Abilitazione spagnola: con l'Iscrizione nelle bolsas, il MIUR deve eliminare la "riserva" e riconoscere il titolo pieno ed incondizionato.
Con questa ordinanza, il Consiglio di Stato, ribaltando l'oridentamento del TAR Lazio, ha dato ragione all'insegnate che aveva ottenuto il titolo conseguito in Spagna con riserva, e che avendo successivamente ottenuto l'iscrizione nelle bolsas de interinos, chiedeva al MIUR il riconoscimento inncodizionato del titolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2022, proposto da C.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sidoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo 60;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01784/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Massimo Sidoti e l'Avvocato dello Stato;
Rilevato che:
dal luglio del 2020 l’appellante ha ottenuto l’iscrizione nelle graduatorie per le docenze a tempo determinato in Spagna, il che significa che è oramai in possesso del requisito necessario e sufficiente per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del titolo;
considerato che:
la clausola di riserva, originariamente apposta al provvedimento impugnato, non ha più ragion d’essere, a far data dal luglio del 2020, anche perché il giudizio tuttora pendente dinanzi al giudice amministrativo, al quale detta riserva era legata, verosimilmente, per quanto riguarda l’appellante, sarà dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3329/2022) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica del 6 dicembre 2022 per la discussione nel merito della causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere