Il servizio prestato nella scuola paritaria, anche se a tempo indeterminato, deve esser valutato come quello prestato nella scuola statale. Lo ha ribadito il Tar Lazio (III quater, sentenza 22 luglio 2020, n. 8330), accogliendo un ricorso proposto da una docente italiana vincitrice del concorso DDG n. 85/18, per le classi AB24 e AB25, nella Regione Lazio, assistita dagli avv.ti Giuseppe Lipari, Sagrario Sánchez Muñoz e Massimo Sidoti.
La Commissione aveva rifiutato di considerare gli anni di servizio prestati nella scuola paritaria con contratti “a tempo indeterminato”, sulla base di una interpretazione della Tabella A del D.M. del Miur n. 995/17, ritenuta errata dal Tar. Secondo la Commissione, la candidata aveva indicato alcuni periodi di servizio a tempo indeterminato che non potevano essere considerati, in quanto la detta Tabella consentirebbe di valutare solo il servizio "a tempo determinato".
Il Tar Lazio, ribadendo la sua giurisprudenza, ha precisato quanto segue: la “distinzione tra le due categorie, non prevista espressamente dal legislatore, determina una disparità di trattamento per cui l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari” delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato”.
Dunque, anche se il docente ha prestato servizio nella scuola paritaria con contratti a tempo indeterminato, il suo servizio va valutato come se si trattasse di servizio a tempo determinato. L'USR Lazio dovrà quindi rivedere la graduatoria.