Milano, la notifica di Equitalia è illegittima. Il preavviso di iscrizione ipotecaria pure

RISULTATI
Typography

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riformando la sentenza di primo grado, ha dato ragione alla contribuente - difesa dall'avv. Massimo Sidoti - chiarendo le modalità di notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti impositivi in caso di momentanea assenza del destinatario dalla propria residenza.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO - SEZIONE  27

 

riunita con l’intervento dei Signori: 

SECCHI ERSILIO, Presidente 

ROTA GIACOMO, Relatore

CURRO’ CARMELO LETTERIO, Giudice

ha emesso Ia seguente

SENTENZA

suII’appeIIo n. 3863/2015

depositato il 27/05/2015

MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

proposto dall’appellante:

B.M.

difeso da:

AVV. SIDOTI MASSIMO

altre parti coinvolte:

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

VIALE DELL’INNOVAZIONE 1lB 20126 MILANO MI

atti impugnati:

AWISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 51906/8874/2013

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti da porre alla base della presente decisione possono così essere riassunti:

1) la contribuente B.M. ha ricevuto dal concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria datata 23 luglio 2012- stante I’asserito mancato paga mento dell'importo dl Euro 76.008,77 per omesso versamento di contributi previdenziali, di tributi erariali e di sanzioni per infrazioni al codice della strada;

2) la pretesa creditoria di cui sopra era stata oggetto di svariate cartelle di pagamento notificate alla contribuente B.M. presso la sua residenza in Seregno ... in un periodo di tempo complessivo di quasi dieci anni a far data dal 2002 sino al 2010: la notifica era avvenuta secondo le modalità di cui di cui all'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e 60, lettera e), d.p.r. n. 600 del 1973 previste per i destinatari irreperibili;

3) alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria datata 23 luglio 2012 è seguito l’avviso di iscrizione ipotecaria datato 10 luglio 2013 che è stato ritualmente impugnato dalla contribuente B.M. avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano: in prime cure la contribuente ha eccepito da un lato di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento sulla cui definitiva inoppugnabilità era stato emesso l'avviso dl iscrizione ipotecaria impugnato, il che secondo la stessa contribuente aveva comportato la radicale nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria gravato e di tutti gli atti presupposti, mentre dall'altro ha evidenziato la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 nonché dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente per il fatto che l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato non fosse corredato da idonea motivazione a fondamento di esso tale da rendere comprensibile al destinatario la pretesa impositiva su cui si fondava;

4) a seguito della costituzione dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. e della instaurazione di regolare contraddittorio, la

Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha emesso ia sentenza n. 9070/03/2014 con cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle accertate infrazioni al codice della strada ed alle omissioni di versamento di contributi previdenziali rispettivamente a favore del Giudice di Pace e dei Giudice del lavoro, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate disponendone l’estromissione dal giudizio, ed ha infine rigettato il ricorso della contribuente M.  con riguardo alle cartelle esattoriali n. 06820100514881409000, n.06820100162674940000 e n. 0682011043690521000 nella parte in cui queste ultime riportavano estratti di ruolo in materia di tributi erariali;

5) la contribuente ha interposto appello avverso la sentenza n.9070/03/2014 con riguardo alla pretesa impositiva di natura tributaria contenuta nelle cartelle di pagamento notificatele ribadendo i profili di censura sollevati avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato nonché deducendo la nullità della sentenza gravata per violazione degli artt. 26 del d.p.r. n. 602 dei 1973, 60, lettera e), del d.p.r. n. 600del 1973 e 140 c.p.c. atteso che la notifica degli atti prodromici l'adozione del l'avviso di Iscrizione ipotecaria era da ritenere del tutto inesistente per violazione di legge: in particolare la difesa della contribuente si doleva del fatto che il procedimento di notifica delle cartelle esattoriali per cui è lite prescelto dal concessionario ai fini dell'inoltro delle cartelle alla . procedimento eseguito con le modalità di cui all'art. 26 d.p.r. n. 602 dei 1973 e 60, lettera e), d.p.r. n. 600 del 1973, si attagliasse unicamente a casi di irreperibilità assoluta del destinatario, irreperibilità assoluta che non si era verificata con riguardo alla contribuente che aveva pacificamente la residenza presso un immobile sito nel Comune di Seregno ove erano avvenute le notifiche e che lo stesso notificatore non aveva attestato nella relata di notifica delle cartelle al momento dei mancato reperimento di soggetti idonei alla ricezione degli atti, laddove ai contrario nel caso in esame ii concessionario avrebbe dovuto seguire lo schema previsto dall'art. 140 c.p.c. stante una momentaneo stato di irreperibilità relativa della destinataria;

