristoro economico a titolo di indennità contrattuale per la sospensione del servizio per giorni 10 nella misura pari ad €100,00 tenuto conto della delibera AGCOM n. 73/11.
Va inoltre condannata la Wind al pagamento delle spese sostenute dall’attore in particolare al pagamento delle spese stragiudiziali pari ad €393,96, come documentato agli atti e riferentesi ad una fattura pagata per compensi professionali, alla restituzione di €453,19 indebitamente pagato dall’attore, per un totale complessivo di €947,15.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Termini Imerese definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione respinta:
Accoglie la domanda del sig. [Omissis].
Condanna la Wind Tre s.p.a. al pagamento della somma pari ad €947,15.
Liquida le spese del giudizio nella misura pari ad €880,00, di cui €43,00 per spese vive, oltre ad IVA, spese generali al 15% e cpa come per legge a favore di parte attrice.
Così deciso, Termini Imerese 21 febbraio 2018
Il Giudice di Pace
Giorgia Damiani
Depositato in Cancelleria
Termini Imerese, 19/04/2018
IL FUNZIONARIO