Attenzione al luogo di notifica del ricorso per motivi aggiunti. L'art. 43, comma 2, del codice del processo amministrativo sancisce che: "le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile", cioè "al procuratore costituito". La notifica presso la sede reale dell'ente potrebbe causare quindi l'inammissibilità del gravame.
Se l'Amministrazione resistente gode del patricinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, non vi sarà nessun problema (le notificazioni andranno fatte sempre presso la difesa erariale, sia per il ricorso introduttivo che per i motivi aggiunti). Diversamente, per esempio nel caso delle amministrazioni non statali o di amministrazioni che godono del patrocinio facoltativo (come le Università), occorre fare molta attenzione.
Recentemente il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile un ricorso per motivi aggiunti notificato direttamente alla sede dell'ente, piuttosto che presso il difensore costituito.
Secondo i giudici (Tar Sicilia, Palermo, II, 8 maggio 2019, n. 1274):
"L’art. 43, co. 2, cod. proc. amm. stabilisce che “Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile”, cioè al procuratore costituito. Nel caso di specie, la [resistente] e la controinteressata, con memorie depositate successivamente al deposito del ricorso per motivi aggiunti, ne hanno eccepito l’inammissibilità ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 43 cod. proc. amm. e 170 cod. proc. civ., senza accettare il contraddittorio; sicché, deve escludersi che l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era diretto. Il ricorso per motivi aggiunti peraltro non presenta i requisiti per essere considerato quale autonomo gravame. Ed infatti detto ricorso, al di là dei dati formali evidenziati dalla difesa [della resistente] (mancata articolazione dei fatti di causa, mancanza di una nuova procura) è strutturato come accessorio al ricorso introduttivo e, pur contenendo ulteriori motivi di doglianza, ripropone anche i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo (allorché si sostiene che due componenti della commissione esaminatrice non soltanto non avrebbero sottoscritto il risultato finale, ma neppure avrebbero partecipato alle operazioni di voto)".
A esito differente, pochi mesi prima, era giunto il Consiglio di Stato (IV, sentenza 20 febbraio 2019, n. 1185):
"15.2. In relazione alle modalità di proposizione dei motivi aggiunti, l’art. 43, comma 2, del cod. proc. amm. stabilisce che “le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile”.
15.3. L’art. 170 del cod. proc. civ. (che regola le modalità attraverso le quali avvengono le notificazioni e le comunicazioni nel corso di un procedimento già in atto) prevede che “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”.
15.4. La norma -che letta nel suo tenore testuale non sembrerebbe ammettere equipollenti- va tuttavia interpretata e applicata alla luce dei principi generali dettati dagli artt. 156 e 160 del cod. proc. civ., al quale il cod. proc. amm. rinvia (cd. rinvio esterno) per il tramite dell’art. 39, comma 2.
15.5. In base all’art. 160 cod. proc. civ., la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
15.6. L’art. 156 cod. proc. civ. stabilisce, a sua volta, che:
a) la nullità non può essere pronunciata per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge;
b) la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
c) la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
15.7. Da tale quadro normativo, si ricava che in assenza dell’espressa previsione (tanto nell’art. 43 del cod. proc. amm., quanto nell’art. 170 del cod. proc. civ.) della comminatoria della nullità della notificazione eseguita, nel corso di un procedimento già in atto, a un soggetto diverso da quello indicato (il procuratore della parte), spetta al giudice accertare se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato e, in caso positivo, escludere il pronunciamento della ipotizzata nullità.
15.8. Nel caso di specie, l’atto ha raggiunto pienamente il suo scopo (che era, per l’appunto, quello di instaurare il contraddittorio con le altre parti del giudizio sui nuovi motivi di impugnazione nel simultaneus processus), sia in ragione del fatto che le altre parti erano già costituite in giudizio, sia - soprattutto - in ragione del fatto che il contraddittorio si è esplicato in assoluta pienezza, avendo tutte le parti ampiamente contraddetto, nel merito, su tutti gli aspetti della controversia.