6) si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità dei gravame di controparte per il fatto che quest'ultima non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva disposto I'estromissione dell'Ufficio dal processo e ribadendo la legittimità del comportamento tenuto dal concessionario; nessuno si costituiva per il concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. benché ritualmente convenuto.

Questi i fatti di causa, ritiene la Commissione che l'appello azionato dalla contribuente sia fondato sia pur con le precisazioni di seguito indicate.

Risulta pacifico agli atti di causa che la contribuente disponesse di un'abitazione presso il Comune di ... ove è stata effettuata nel corso degli anni la notifica delle cartelle di pagamento poste alla base dell’avviso di iscrizione ipotecaria gravato nella presente sede: in mancanza di riscontro ad opera del notificatore, all'atto della notifica delle predette cartelle, della irreperibilità assoluta del destinatario degli atti, le cartelle di paga mento avrebbero dovuto essere

notificate al destinatario secondo quanto previsto dall'art. 140 c.p.c. che richiede il deposito della copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notifica deve essere effettuata, l'affissione dell'avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento presso il medesimo indirizzo.

Balza agli occhi dalla documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. che tali formalità non siano state rispettate ma che, piuttosto, il predetto concessionario abbia utilizzato il procedimento notificatorio che il combinato disposto degli artt. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 prescrive per i soggetti irreperiblil, avendo infatti il concessionario provveduto a notificare le cartelle esattoriali n. 06820100514881409000, n. 06820100162674940000 e n. 0682011043690521000 a mezzo del servizio postalesenza avere attestato l’irreperibilità assoluta del contribuente ed avendo effettuato, una volta depositato l'atto presso la casa comunale a seguito della mancanza di soggetti idonei a ricevere l'atto, l'affissione dell'avviso di deposito non presso la porta dell'abitazione come richiesto dall'art. 140 c.p.c. ma presso la medesima casa comunale.

Tale palese violazione di legge non ha consentito alla contribuente di avere effettiva conoscenza delle cartelle esattoriali la cui previa corretta notificazione costituiva presupposto per l'adozione dei successivo avviso di iscrizione Ipotecaria, e che tale violazione di legge ha travolto sia gli atti presupposti (cartelle di pagamento) che l'atto successivo (avviso di iscrizione ipotecaria).

Consegue pertanto l'accoglimento dell'appello azionato da B.M con riguardo alle cartelle fondanti l'avviso di iscrizione ipotecaria nella parte in cui tali cartelle hanno avuto ad oggetto tributi erariali e la declaratoria di nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti in parte qua.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste unicamente a carico del concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. stante l’avvenuta estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate posto in essere dal Giudice dl prime cure con la sentenza gravata: le spese vanno liquidate quanto al primo grado in Euro 250,00 per spese ed Euro 1.800,00 per onorari, e quanto al secondo grado in Euro 200,00 per spese ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore che ne ha fatto istanza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie ii ricorso della contribuente.

Spese di entrambi i gradi secondo soccombenza, con distrazione a favore del difensore che ne ha fatto istanza.

Milano, 22 gennaio 2016

Il Giudice Relatore 

Dott. Giacomo Rota

Il Presidente

Dott. Erslio Secchi

 

Questo sito utilizza cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin”.NON utilizza alcun cookie di profilazione.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.