Accolto il ricorso di una docente siciliana difesa dallo Studio Legale Sidoti: il Tar Sicilia ha ordinato di correggere la graduatoria (Tar Sicilia, Palermo, II, ordinanza 25 marzo 2019, n. 396, Pres. Di Paola - Est. Maisano).
Le commissioni giudicatrici commettono spesso errori. In particolare, sono arrivate molte segnalazioni a proposito di quelle redatte dall’USR Campania
Alla ricorrente, docente della classe di concorso BC02 (conversazione lingua straniera - spagnolo) non erano stati assegnati i 19 punti extra derivanti dalla sua abilitazione PAS, né i 6 punti derivanti dalla laurea spagnola, né altri titoli culturali. Ha ottenuto una misura cautelare dal Tar Sicilia. Secondo i giudici “le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso risultano condivisibili”.
La commissione del concorso adesso avrà 20 giorni per assegnare il punteggio, alla luce dei motivi di ricorso. Se non provvederà, interverrà il commissario ad acta: il direttore dell’USR Campania.
La ricorrente aveva in un primo momento proposto reclamo all'USR Campania. Non avendo ricevuto risposta, si è rivolta allo Studio Sidoti & Soci per ricorrere al Tar Sicilia. In generale, i reclami all’USR sono uno strumento pericoloso, perché non interrompono i termini per il ricorso. La speranza di tutelarsi senza rivolgersi a un avvocato ha spesso effetti devastanti, perché il termine per impugnare è molto breve (60 per il ricorso al Tar e 120 per quello straordinario) ed - entro questo termine - l’avvocato dovrà non solo studiare la controversia e redigere il ricorso, ma anche notificarlo ai controinteressati.
Di fronte a una graduatoria viziata, è consigliabile rivolgersi immediatamente a un avvocato e prepararsi a ricorrere.
***
Pubblicato il 25/03/2019
N. 00396/2019 REG.PROV.CAU.
N. 02365/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2018, proposto da
[OMISSIS] rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Sidoti e Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del secondo, sito in Palermo, piazza Castelnuovo n. 12;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Usr Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale [OMISSIS] domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;
Commissione Giudicatrice Concorso Bc02 - Lingua Spagnola non costituita in giudizio;
nei confronti di [OMISSIS], non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
della graduatoria relativa alla "Regione Sicilia" della classe di concorso BC02 - conversazione in lingua straniera (Spagnolo) pubblicata il 30.08.18 dall'USR della Campania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista la richiesta formulata con memoria depositata in data 29 novembre 2018, notificata in pari data all’amministrazione intimata;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 2780/2018 e n. 356/2019, rimaste senza sostanziale riscontro;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, alla luce dell’esame dei fatti che hanno caratterizzato la notifica del ricorso ad uno dei controinteressati, la richiesta di ulteriore termine per effettuare tale notifica deve essere accolta, in considerazione dell’anomalo comportamento tenuto dagli addetti alle poste, che hanno erroneamente ritenuto irreperibile la destinataria della raccomandata - inviata entro i termini di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti gravati - al suo indirizzo di residenza e poi omesso di spedire, allo stesso indirizzo, l’avviso di giacenza della raccomandata, che avrebbe consentito di portare a termine la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
Considerato che, per tali ragioni, deve ritenersi valida e rituale la notifica effettuata ad una delle controinteressate in data 5 dicembre 2018;
Considerato che le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso risultano condivisibili, seppure ad una valutazione sommaria, propria della presente fase cautelare;
Considerato che l’amministrazione intimata non ha dedotto nulla in merito, mentre il rilievo di incompetenza dalla stessa sollevato non è condivisibile, a fronte della circostanza che i provvedimenti impugnati producono i loro effetti esclusivamente in Sicilia;
Considerato che l’amministrazione intimata non ha fornito alcun chiarimento in ordine al contenuto delle determinazioni assunte, nonostante le richieste istruttorie formulate da questa Sezione, rimaste inottemperate;
Considerato che l’amministrazione intimata non ha fornito alla ricorrente gli indirizzi fisici e telematici degli altri controinteressati al presente ricorso, nonostante in tale senso più volte sollecitata dalla stessa;
Considerato pertanto che la domanda cautelare proposta in seno al ricorso in epigrafe deve essere accolta, nel senso di disporre che la commissione della procedura concorsuale per cui è causa riesamini la posizione della ricorrente attribuendole i punteggi spettanti sulla base dei suoi titoli culturali, professionali e delle esperienze professionali maturate, con esplicita considerazione delle censure articolate in ricorso, di cui dovrà darsi espresso conto nella motivazione della valutazione che verrà effettuata, entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
Considerato che deve altresì essere disposto che nello stesso termine l’amministrazione è tenuta a fornire alla ricorrente gli indirizzi fisici e informatici dei soggetti che la precedono nella graduatoria oggetto di impugnazione;
Considerato che appare opportuno nominare fin d’ora il dirigente preposto all’U.S.R. della Campania, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, quale commissario ad acta nella presente controversia, che, nel caso in cui l’amministrazione intimata non ottemperi a quanto sopra disposto (nuova valutazione del punteggio della ricorrente e trasmissione alla stessa degli indirizzi dei controinteressati), dovrà provvedere in via sostitutiva ad essa, ponendo in essere gli adempimenti indicati nella presente ordinanza, nell’ulteriore termine di venti giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare proposta in seno al presente ricorso, nel senso e nei termini indicati in motivazione, disponendo l’eventuale intervento del commissario ad acta ivi specificato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, per la presente fase di giudizio, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi €. 800,00, oltre IVA e c.p.a.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2020.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Primo Referendario
IL SEGRETARIO