15.9. L’art. 43 del cod. proc. amm., pertanto, va letto nel senso che la modalità ordinaria di instaurazione del contraddittorio con la controparte costituita segue il principio della notificazione presso il procuratore della parte (anche per evidenti ragioni di semplificazione processuale), ma ciò, tuttavia, non osta –in difetto di espressa previsione di legge comminatoria della sanzione della nullità - all’applicazione dei principi generali della sanatoria degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo".
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Altra giurisprudenza propende per l'inammissibilità in ogni caso, anche quando l'ente non ha eccepito espressamente la nullità della notificazione dei motivi aggiunti (Tar Lombardia, Milano, I, sentenza 7 gennaio 2020, n. 14):
"2.2. Orbene, va in limine rilevato che:
- l’art. 43 c.p.a., recante disposizioni in tema di “motivi aggiunti”, al comma 2 testualmente dispone che “le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile”, con ciò rimarcandosi la necessità della notificazione dell’atto al procuratore costituito nel giudizio originario, e non già alla parte nelle propria sede reale, siccome per converso avvenuto nella fattispecie che ne occupa;
- l’art. 44, comma 3, c.p.a., dispone che “la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità del comma 2”;
- la Corte costituzionale, con la sentenza 26 giugno 2018 n. 132 ha nondimeno dichiarato la incostituzionalità del citato art. 44, comma 3, “nella parte in cui prevede che la costituzione in giudizio delle parti intimate sani la nullità della notificazione del ricorso, «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», e perciò con efficacia ex nunc anziché ex tunc”; la norma codicistica, invero, ha violato in parte qua i criteri direttivi fissati dal legislatore delegante (art. 44, comma 1, l. 69/09), in quanto: i) collidente con l'art. 156, comma e, c.p.c., che, nel prevedere la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, esprime indubbiamente un principio di carattere generale; ii) non in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili e con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato - antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso – e neanche in linea con la giurisprudenza dello stesso Giudice delle leggi, per cui “La sentenza n. 97 del 1967 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 11, 3° comma, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato), nei limiti in cui escludeva la sanatoria, con effetti ex tunc, della nullità della notificazione degli atti introduttivi (di tutti i giudizi), nonostante la costituzione in giudizio dell'amministrazione statale a mezzo dell'avvocatura dello Stato. In quell'occasione si affermò, infatti, che la sanatoria per raggiungimento dello scopo e la sua applicabilità alla notificazione degli atti introduttivi sono «principî introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e giusta definizione del processo», e cioè sono principî generali immanenti alla ratio degli atti processuali”.
2.3. Orbene, applicando le disposizioni sopra richiamate, siccome rivenienti dalla interpretazione e dalla declaratoria di incostituzionalità recata dalla citata sentenza n. 132/2018, va qui rilevato che:
- [la ricorrente], in quanto parte già costituita nel giudizio originato dall’atto introduttivo, non aveva certo l’onere di costituirsi a seguito della proposizione dei motivi aggiunti;
- la memoria difensiva articolata dal procuratore [della ricorrente], id est l’Avvocatura erariale, non ha preso alcuna posizione sulle doglianze articolate con i motivi aggiunti da parte ricorrente avverso la cartella di pagamento ed il presupposto ruolo di riscossione;
- è ben vero che la sanatoria per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (con effetto ex tunc, oggi anche nel processo amministrativo), opera anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr., ex plurimis, Cass., VI, 28 maggio 2018, n. 13325); e, tuttavia, nella fattispecie non vi è stato alcun atto di impulso del procuratore costituito [della ricorrente] da cui inferire la conoscenza dell’effettivo contenuto delle doglianze formulate con i motivi aggiunti;
- non è, in altre parole, inferibile il “raggiungimento dello scopo”; all’uopo, invero, riveste carattere neutro la predisposizione da parte della Avvocatura della memoria difensiva del 16 ottobre 2019, concretando tale atto un dovuto adempimento processuale in vista della udienza pubblica di discussione del gravame originario, peraltro sfornito di qualsivoglia argomentazione volta a contrastare l’atto recante motivi aggiunti irritualmente notificato presso la sede reale [della ricorrente]".
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Dunque, notificare i motivi aggiunti presso la sede dell'ente piuttosto che presso il procuratore costituito, può avere conseguenze devastanti.
Alla luce di questi elementi, occore notificare i motivi aggiunti presso il procuratore costituito.