Altra vittoria per un cittadino straniero che ha così potuto ottenere il titolo di viaggio: ora potrà avvalersi del diritto alla circolazione costituzionalmente garantito
Il caso riguarda un cittadino straniero del Mali (Africa) in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ma impossibilitato a richiedere il passaporto alle Autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. 251/07, il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto ad ottenere il titolo di viaggio quando non può richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di origine. Grazie al titolo di viaggio, il cittadino può circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen e nei territori degli altri Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra.
Il titolo di viaggio può essere rifiutato solo nel caso in cui sussistano “gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e l’ordine pubblico”, diversamente si verificherebbe una compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini stranieri regolarmente soggiornati, tutelati dall’art. 16 della Costituzione e dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 394/99.
Per ottenerlo si deve inoltrare la richiesta alla Questura competente territorialmente, provando l’impossibilità di rivolgersi alle Autorità diplomatiche del proprio Paese. La Questura è tenuta ad avviare il procedimento amministrativo. I tempi del procedimento sono quelli previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990: decorsi trenta giorni si ha un “silenzio-inadempimento”.
Cosa fare se la Questura non risponde o nega il titolo? Si può agire contro il silenzio innanzi al Tar territorialmente competente.
Lo straniero che ha ottenuto lo status di cittadino beneficiario di protezione sussidiaria (con permesso di soggiorno) ha diritto a beneficiare delle concrete proiezioni di tale status. Può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ricevendo assistenza legale gratuita, ai sensi del d.P.R. 115/02, garantito a coloro che sono titolari di un reddito annuo imponibile non superiore a 11.493,82 euro (D.M. 16 gennaio 2018).
Nel caso seguito dallo Studio, la Questura di Palermo aveva in un primo tempo emesso un preavviso di rigetto (art. 10-bis l. n. 241/1990). Lo straniero ha successivamente replicato alla Questura fornendo nuovi documenti, senza ricevere risposta. A questo punto è intervenuto lo Studio legale, con una diffida. La Questura di Palermo, esaminata la pratica e ritenendo che le ragioni dello Studio fossero meritevoli di accoglimento, ha immediatamente rilasciato il titolo di viaggio: "Con riferimento alla richiesta per conto del nominato in oggetto, si comunica che il titolo di viaggio è pronto per la consegna, tuttavia, a causa delle restrizioni dovute dalla pandemia che hanno portato a dichiarare la zona rossa nella città di Palermo, non è possibile rilasciare un appuntamento per il ritiro dello stesso. Cessate le restrizioni dovute alla zona rossa, il Suo assistito potrà presentarsi il primo mercoledì utile per il ritiro del titolo di viaggio".
Quando le pretese del richiedente sono fondate e l'Amministrazione istruisce la pratica in modo imparziale (come in questo caso), l'iniziale preavviso di rigetto si trasformerà in accoglimento.
Quando ciò non accade, al contrario, si può ricorrere al Tar, ma entro i termini previsti dall'ordinamento.