Abogados - Giudizio di ottemperanza contro il Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia, già condannato in sede di ottemperanza, non pagava tempestivamente le spese legali, nonostante i ripetuti solleciti. Il ricorrente quindi ha dovuto chiedere l'ottemperanza del provvedimento di ottemperanza.
N. 04440/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2017, proposto da:
Giuseppe Lipari, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo N. 60;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
al pagamento delle spese legali e degli altri accessori liquidati con la sentenza Tar Lazio, Roma, I, 6 aprile 2016, n. 4180, notificata con formula esecutiva in data 19.05.16, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale, sempre in epigrafe indicata, rimasta ineseguita per la parte relativa al pagamento delle spese legali e degli accessori.
2. Parte ricorrente, premesso l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, ha chiesto, in ottemperanza al giudicato, che il Ministero sia condannato al pagamento delle somme liquidate nella sentenza a titolo di spese di lite, nonché degli accessori di legge.
Ha chiesto, altresì, per il caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
3. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio ed ha formulato difese scritte, cui parte ricorrente ha replicato attraverso il deposito di una memoria in vista della trattazione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2017, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Constatata la ritualità del gravame, rileva il Collegio che sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione quanto al pagamento delle spese di lite e degli oneri accessori e, di conseguenza, non può esimersi dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei termini e nei limiti di cui appresso.
2. Ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe nella parte rimasta ineseguita e, per l’effetto, provveda, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle spese di lite e degli oneri accessori dovuti per effetto del titolo.
3. Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa.
Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Ministero della giustizia.
4. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all'amministrazione intimata di provvedere, in favore del ricorrente, al pagamento delle somme allo stesso dovute, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, alla scadenza del quale il commissario ad acta designato in motivazione provvederà ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi novanta giorni.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Ivo Correale, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO