Il Ministero dell’Istruzione nega il riconoscimento del “sostegno spagnolo”, mentre il Tar annulla i provvedimenti di diniego dell’Amministrazione, ma per motivi formali. Chi ha ragione? La nostra analisi sul problema, anche dal punto di vista spagnolo.
Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Il Ministero dell'Istruzione, nel caso dei dinieghi di riconoscimento del “sostegno spagnolo”, ha pienamente ragione. Non può essere riconosciuto in Italia. O meglio, i master universitari conseguiti in Spagna dai cittadini italiani, in realtà, non abilitano al sostegno nelle scuole spagnole, pertanto non ha senso chiederne il riconoscimento in Italia. Non si tratta neanche di titoli “ufficiali”.
Corrisponde infatti al vero quanto espresso nella nota del 17.08.21 dal Ministero dell'Istruzione, a firma della dirigente, dott.ssa Paola Folli:
“CORSI SPAGNOLI.
In merito ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) si comunica che essi non sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell’ordinamento di formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna. Di conseguenza, come “tituli propi” , sforniti di ufficialità nel lo Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall’ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021. /All.2)”.
Il ragionamento è stato condiviso da altri Uffici ministeriali:
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2021/08/G6-18-08-21.pdf
Il problema del riconoscimento non riguarda solamente l’Università Cardenal Herrera, ma tutte le università spagnole, sia private che pubbliche. Questo perché in Spagna l'abilitazione per il sostegno si consegue grazie a corsi universitari di primo livello (quattro anni) e, comunque, per l'insegnamento su sostegno è prerogativa di soli professionisti laureati in discipline pedagogiche. I corsi annuali da 60 ECTS (1.500 ore), pubblicizzati su internet, non hanno alcuna natura “abilitante” ma si tratta di “títulos propios”, titoli accademici non aventi valore legale.
E’ possibile che un’università spagnola, pubblica o privata, rilasci titoli non aventi valore legale in Spagna? Secondo l’ordinamento giuridico spagnolo sì.
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_propio
Vero è che in passato il Giudice Amministrativo (anche il Consiglio di Stato) ha annullato i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che negavano i riconoscimenti delle abilitazioni spagnole su sostegno, ma si trattava di annullamenti per “difetto di motivazione”, ossia per un vizio formale.
Il Giudice Amministrativo, in alcune pronunce del 2020 (ed in altre del 2021), ha chiarito che il Ministero non aveva diritto di pretendere la acreditaciòn, perché la Spagna non la rilasciava in relazione ai titoli di sostegno.
Ma non ha mai “imposto” al Ministero italiano di concedere il riconoscimento.
Le sentenza di annullamento del Giudice Amministrativo hanno tre effetti: caducatorio, ripristinatorio e conformativo.
Dunque, le sentenze possono annullare un provvedimento (effetto caducatorio), ripristinare la condizione antecedente alla lesione subita dal ricorrente o, infine, vincolare la P.A. al riesercizio del potere, nei limiti di quanto deciso in sentenza (effetto conformativo).
Per quanto concerne l’effetto conformativo, bisogna fare le seguenti considerazioni. Se il Tar annulla gli atti per un “difetto di motivazione”, la P.A. dovrà conformarsi alla sentenza, ma nei limiti del vizio rilevato dal Giudice. Dovrà, dunque, motivare in maniera adeguata i nuovi provvedimenti. Che potranno essere favorevoli al ricorrente (e la vicenda si chiude lì) oppure nuovamente sfavorevoli… e la giostra continua. Ingiusto? Punti di vista. Il principio di separazione dei poteri impone al Giudice di rispettare l’autonomia della P.A., senza sostituirsi ad essa. Perché se il Giudice potesse sostituirsi alla P.A., cesserebbe di essere un Giudice e finirebbe per diventare Amministrazione… Il Giudice si limita a verificare che la P.A. rispetti le leggi, che le assicurano un certo margine di autonomia.
