Trasferimento illegittimo, licenziamento valido se lavoratore non si presenta a lavoro

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Il lavoratore che ritiene di aver subito un trasferimento illegittimo dovrà comunque presentarsi presso la nuova sede di lavoro e impugnare il trasferimento nei modi e nei termini di legge. Infatti il rifiuto del lavoratore di raggiungere la sede di destinazione, seppur motivato dal carattere asseritamente ritorsivo del trasferimento, configura gli estremi dell’assenza ingiustificata e, di conseguenza, della giusta causa di licenziamento. Accolte le tesi degli avvocati Giulia Pusateri del foro di Palermo e Massimo Sidoti del foro di Padova, che difendevano il datore di lavoro, che negava la natura ritorsiva del trasferimento del lavoratore, da Ancona a Palermo.

Nella fattispecie, il Giudice del Lavoro di Ancona, dott.sa Arianna Sbano, ha rigettato il ricorso avverso il licenziamento proposto dal lavoratore, condannandolo anche al pagamento delle spese legali in favore del datore di lavoro (€ 4.000,00 oltre accessori).

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha stabilito quanto segue: 

"Appare, dunque, chiaro che il ricorrente si è rifiutato, dal marzo in poi, di presentarsi sul luogo di lavoro, al solo fine di protestare contro la misura del trasferimento, peraltro, solo preannunciata oralmente e non ancora formalmente comunicata.

Ebbene, si ricorda che, in proposito, la giurisprudenza consolidata afferma (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3959 del 29/02/2016) che “In caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, configurandosi altrimenti l'arbitrarietà dell'assenza dal lavoro (v. successive conformi, Ordinanza n. 29054 del 05/12/2017, Sentenza n. 434 del 10/01/2019: “in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici”).

Nel caso di specie, da quanto sopra esposto, anche a voler ammettere che il preannunciato trasferimento fosse illegittimo, il ricorrente non ha dimostrato di avere seriamente offerto la propria disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, preferendo allontanarsi da Ancona per attendere lo svolgimento degli eventi".

 

La sentenza in formato pdf.

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