Opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c. - Prescrizione del credito azionato da Equitalia nonostante la tempestiva consegna da parte dell'Ente impositore - Condanna di Equitalia a rifondere le spese di lite - Avv. Massimo Sidoti

Con questa Sentenza, il Giudice di Pace di Monza ha dichiarato Equitalia responsabile di non avere impedito la prescrizione del credito azionato consegnatole dal Comune di Sesto San GIovanni, annullando, di conseguenza, la cartella esattoriale, e condannando il solo concessionario per la riscossione, e non anche l'Ente impositore, al pagamento delle spese di lite, atteso che il Comune di Sesto San Giovanni aveva dimostrato la tempestività della consegna del ruolo.

 

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n° 9092 /14R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MONZA

nella persona della Dott.ssa Gabriella Maltempi ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo con il n° 9092 /14R.G.

 

DA 

 

Nome , residente in via N. n° , rappresentata e difesa come per delega a margine dell’atto di citazione l’avv. Massimo Sidoti di Padova (fax 04921064352) via Mariano Stabile 151                                                                                                      

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del suo Sindaco pro-tempore

 

CONVENUTO CONTUMACE

e contro

EQUITALIA NORD S.p.a (C.F. 07244730961) in persona del legale rappresentante  pro-tempore, con sede in Milano, viale dell’Innovazione 1/b, società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Equitalia S.p.a., rappresentata e difesa dal dipendente delegato dott.ssa C.F.B., come da procura speciale del 27.6.2013 repertorio n.19.998 -raccolta n. 6.027 del Notaio Dott.ssa Laura Cavallotti                                                                                               

CONVENUTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. c.p.c A CARTELLA ESATTORIALE 

Conclusioni dell’attrice: accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato con  la cartella n.06820110188105769000 relativa al ruolo 2011/011686 per le sanzioni relative all’anno 2008 n. A416962 del 25.5.2008 notificata l’11.09.2008, per i motivi esposti in  narrativa e per l’effetto dichiarare non dovute le somme di cui si intima il pagamento.

Con vittoria di spese.

Conclusioni di Equitalia NORD s.p.a.: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Equitalia nord s.p.a. che si è attenuta al ruolo formato dall’ente impositore e per  l’effetto estromettere Equitalia s.p.a.dal giudizio e/o rigettare l’azione nei  confronti dell’Agente della riscossione in quanto infondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Devesi preliminarmente dichiararsi la contumacia del Comune di Sesto San Giovanni,  la cui “costituzione e memoria difensiva “ è irrituale. Infatti a detto atto non viene allegata né citata una delibera a resistere in giudizio, né tantomeno vi è una specifica formale delega del Sindaco pro-tempore a rappresentare il Comune. 

Per passare al merito, l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta dall’attrice avverso la cartelle esattoriale n. 06820110188105769000, notificatale da Equitalia Nord S.p.a., deve essere accolta.

Come correttamente eccepito dall’attrice, la pretesa creditoria, azionata con la  cartella esattoriale, è, infatti,  prescritta.

Come risulta dalla stessa cartella esattoriale e, come peraltro, ammesso da Equitalia Nord s.p.a., detta pretesa creditoria si riferisce a un verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada emesso in data 26.05.2008  e notificato all’attrice il successivo 11.9.2008.

L’art. 209 C.d.S. prevede che il diritto a riscuotere le somme della sanzioni amministrative si prescrive nel termine previsto all’art. 28 L.689/ 81 e detta disposizione fissa detto termine in cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Pertanto, poiché la cartella esattoriale è stata notificata in data 14.7.2014 e non è stato provato in giudizio alcun effetto interruttivo, la prescrizione quinquennale si è compiuta e la cartella impugnata deve essere annullata.

Risulta,  poi, pacifico in giudizio, che il Comune di Sesto San Giovanni ha trasmesso il ruolo ad Equitalia Nord s.p.a. in data 22.02.2011 e cioè in tempo utile per evitare le prescrizione.

Pertanto Equitalia Nord s.p.a che è legittimata passiva nel presente giudizio (ex multipli Cass. 12385/13), dovrà essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate così come in dispositivo. 

 

P.Q.M.

 

Il giudice di pace di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione vede eccezione respinte, così provvede: 

1) dichiara la contumacia del Comune di Sesto San Giovanni 

2) accoglie la domanda e per l’effetto annulla la cartella esattoriale n. 06820110188105769000 emessa da Equitalia Nord s.p.a. per intervenuta prescrizione; 

3) Condanna Equitalia Nord S.p.A. a rimborsare all’attrice le spese del giudizio che così liquida : € ... per compensi di avvocato, € ... per spese esenti € .... per rimborso forfettario spese generali (al 15%), oltre I.V.A. e C.p.a. sull’imponibile da distrarsi a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario. 

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Monza, 15 Giugno 2015

IL GIUDICE DI PACE DI MONZA (Dott.ssa Gabriella Maltempi)

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

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