Con questa sentenza, il Tribunale del lavoro di Termini Imerese ha dichiarato nulla la clausola contenuta in tutti i contratti con i docenti impiegati nei corsi di formazione finanziati dalla Regione, per la quale il saldo delle loro competenze da parte dell'istituto formativo era subordinato all'erogazione del saldo del finanziamento da parte dell'Ente pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all’udienza di discussione del 09.11.2016, nella causa civile iscritta al n° 168/2016 R.G.L., promossa
DA
AN, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to C.A. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via C.N. n. 2.
- opponente -
CONTRO
L. P., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonella Maggio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, piazza Castelnuovo n. 12.
- opposto -
ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
1) dichiara 1a cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa di pagamento del credito di € *** e, per 1’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2015 emesso i1 21.11.2015 dal Tribunale di Termini Imerese e condanna l’opponente a1 pagamento delle somme ancora dovute, previa imputazione di quelle già versate secondo il criterio di cui all’art. 1194 c.c.;
2) condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida, relativamente a1 procedimento monitorio, in complessivi € *** oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e, relativamente al presente giudizio di opposizione, in complessivi € *** oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) assegna il termine di 60 giomi per il deposito della sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato i1 19.01.2016 la parte ricorrente indicata in epigrafe
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2015 emesso il 21.11.2015 da1 Tribunale G.L. di Termini Imerese, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di L. P., della somma di euro *** oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l’attività lavorativa coordinata e continuativa svolta da quest’ultimo in suo favore.
A sostegno dell'opposizione eccepì l’inesigibilità del credito ingiunto in via monitoria per la mancata realizzazione della condizione sospensiva contenuta nel contratto di collaborazione a progetto stipulato fra le parti.
Si costituì in giudizio l’opposto, deducendo l'infondatezza dell’opposizione della quale chiese il rigetto.
La causa, sulle conclusioni delle parti di cui agli atti, è stata decisa all’udienza del 09.11.2016.
In via preliminare, va dà atto che, nelle more del giudizio, l’opponente ha provveduto al pagamento in favore di L. P. della somma di € *** (v.bonifico in atti de1 22.07.2016), pari al compenso netto dovuto al lavoratore in forza del contratto di collaborazione stipulato tra le parti, sicché, limitatamente al predetto importo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contesa fra le parti (cfr. Cass. ord. n. 8903 del 2016 secondo la quale “L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa puo‘ rilevarsi anche d‘ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite”.
In ordine poi al pagamento delle somme residue, la cui quantificazione va effettuata al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (la sorte capitale originaria dovuta ascendeva ad € *** cui aggiungere g1i interessi 1ega1i), va pronunciata statuizione di condanna nei confronti dell’AN, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 324/2015 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, stante l’infondatezza dell’opposizione.
Parte opponente non nega, infatti, il diritto del lavoratore al compenso richiesto in via monitoria, ma ritiene inesigibile, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, il credito, non essendosi verificata la condizione sospensiva contenuta nel contratto individuale, secondo cui: “il corrispettivo della collaborazione, come sopradeterminato, per le ore effettivamente lavorate e documentate nel registro d’aula, verrà erogato sulla base delle ore effettivamente svolte e certificate dalla direzione del corso, comunque subordinato all’erogazione dei relativi finanziamenti, comprensivi del saldo, da parte dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale”.
Orbene, pur volendo superare i consistenti dubbi sulla legittimità, per contrasto con l’art. 1355 c.c., della suddetta clausola, che condiziona ad un evento futuro ed incerto, l’insorgere non tanto dell’obbligo ma addirittura della “facoltà” (rectius volontà) di adempiere, la stessa, come correttamente rilevato da parte opposta, deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 1229 c.c. (secondo cui “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”) e dell’art. 1341 c.c., secondo comma (secondo cui “non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità”).
Con la succitata clausola, infatti, la società opponente si è riservata la “facoltà” di erogare il compenso ai prestatori d’opera “solo dopo l’erogazione dei relativi finanziamenti, comprensivi del saldo”, così preventivamente esonerandosi da ogni responsabilità nei confronti degli stessi, nel caso in cui il finanziamento non sia erogato dall’ente finanziatore, per dolo o colpa grave dell’ente medesimo.
Con tale pattuizione, dunque, l’opponente si esonera preventivamente da qualsiasi responsabilità nei confronti della controparte, anche in presenza di (eventuali) condotte dolose o gravemente colpose ostative all’erogazione del finanziamento da parte dell’ente pubblico competente.
Sotto altro profilo, inoltre, la clausola in esame deve ritenersi nulla perché, prevedendo un’evidente limitazione di responsabilità a favore di una delle parti, la stessa necessitava di specifica approvazione per iscritto da parte dell’altro contraente (art. 1341 c.c.), tanto più che il testo contrattuale é stato predisposto dalla società opponente.
Non vale, infatti, quale specifica sottoscrizione per iscritto quella apposta sotto quello che é un mero richiamo della clausola in fondo al contratto, tanto più che il richiamo concerne tutte le clausole realmente qualificanti e personalizzanti il contratto e quindi si traduce, sostanzialmente, soltanto in una mera seconda sottoscrizione dell’intero contratto, non delle singole clausole, che non possono perciò ritenersi concordate e singolarmente approvate dall’altro contraente.
Insomma, questa tecnica di forrnale approvazione delle clausole vessatorie si traduce in una palese elusione delle finalità della norrna. Quest'ultimo, del resto, e il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747): a tal fine si deve ammettere l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (tra 1e altre, Cass., ord. 5 giugno 2014, n. 12708, ovvero Cass. 3 settembre 2007, n. 18525) e si deve negare quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, quando ciò si esaurisca nella mera indicazione del numero, così come nella specie, e non anche, benché sommariamente, del contenuto (tra le altre v.: Cass., 0rd. 29 febbraio 2008, n. 5733, ovvero Cass., ord. 11 giugno 2012, n. 94929) delle stesse.
In termini conclusivi, quindi, 1a suddetta clausola va ritenuta nulla ed il credito scaturente dal contratto esigibile alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l’opponente va condannato al pagamento in favore di L.P. della somma di € *** oltre interessi legali, detratto l’importo di € *** pagato in corso di causa, da imputarsi secondo il criterio di cui all’art. 1194 c.c.
Le spese (sia della fase monitoria che della presente fase di opposizione) seguono 1a soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
Il carico di lavoro di questo Giudice suggerisce di fissare in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
P.QM.
Come in epigrafe
Cosi deciso in Termini Imerese i1 09.11.2016
IL GIUDICE
Chiara Gagliano