Abogados - Regolarità del titolo conseguito in Spagna - Ordinanza cautelare - Avv. Giorgio Bisagna
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che rigettava l'emissione di un decreto necessario a sostenere l'esame di "avvocato straniero" in Italia. Il Ministero, con argomentazioni analoghe a quelle utilizzate nella circolare del 12 maggio 2017, dichiarava che "secondo la Sapgna" il titolo di abogado del ricorrente non era regolare e doveva essere annullato. Il Tar Lazio ha negato la misura cautelare, per mancanza di fumus, compensando le spese di giudizio. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Giorgio Bisagna, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone la riforma. Il Consiglio di Stato, non condividendo il provvedimento impugnato, ha accolto l'appello cautelare e invitato il Tar Lazio a riesaminare la situazione in tenpi rapidi, al fine di consentire una efficacia tutela delle aspettative del ricorrente. La causa sarà discussa a breve.
Pubblicato il 10/03/2017
N. 01008/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00358/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2017, proposto dal signor Giuseppe Lipari, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Bisagna, con domicilio eletto presso Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo, 60;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario ad acta nominato con ordinanza del T.A.R. per il Lazio, 15 luglio 2016, n. 8171, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, sezione I quater, 23 novembre 2016, n. 7401, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Lucci su delega dell’avvocato Bisagna e l’avvocato dello Stato Fiducia;
Ritenuto che:
a) considerata la complessità della controversia, l’interesse dell’appellante potrà essere soddisfatto mediante una rapida definizione della causa nel merito;
b) a questi soli fini l’appello cautelare appare fondato e va accolto;
c) il T.A.R. fisserà l’udienza pubblica di discussione con carattere di priorità;
d) apprezzate le circostanze, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 358/2017) ai sensi e per gli effetti esposti in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO