Il Ministero della difesa ha recentemente sperimentato quanto può essere pericoloso fare passare in giudicato le sentenze del Giudice Amministrativo. Infatti, una volta che una sentenza è passata in giudicato, neanche lo stesso giudice che l’ha emessa può rimetterla in discussione. Per comprenderne le ragioni di ciò è necessario esaminare da vicino le tre “giurisdizioni” del giudizio amministrativo. L’art. 7 del cpa prevede, al comma 3, che “la giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito”.
Il codice del processo amministrativo aggiornato al 20 agosto 2019
Il codice del processo amministrativo aggiornato al 20 agosto 2019 (ultima modifica apportata con d.l.18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55).