Trasferimento da università straniera (Romania e Albania) senza preventivo superamento dei test universitari - Avv. Massimo Sidoti:

Con questa sentenza, il TAR dell'Aquila ha confermato il proprio ormai consolidato orientamento, precursore di quello dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per il quale gli studenti che prequentano università comunitarie, e quelli che frequentano l'Università albanese di Tirana, "Nostra Signora del Buon Consiglio", per ottenere un trasferimento in un ateneo italiano, non devono preventivamente superare il testi di ammissione ministeriale. 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
C.D.B., M.R., A.R. rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso avv. Marco Racano in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26; 

contro

Università degli Studi dell’Aquila, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 

per l'annullamento

DELL'ART. 2 DEL DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA, REPERTORIO 775/2013, PUBBLICATO IL 28 MAGGIO 2013, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE NON SIANO AMMESSI ALLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO STUDENTI CHE NON HANNO SUPERATO IN ITALIA IL TEST DI AMMISSIONE O "ISCRITTI PRESSO UNIVERSITÀ NON ITALIANE"; DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AI TRASFERIMENTI, REP. 1058/2013, LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI I RICORRENTI SONO STATI ESCLUSI; DELL'ART. 1 DEL DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITA’ DELL'AQUILA, REP. 775/2013 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI RISERVATI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI MA RIMASTI VACANTI PER MANCATA RICHIESTA; OVE NECESSARIO DELLA CIRCOLARE DEL MIUR N. 1291 DEL 16 MAGGIO 2008 E DELLA NOTA SPEDITA ALL'UNIVERSITA’ DELL'AQUILA IL 2 AGOSTO 2010; DELL'ART. 14 DELL'ALL. N. 2 AL D.M. N. 334 DEL 24/04/2013.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi dell’Aquila e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti, iscritti rispettivamente, per l’a.a. 2012/2013, Di Benedetto Claudia, al terzo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università “Vasile Goldis” di Arad (Romania), Rho Alessandro e Rho Maurizio al secondo anno, rispettivamente, del corso di laurea in odontoiatria e di medicina presso l’Università “Nostra Signora del buon consiglio” di Tirana (Albania), ma, quest’ultima, consorzio di università italiane e con titoli riconosciuti dalle università italiane e equipollenti ai titoli conseguiti in Italia, hanno presentato all’Università degli studi dell’Aquila istanza per il trasferimento per l’anno accademico 2013/2014.

L’Università ha respinto la richiesta con la motivazione che gli studenti, provenendo da Università straniera, non avrebbero superato in Italia l’esame di ammissione ai rispettivi corsi di laurea; del resto il bando, del pari impugnato, prevedeva, quale requisito di ammissione, la provenienza da Atenei solo italiani.

I ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso il bando e i dinieghi, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, considerato che: gli atti impugnati sarebbero violativi del diritto allo studio costituzionalmente garantito in difetto di norma di legge limitativa con riferimento al previsto “numero chiuso”; gli stessi atti sarebbero comunque violativi di norme comunitarie non consentendo il riconoscimento dei percorsi di studio già compiuti all’estero; del tutto illogica sarebbe la sottoposizione dei trasferimenti al test d’ingresso, previsto solo per le iscrizioni al primo anno, e in presenza, come nel caso di specie, di posti disponibili; la limitazione sarebbe comunque discriminatoria in ragione della nazionalità e violativa del principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli stati comunitari garantito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; in via subordinata, prospettavano l’illegittimità costituzionale delle norme di legge relative al numero chiuso ove ritenute ostative al trasferimento.

Si costituiva l’Amministrazione resistente deducendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza di questo TAR n. 275/2013 veniva accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.

Con successiva Ordinanza n. 76/2014 veniva accolta l’istanza di esecuzione della precitata ordinanza cautelare.

Le parti depositavano memorie illustrative.

La difesa di parte ricorrente, in particolare, rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso con riguardo alla posizione del ricorrente Maurizio Rho, avendo questi superato il test di ammissione al corso di Laurea in medicina e chirurgia in altro ateneo; quanto agli altri ricorrenti, la difesa prospettava la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto D.R. n.555/2014 che aveva stabilito di assegnare definitivamente i posti vacanti ai ricorrenti beneficiari di ordinanza e/o sentenze esecutive dei TAR e comune per effetto dell’intervenuta ammissione al Corso di Laurea rispettivamente in odontoiatria e medicina presso l’Ateneo aquilano.

All’esito della pubblica udienza del 24 giugno 2015, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. Va preliminarmente preso atto del dichiarato sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso da parte del ricorrente Rho Maurizio.

