Trasferimento in Italia da università comunitarie ed extracomunitarie senza obbligo di superamento dei test di ammissione alle facoltà di medicina odontoiatria - Avv. Massimo Sidoti:
Il TAR Abruzzo, con questa ordinanza, ha accolto il ricorso di tre studenti italiani provenienti: una da una università romena, ed altri due provenienti dall'università Nostra signora del buon consiglio di Tirana, tutti difesi dall'avvocato Massimo Sidoti.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, proposto da:
C.D.B., M.R., A.R, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso avv. Marco Racano in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;
contro
Università degli Studi dell'Aquila, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELL'ART. 2 DEL DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA, REPERTORIO 775/2013, PUBBLICATO IL 28 MAGGIO 2013, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE NON SIANO AMMESSI ALLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO STUDENTI CHE NON HANNO SUPERATO IN ITALIA IL TEST DI AMMISSIONE O "ISCRITTI PRESSO UNIVERSITÀ NON ITALIANE"; DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AI TRASFERIMENTI, REP. 1058/2013, LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI I RICORRENTI SONO STATI ESCLUSI; DELL'ART. 1 DEL DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITA’ DELL'AQUILA, REP. 775/2013 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI RISERVATI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI MA RIMASTI VACANTI PER MANCATA RICHIESTA; OVE NECESSARIO DELLA CIRCOLARE DEL MIUR N. 1291 DEL 16 MAGGIO 2008 E DELLA NOTA SPEDITA ALL'UNIVERSITA’ DELL'AQUILA IL 2 AGOSTO 2010; DELL'ART. 14 DELL'ALL. N. 2 AL D.M. N. 334 DEL 24/04/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Aquila e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto il ricorso non sfornito di idoneo fumus tenuto conto: in via preliminare, che i provvedimenti effettivamente lesivi risultano emessi da Amministrazione ricadente nell’ambito territoriale dell’adito TAR; che il bando introduce arbitrariamente clausole ad excludendum, peraltro in danno di cittadini italiani, come tali aventi diritto allo studio costituzionalmente garantito; che, sotto diverso profilo, l’Università non può rifiutare il trasferimento su posti (rimasti) vacanti, così sottoutilizzando le strutture a disposizione; che l’Università di provenienza ha garantito un percorso formativo che l’Università ha comunque l’obbligo di valutare, ferma la natura discrezionale (e l’esito) del relativo giudizio;
Ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare possa essere accolta ai fini del riesame delle istanze alla luce dei principi che precedono e nei limiti dei posti disponibili;
Ritenuto di compensare le spese di fase tenuto conto della natura della controversia;
Ritenuto di fissare il merito della causa come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L’AQUILA,
accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.
Spese di fase compensate.
Fissa il merito della causa alla prima udienza calendarizzata per il mese di gennaio 2015.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)