Quindi, nel caso di nuovo provvedimento sfavorevole a seguito di annullamento giurisdizionale (cosa che capita spesso, diciamo il 20-30% delle volte), il cittadino dovrà presentare un nuovo ricorso al Tar o si dovrà arrendere definitivamente alle decisioni ministeriali… Questa è la ragione per la quale, quando si ricorre al Tar, occorre essere sicuri di avere ragione, perché la battaglia potrebbe essere lunga!
Impugnare un provvedimento solo per motivi formali è una scelta scellerata, perché se il diniego era sostanzialmente corretto, l’Amministrazione emettere un nuovo diniego, questa volta correttamente motivato. Questo non significa che la P.A. possa fare tutto quello che le pare. Significa solo che l’avvocato, quando affronta una vicenda amministrativa, deve necessariamente studiare tutte le possibilità e informare il cliente. Dovrà indagare, come si dice in Spagna, “sobre el fondo del asunto” (sul merito della questione).
Per questo motivo i toni trionfalistici letti su internet, in relazione ai provvedimenti giudiziali del passato emessi dal Tar Lazio o anche dal Consiglio di Stato, sono assolutamente fuorvianti. Dimostrano una scarsa conoscenza dell’ordinamento giuridico spagnolo.
Si pubblica una recente sentenza del Tar Lazio del 6 aprile 2021 che rigetta il ricorso di un docente italiano che chiedeva il riconoscimento del sostegno. La Sentenza è stata appellata, ma il Consiglio di Stato, in data 2 agosto 2021, ha rigettato la misura cautelare per mancanza di fumus (si attende comunque la decisione di merito).
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Pubblicato il 06/04/2021
N. 04024/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2021, proposto da
[OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avvocati [OMISSIS], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della nota ministeriale n. 2019 del 1.02.2021, inviata in pari data al dott. Toro Giuseppe, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, per non aver prodotto all'Amministrazione “il richiesto attestato di competenza (ACREDITACIÓN) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente)”, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente
e per la declaratoria in via cautelare
della validità del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dal ricorrente al fine del riconoscimento in Italia del predetto titolo di specializzazione nella scuola primaria, il quale ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università spagnola “Cardenal Herrera” (Valencia), al fine di potersi iscrivere, a pieno titolo, nelle graduatorie scolastiche di suo interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con cui è stata rigetta la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Spagna per l’abilitazione quale docente di sostegno.
Si è costituito il Ministero resistente, depositando altresì memoria con la quale ha eccepito non solo l’infondatezza del ricorso, ma altresì l’incompetenza del Ministero dell’Istruzione sul riconoscimento dei percorsi di specializzazione per il sostegno conseguiti all’estero.
Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio del 23 marzo 2021 per la delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente - viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi del combinato disposto di cui comma 2 dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, conv. in legge n.176 del 2020, e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.
Ricorrono, infatti, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dall’articolo 60 c.p.a. al fine di consentire un'immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".
Il ricorso palesemente infondato.
Il ricorrente, allegando una certificazione rilasciata dall’Università spagnola “Cardenal Herrera” (Valencia) relativa alla frequenza del Corso Superiore di Specializzazione in Attenzione alle Necessità specifiche, ha presentato istanza ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, per il riconoscimento del proprio titolo come abilitante nella scuola primaria per il sostegno al fine di potersi iscrivere, a pieno titolo, nelle graduatorie scolastiche di suo interesse.
Con il provvedimento oggetto di impugnativa il Ministero gli ha negato il richiesto riconoscimento della qualifica professionale di docente di sostegno, precisando che “…la scrivente Direzione riconosce l’abilitazione al sostegno conseguita in Spagna laddove gli istanti documentino, attraverso il relativo attestato di competenza, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, emesso dal Ministero spagnolo, di essere già in possesso di tale abilitazione in Spagna.
