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Accoglimento parziale? Si al rimborso del contributo unificato

IL PROCESSO
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Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3517/2020 accogliendo il ricorso contro una sentenza del Tar Campania. Un chiarimento importante per avvocati e ricorrenti.

Il contributo unificato è la tassa che il cittadino deve pagare per iscrivere a ruolo un procedimento giudiziario. In alcuni casi, come nei processi amministrativi può superare anche i 2.000 euro. A regolare la materia di spese di giustizia è il D.lgs. n. 115/2002, Testo unico in materia di spese di giustizia.All’articolo 13, comma 6 bis, del D.lgs. n. 115/2002 si prevede il diritto di rivalsa del ricorrente o dell’appellante in caso di esito favorevole della lite. Difatti prevede che “l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”, il che significa che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza, ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.

Nel caso specifico, al termine di processo amministrativo dinnanzi al Tar Campania, la parte ricorrente aveva ottenuto parziale accoglimento del ricorso, pertanto, ex art. 13, comma 6 bis, del D.lgs. n. 36/2002, aveva diffidato l’Amministrazione soccombente per l’ottenimento del rimborso del contributo unificato versato. Nell’inerzia dell’Amministrazione, proponeva ricorso dinnanzi al Tar Campania per l’ottemperanza alla sentenza di accoglimento parziale relativamente al riconoscimento del rimborso unificato.Il Tar Campania respingeva il ricorso, statuendo che non può essere riconosciuto l’obbligo di rimborso della parte soccombente, trattandosi di un accoglimento parziale e non totale del ricorso. Proposto appello avverso a tale sentenza, il Consiglio di Stato lo ha accolto.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “la norma ha inteso favorire “in ogni caso” la rivalsa, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese e se la parte resistente o appellata non si sia costituita. In questa ottica, secondo l’orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, non si giustifica il diniego del recupero del contributo anticipatamente versato nei casi in cui la parte resistente o appellata sia risultata soccombente solo in parte, atteso che nella detta compensazione delle spese non può ritenersi compresa anche la restituzione del contributo unificato, stante comunque l'accoglimento della domanda, sia pur nei precisati limiti ((cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; 10 febbraio 2014, n. 473).” La sentenza dimostra come, sebbene il contributo unificato sia una “tassa”, il rimborso va azionato dinnanzi il Giudice Amministrativo e non dinnanzi al Giudice Tributario.

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