Abogados - Esame di avvocato strtaniero - Giudizio contro il Ministero della Giustizia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che rigettava l'emissione di un decreto necessario a sostenere l'esame di "avvocato straniero" in Italia. Il Ministero, dichiarava che "secondo la Sapgna" il titolo di abogado del ricorrente non era regolare e doveva essere annullato. Il Tar Lazio ha negato la misura cautelare, per mancanza di fumus. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Giorgio Bisagna, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone la riforma. Il Consiglio di Stato, non condividendo il provvedimento impugnato, ha accolto l'appello cautelare e invitato il Tar Lazio a riesaminare la situazione in tenpi rapidi, al fine di consentire una efficacia tutela delle aspettative del ricorrente. La causa sarà discussa a breve.

Questo provvedimento é stato riformato in favore del ricorrente con seguente provvedimento: vedi.

Vedi provvedimento

N. 07401/2016 REG.PROV.CAU.

 

N. 11808/2016 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11808 del 2016, proposto da:

 

Giuseppe Lipari, rappresentato e difeso sa se medesimo e dall’avvocato Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo, n.60;

 

contro

Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 
Commissario ad acta nominato con ordinanza di questo Tribunale, sezione I, n. 8171/16; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con in quale il Ministero della giustizia ha respinto l’istanza del ricorrente di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna e degli atti presupposti, del verbale di insediamento e degli atti successivi del Commissario ad acta nominato con ordinanza di questo Tribunale, sezione I, n. 8171/16, con condanna dell’Amministrazione all’emissione del decreto di riconoscimento del titolo, nonché

per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

 

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 22 novembre 2016 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

 

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Rilevato, in particolare, alla sommaria delibazione propria della presente fase, che il provvedimento gravato, risultante di contenuto conforme a quanto comunicato dalle autorità spagnole in ordine alla carenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa interna spagnola ai fini dell’accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna, si profila indenne dalle dedotte censure;

Ritenuto, stante la particolarità della questione controversa, di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Respinge la suindicata domanda incidentale.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

IL SEGRETARIO

 

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

Questo sito utilizza cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin”.NON utilizza alcun cookie di profilazione.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.