Il ricorso va dunque, in parte de qua, dichiarato improcedibile.

II. Quanto alla posizione dei ricorrenti C.D.B. e R. A., risulta in atti (cfr. documentazione depositata dall’Università dell’Aquila in data 18 maggio 2015) che entrambi, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo TAR n.76/2014, sono stati iscritti “con riserva” al terzo anno rispettivamente del corso di laurea in Medina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentale, il che non soddisfa l’interesse azionato in ragione del carattere non definitivo del provvedimento favorevole.

Deve dunque ritenersi non affatto cessata la materia del contendere né venuto meno l’interesse alla decisione.

III. Il ricorso, quanto a Di B.C. e R.A. è fondato.

III.1) Con sentenza resa in Adunanza Plenaria n.24 del 2015 il Consiglio di Stato, all’esito di un impegnato dibattito e di un’attenta rimeditazione, ha infine delineato i tratti essenziali della fattispecie de qua (trasferimento da Università straniera ad università italiana soggette al regime del c.d. “numero chiuso” senza previa sottoposizione al previsto test di accesso ovvero in caso di mancato conseguimento di punteggio minimo richiesto per l’idoneità), come segue:

a) i trasferimenti non sono in alcun modo soggetti, a livello di normazione primaria e secondaria, ad alcun requisito di ammissione, ferma la disciplina in materia di riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007;

b) la subordinazione dell’ammissione ai corsi programmati al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” si riferisce al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, interpretazione ritenuta preferibile sulla base di indici testuali (riferimento al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, confusione lessicale nel contesto della normazione tra “ammissione“ e “immatricolazione”) e logici (riferimento ai programmi della scuola secondaria superiore e alla sola verifica della “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”);

c) i trasferimenti sono sottoposti alla sola autonomia regolamentare degli Atenei che potrebbero condizionarli al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, previa determinazione, per ogni anno accademico e in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per i trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti “per ogni singola coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato” e della intervenuta disponibilità di posti sul plafond di ciascuna “coorte” e previa fissazione delle modalità di graduazione delle domande e dei criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti e per la loro traduzione in iscrizione a un determinato anno di corso (cfr. pagg. 23 e 24 Ad. Pl., cit.);

d) tale conclusione è perfettamente aderente al (e l’unica compatibile col) sistema comunitario, che garantisce la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari anche nel settore dell’istruzione, favorisce la mobilità degli studenti e l’accesso agli studi superiori e non ammetterebbe una normativa nazionale che penalizzasse taluni suoi cittadini per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, il che costituirebbe una restrizione delle libertà riconosciute dall’art. 18, c.1, CE a tutti i cittadini dell’Unione, ammissibile solo nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 

e) il mantenimento e la garanzie degli standards formativi e la capacità effettiva dei candidati e la loro qualificazione può e deve avvenire in fase di vaglio dei crediti formativi eventualmente acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, a frequenze maturate ed esami sostenuti, che compete all’università e agli Istituti di istruzione universitaria indipendentemente dalla provenienza (Ateneo italiano o straniero) dello studente che chiede il trasferimento, essendo quindi irrilevante il requisito “pregresso” di ammissione agli studi universitari “superato dal percorso formativo didattico già seguito in ambito universitario”, sottoposto a rigoroso controllo che abbia ad oggetto gli esami sostenuti, gli studi compiuti, le esperienze pratiche acquisite, l’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante il percorso compiuto in confronto agli standard dell’università di nuova accoglienza.

Tenuto conto delle suindicate argomentazioni, va dunque escluso che i trasferimenti possano essere condizionati “all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base di parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione in relazione a ciascun anno di corso”.

III.2) Alla stregua dei principi di diritto sopra illustrati, il ricorso proposto avverso il diniego motivato solo sulla mancata sottoposizione al test d’ingresso previsto per l’ammissione al primo anno di corso (ovvero, avendolo affrontato, al mancato conseguimento di punteggio tale da far conseguire utile posizione per ottenere l’accesso ad una università italiana) è fondato, dovendosi procedere al suo annullamento.

III.3) Consegue all’annullamento il consolidamento dei provvedimenti di iscrizione, già disposti con riserva in favore dei ricorrenti.

IV. Le spese possono compensarsi tenuto conto dell’intervenuto mutamento giurisprudenziale in subiecta materia infine regolata con la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, mentre il contributo unificato va posto a carico, come per legge, dell’Amministrazione soccombente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, quanto ai ricorrenti Di Benedetto e Rho Alessandro, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione, e, quanto al ricorrente Rho Maurizio, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate con eccezione del contributo unificato che grava, come per legge, sull’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Referendario

 

L'ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE      

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

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