Ricorso avverso diniego di trasferimento ad odontoiatria per studenti provenienti da università straniere (Spagna - Universidad europea de Valencia - ed Albania - Nostra signora del buon consiglio - Tirana) Avv. Massimo Sidoti:
Con questa ordinanza il Tribunale di Milano ha ordinato all'Università di accogliere la richiesta di trasferimento di due studenti di odontoiatria, difesi dall' Avvocato Massimo Sidoti, che non avevano superato il test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso e che avevano richiesto l'iscrizione all'Università Statale di Milano.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2014, proposto da:

 

- C. Di N.e G.O.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Sidoti, ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

 

contro

- l’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro-tempore, 
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; 

nei confronti di

- N.C., non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- dei dinieghi “di nulla osta al trasferimento” relativi al corso di laurea di “Odontoiatria e protesi dentaria” dell’Università degli Studi di Milano emanati il 28 agosto 2014 e notificati ai ricorrenti il 2 settembre 2014;

- dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Università dopo il 2 settembre 2014 intitolato “esiti richieste nulla osta da altre università”, nel quale non figura il nome dei ricorrenti, nonostante l’esistenza di parecchi posti liberi;

- dell’Avviso pubblicato il 10 luglio 2014 nel sito web dell’Università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22 agosto 2014, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia;

- delle deliberazioni dell’Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l’offerta formativa del Corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di “Odontoiatria e protesi dentaria” degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del Corso di laurea;

- delle deliberazioni dell’Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del Corso di laurea de quo; dei DD.MM. del M.I.U.R. di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di “Odontoiatria e pretesi dentaria” e dei verbali dei relativi “tavoli tecnici” tenutisi presso il M.I.U.R., relativi agli ultimi 5 anni accademici (AA.AA. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l’Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l’offerta formativa reale dell’Ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 18 novembre 2014, il primo referendario Antonio De Vita e udito il procuratore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

 

Ritenuta, in via preliminare, la sussistenza della competenza di questo Tribunale, trattandosi dell’impugnazione di atti emanati da una Amministrazione universitaria che esplicano i propri effetti sul territorio in cui la stessa ha la propria sede;

Ritenuto, altresì, che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile e, ad un primo sommario esame, appare sussistere altresì il fumus boni iuris, ritenendosi di condividere le tesi sostenute dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con l’ordinanza n. 454 del 25 luglio 2014, che ha deferito all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione in ordine alla possibilità nei corsi a numero programmato per coloro che frequentano Università straniere di iscriversi ad un anno successivo al primo senza dover sostenere il test di ammissione, per cui deve essere accolta la suesposta domanda di sospensione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per l’esame del merito della presente controversia l’udienza pubblica del 22 ottobre 2015, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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