Ricorso avverso il test di Mericina e Odontoiatria presso l'Università Tor Vergata di Roma - Iscrizione con riserva degli studenti che non hanno superato il test.
Con questa ordinanza il Tribunale ha dato ragione a degli studenti i quali, pur non avendo superato il test unico nazionale, avevano eccepito numerose irregolarità che ne inficiavano irrimediabilmente la validità. Pertanto il Tribunale ha accolto la richiesta di iscrizione in sovrannumero.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, 10 ottobre 2014, n. 04871
N. 04871/2014
N. 09001/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9001 del 2014, proposto da: G. C. , G. Di R., F.Lo M., G. M.M., E. V., rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189 in assenza di domicilio eletto in Roma;
contro
Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Tor Vergatain pesona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliano;
Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico – Cineca in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di A. Z.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’.a.a. 2014/2015 pubblicata in data 22 aprile 2014,
di tutte le graduatorie consequenziali ivi compresa quella pubblicata in data 12 maggio 2014,
del d.m. n. 85 del 5 febbraio 2014 con particolare riferimento alla parte in cui attribuiscono all’Università di “Tor Vergata” un numero di posti inferiore all’effettiva disponibilità rispetto agli altri Atenei con analogo numero di infrastrutture, in violazione del principio dell’offerta formativa,
del decreto del Rettore dell’Università “Tor Vergata” di Roma che ha indetto il concorso per l’ammissione al corso di laurea de quo;
nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati;
e per l’accertamento dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ai fini risarcitori con condanna al risarcimento del danno patito dai ricorrenti da effettuarsi in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. attraverso l’iscrizione in sovrannumero al corso de quo oppure in via fortemente subordinata con l’indicazione da parte del TAR delle linee direttrici in base alle quali l’Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore dei ricorrenti creditori la reintegrazione in forma specifica ed il ristoro economico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell' Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Tor Vergata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che i ricorrenti, con risposta all’istruttoria disposta dal TAR con ordinanza n. 8611/2014 pronunciata nella C.C. del 4 agosto 2014 e con la quale venivano richiesti chiarimenti circa l’interesse sostanziale da ciascuno dei cinque ricorrenti rivestito ai fini dell’ammissione con riserva ed in sovrannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia di un medesimo Ateneo, quello di Tor Vergata in Roma, hanno rappresentato l’omogeneità della loro posizione;
Avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 24848 del 22 settembre 2014 che facoltizza gli interessati alla immatricolazione nella sede di prima scelta, con riserva ed in soprannumero;
Rilevato che sotto questo profilo va valorizzata la censura dell’anonimato proposta dai ricorrenti per come manifestatasi oltre che nell’Ateneo di Bari – dove uno dei plichi contenenti la documentazione dei test è pervenuto aperto - anche presso l’Ateneo di Tor Vergata ed oggetto di circostanziata denuncia all’Autorità giudiziaria;
Considerato, dunque, che, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al detto motivo, alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università indicata in ricorso come prima scelta;
Ritenuto, inoltre, che va fissata l’udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l’integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.
B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.
In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone l’immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università in ricorso indicata come prima scelta.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2015 e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore,Presidente FF, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO