Accesso a documenti riservati, vinto il ricorso al Tar Lazio

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Il Ministero della Giustizia italiano è stato condannato a fornire al ricorrente alcuni documenti riservati sugli abogados, che si era rifiutato di fornire asserendone la loro presunta "inesistenza". Il ricorrente aveva chiesto i documenti per poterli inviare alla Commissione europea, la quale a sua volta aveva richiesto al ricorrente medesimo, autore di una denuncia per violazione del diritto comunitario, di fornire prova che in Italia tantissimi abogados fossero da mesi in attesa di poter sostenere l'esame di "avvocato straniero".

 

  1. N. 03534/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 10075/2015 REG.RIC.


    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    (Sezione Seconda Ter)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 10075 del 2015, proposto da:
    Giuseppe Lipari, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 23 del c.p.a., con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

    contro

    Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

    per l'annullamento

    del diniego di accesso ai documenti amministrativi notificato via PEC il 24.07.2015 e per la condanna alla consegna dei documenti negati nell’atto impugnato, per come meglio indicato nelle conclusioni.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole dell’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione alla propria istanza di accesso del 20 luglio 2015, con la quale aveva richiesto di ottenere l’elenco dei cittadini italiani che, dal 1.11.2014 ad oggi, hanno presentato istanza al Ministero della Giustizia per ottenere il riconoscimento del titolo di “abogado” conseguito in altro paese UE.

    Premette – in punto di legittimazione sostanziale e processuale - di avere inviato alla Commissione europea una “denuncia relativa all’applicazione del diritto comunitario”, asserendo che il Ministero della Giustizia italiano stava violando l’art. 51, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, in quanto aveva sospeso “sine die” il rilascio di centinaia di decreti per il riconoscimento del titolo professionale di “abogado” (avvocato) conseguito in Spagna (provvedimento necessario ai sensi dell’art. 51, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, recepito con l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/07 e da emettersi entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della documentazione), adducendo a giustificazione la necessità di chiedere chiarimenti alla Spagna sulla validità dei titoli.

    In data 20.07.15 la Commissione europea, ritenuto che la segnalazione del ricorrente appariva meritevole di approfondimento, indirizzava al ricorrente una nota in cui chiedeva di dimostrare le proprie affermazioni circa il fatto che il fenomeno segnalato riguardasse un elevato numero di cittadini, in quanto il diritto comunitario consente alla Commissione europea di avviare una “procedura di infrazione” contro uno Stato Membro solo se la violazione del diritto comunitario è generalizzata, ai sensi del nota sentenza della Corte di Giustizia, causa C-494/01, Commissione c Irlanda.

    Pertanto il ricorrente, autore della denuncia alla Commissione europea, chiedeva al Ministero di fornire una tabella con l’elenco dei cittadini italiani che, dal 01.11.14 ad oggi, hanno presentato istanza al Ministero della Giustizia per ottenere il riconoscimento del titolo di abogado; a corredo allegava giurisprudenza del Giudice amministrativo in fattispecie analoga (Tar Sicilia, Palermo, III, sentenza 3 maggio 2011, n. 827, il cui contenuti richiama nell’atto di ricorso); in via subordinata chiedeva di conoscere il numero delle lettere interlocutorie che il Ministero ha spedito nei mesi di maggio/giugno a tali soggetti oppure di ricevere copia delle medesime lettere (con OMISSIS del nome dei destinatari).

    In data 24.07.15 il Ministero della Giustizia, con provvedimento firmato dal responsabile dell’ufficio, negava l’accesso con la seguente unica motivazione: “L’accesso è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti preesistenti e sufficientemente individuati, e non può essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti contenenti le informazioni richieste. In conformità alla giurisprudenza formatisi sul punto, l’esercizio del diritto di accesso viene pertanto circoscritto alle informazioni contenute in documenti amministrativi”.

    Ne deduce l’illegittimità per violazione dell’art. 22, comma 1, lett. “d” della l. 241/90, sostenendo che la nozione di “documento amministrativo” consiste in “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione” e soffermandosi sulla natura di “documento amministrativo”, dei dati in possesso dell’Amministrazione che a quest’ultima sarebbe possibile fornire, senza alcuna difficoltà organizzativa, mediante le normali funzioni di stampa dal supporto informatico.

    Si è costituito il Ministero che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

    Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

    Secondo la giurisprudenza, “il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale o di una potenziale controversia tra i privati …….e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie, tanto che è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2190). In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)…Invero, l’accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere” (Consiglio di Stato, 7183/2010; si vedano anche le pronunzie di questa Sezione del TAR Lazio, nr. 9034/2015 del 7 luglio 2015 e 1958/2015 del 3 febbraio 2015).

    Nel caso di specie, la pretesa della parte ricorrente è strumentale, così come dedotto e rappresentato nell’atto di accesso, ad una specifica azione intrapresa presso organi dell’Unione ed in relazione alla necessità, rappresentata dall’Autorità adita, di evidenziare la dimensione generale e non meramente individuale, della violazione denunciata.

    Non vale dunque opporre una pretesa natura “ispettiva” o generalizzata dell’accesso, proprio avendo riguardo al contesto nel quale è maturata l’esigenza di ottenere la conoscenza di dati ed elementi di fatto, che consistono nell’acquisizione di dati in possesso dell’Amministrazione, da qualificarsi assoggettati all’accesso attesa l’ampia nozione di “documento” che è accolta nella disposizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) della l. 241/90.

    Il ricorso pertanto è fondato ed è meritevole di accoglimento, con la condanna del Ministero resistente a consentire l’accesso agli atti ed ai documenti richiesti di cui dovrà essere assicurata la necessaria esibizione ed estrazione di copia entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.

    Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente a consentire l’accesso ai dati richiesti da parte ricorrente entro il termine di cui alla parte motiva.

    Condanna il Ministero alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 gennaio – 9 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Giuseppe Rotondo, Presidente FF

    Mariangela Caminiti, Consigliere

    Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 22/03/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.

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