In diversi casi, la scrivente Amministrazione ha ricevuto, infatti, dagli istanti gli idonei attestati di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE, attestanti l’abilitazione in sostegno conseguita in Spagna, pertanto il Ministero spagnolo non è affatto nuovo al rilascio di tale attestato, laddove – è chiaro – l’istante presenti i necessari requisiti e risulti effettivamente abilitato in sostegno nel Paese d’Origine.
E’ importante, infatti, distinguere tra il riconoscimento di un corso post-universitario svolto all’estero e valido in Italia come percorso di studio, e il riconoscimento della qualifica professionale di docente, che avviene solo alle condizioni stabilite dalla suddetta Direttiva europea. Se l’obiettivo è riconoscere la qualifica professionale di docente già in essere all’estero, l’autorità competente straniera (il Ministero dell’istruzione spagnolo) deve dichiarare nell’attestazione di competenza professionale che l’istante ha accesso all’insegnamento di una determinata disciplina a una determinata fascia d’età di alunni.
Il riconoscimento di un corso post-universitario estero, come mero titolo di studio non abilitante, è normato da altri strumenti di legge ed è competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, non di questa Direzione generale del Ministero dell’Istruzione”.
Correttamente il Ministero nel provvedimento impugnato non si è limitato a negare il riconoscimento dell’abilitazione richiesta solo in ragione del mancato possesso dell’abilitazione all’insegnamento in Spagna, attestata dall’Accreditaciòn, ma ha chiarito la distinzione tra riconoscimento del mero percorso di specializzazione, quale titolo di studi, di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, e riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di competenza del Ministero dell’Istruzione.
Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire con precedenti pronunce (n. 1781, 1870 e 1944 del 2021) su questioni analoghe che:
“Per quanto precede, tenuto conto che l’odierna ricorrente è già abilitata all’insegnamento in Italia, ma non in Spagna, così come confermato dal Ministero intimato, l’unica sua possibilità di poter ottenere il bene della vita anelato, ossia quello di vedere riconosciuta la propria specializzazione e poter essere inserita negli specifici elenchi per il sostegno ovvero poter partecipare alle procedure concorsuali per i posti riservati a tale tipologia di insegnamento, risulta essere quella di chiedere il riconoscimento dello specifico titolo universitario conseguito in Spagna. In tal caso, tuttavia, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione nella sua memoria difensiva ma non anche nella motivazione del provvedimento di diniego impugnato, la fattispecie non risulterebbe essere sussumibile nell’ambito della normativa europea che regola il riconoscimento professionale tra i Paese membri, quanto piuttosto in quella che contempla la possibilità di riconoscimento di un titolo universitario conseguito in un altro Stato europeo, con conseguente applicazione, in luogo delle prefate direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002. Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di “equipollenza”, inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all’estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, tuttavia, al Collegio preme precisare come l’art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell’elemento teleologico. In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento “finalizzato” recepito nel nostro ordinamento postula che sia l’Autorità competente che l’iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto. Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all’estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l’art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest’ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all’art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l’art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell’ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all’accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell’art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Quest’ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest’ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all’estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca.”
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
Considerata la novità e la peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
* * *
Pubblicato il 02/08/2021
N. 04335/2021 REG.PROV.CAU.
N. 05955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5955 del 2021, proposto da
[OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avvocato [OMISSIS], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 04024/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 il Cons. Giovanni Orsini.
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
Considerato che i motivi di appello non contengono sufficienti elementi di fondatezza in relazione al valore abilitante per l’attività di sostegno del titolo di specializzazione;
Rilevato che sia di competenza del Ministero dell’istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell’università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola ai fini della possibilità per l’appellante di iscriversi nelle graduatorie scolastiche di interesse e che correttamente il Ministero abbia negato il riconoscimento della richiesta abilitazione - in assenza della specificazione attestazione del Ministero competente straniero - a soggetto che come si evince dalla domanda di riconoscimento di titolo abilitante, in assenza di titolo abilitante italiano, abbia solo svolto un corso di formazione all’estero senza ottenere però all’estero alcuna abilitazione certificabile;
Ritenuto pertanto che vada rigettato il ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’istanza cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore