LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: NEI CASI DI IRREPERIBILITA' RELATIVA LA NOTIFICA VA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 140 C.P.C.
Nota di commento a Commissione Tributaria Regionale di Milano, n. 668/2016.
Indice: 1) Il fatto; 2) Le norme in esame e precedenti giurisprudenziali; 3) La decisione.
1) Il Fatto.
In data 18.08.2013 veniva notificato alla ricorrente un avviso di iscrizione di ipoteca legale, con il quale si avvisava che si sarebbe provveduto alla iscrizione di ipoteca legale su diversi immobili di proprietà della stessa.
Tale comunicazione scaturiva, a dire del suddetto provvedimento, dal mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali che si asseriva notificate nel periodo intercorrente tra il 13.04.2002 ed il 20.12.2011.
Invero la ricorrente eccepiva di non avere avuto alcuna conoscenza delle suddette cartelle, non essendole state mai notificate. Infatti, come veniva accertato nel corso del procedimento di primo grado, emergeva il macroscopico errore in cui era incorso l’addetto alla notificazione: lo stesso notificava le cartelle prodromiche all’avviso di iscrizione ipotecaria – erroneamente – applicando quanto prescritto dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 nella modalità prevista dalla lettera e) dell’art. 60 del D.P.R n. 600/73, in luogo della corretta procedura prescritta dall’art. 140 c.p.c..
2) Le norme in esame e precedenti giurisprudenziali.
Nel caso in cui il destinatario, all’atto della notifica, non sia rinvenuto nel luogo di residenza, è necessario distinguere il caso in cui ci si trovi innanzi ad una irreperibilità relativa o assoluta.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l’art. 140 c.p.c., che testualmente dispone:“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Tale norma è confermata in maniera chiara ed univoca dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale sancisce che la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito.
A garanzia dell’effettività della notifica nel caso di irreperibilità relativa, Equitalia, nel “Manuale del messo notificatore”, al punto 3.3.1., sotto la voce “Irreperibilità relativa – Assenza nelle ore legali”, chiarisce che il messo notificatore deve: dare atto, in modo esaustivo e leggibile, dell’esperito tentativo di notifica; lasciare un avviso di cortesia che avvisi il contribuente del tentativo esperito e del fatto che ne verrà esperito un secondo entro 10 giorni; esperire il secondo tentativo di notifica; in caso di irreperibilità relativa anche al secondo tentativo, depositare l’atto alla casa comunale dando comunicazione dell’avvenuto deposito, nella stessa giornata, tramite racc. A/R.; attestare, in seno alla relata di notifica, tutti gli adempimenti svolti.
A tal proposito, e proprio a conforto dell’importanza che l’ordinamento dà ai singoli atti del procedimento notificatorio, rammentiamo che le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra di loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, è condizionata al loro integrale adempimento l’efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione, sentenza 14 gennaio 2002, n. 359).
Nel caso in cui invece ci si trovi innanzi ad un caso di irreperibilità assoluta, interviene una normativa speciale, derogatoria di quella prevista dal c.p.c.. Ed invero, in tali casi, trova applicazione l’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 nella modalità prevista dalla lettera e) dell’art. 60 del D.P.R n. 600/73.
Tale lettera recita: “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza dei termini per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
La giurisprudenza dei giudici di legittimità è unanime nel dichiarare che soltanto nell'ipotesi in cui nel comune dove la notifica deve essere effettuata non si rinvenga l'effettiva abitazione, l'ufficio o la sede del contribuente, la stessa può essere eseguita nei modi previsti dalla lettera e) dell'articolo 60 del DPR 600/1973 e, in caso contrario, qualora invece esse vi siano, la notificazione deve invece – inderogabilmente - essere effettuata nel rispetto delle forme prescritte dall'articolo 140 c.p.c. (ex plurimis, Cass., sent. 26 maggio 1997, n. 4654; Cass., sent. 4 maggio 2009, n. 10177).
La ratio sottostante a tutto ciò è di facile evidenza: il doveroso, quasi sacro rispetto del generale principio di garantire l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ed é proprio per il rispetto di tale esigenza che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare, nel comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche dirette a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra le due citate possibili opzioni del procedimento notificatorio.
L’effetto di tale differente situazione di fatto è, per l’appunto, il contenuto dell’attestazione del messo notificatore delle ricerche funzionali ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dipeso da irreperibilità relativa, oppure da irreperibilità assoluta, rinvenibile quando nel comune già sede del domicilio fiscale, il contribuente non risulti avere né abitazione né ufficio o azienda.
Si sottolinea che la giurisprudenza rimarca che tale attività di ricerca deve risultare dalla relativa relazione di notifica e, comunque, emergere, inequivocabilmente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, così come prescritto dall'articolo 148, comma 2, c.p.c., ove viene ben statuito che l'ufficiale giudiziario, nel certificare l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto, deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, “oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”.
Come già detto, il presupposto necessario all’utilizzo della normativa speciale è che “nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, cosicché il notificatore, al momento dell’accertamento deve compiere una rigida valutazione della reperibilità assoluta che deve risultare dagli atti (Cass. n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 10799/1999, n. 4587/1997).
La circostanza di fatto rilevante per la prefatta norma tributaria – espressamente derogatoria di quella processuale civilistica – è che oggettivamente non vi sia alcun luogo conosciuto nell’ambito di quel comune (irreperibilità assoluta) in base all’ordinaria attività che il messo notificatore deve effettuare; mentre se il luogo di domicilio è conoscibile (irreperibilità relativa), occorre anche l’invio all’ indirizzo della comunicazione (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) del deposito dell’atto presso l’albo comunale ai sensi del citato articolo 140 c.p.c.
Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 16696/2013, ben evidenzia la differenza tra l’irreperibilità assoluta e relativa del destinatario della notificazione di un avviso di accertamento; differenza la quale permette di verificare la legittimità dell’attività del messo notificatore in merito all’espletamento della procedura prevista dall’articolo 60 del DPR n. 600/1973, lettera e) sopra citata.
In pratica, per l’applicabilità della disciplina speciale, proprio in ragione della sua specialità, non basta che vi sia il sospetto che il contribuente non abbia l’abitazione nel comune, ma vi deve essere la coesistenza di elementi tali che inducano, con un elevato grado si sicurezza, il messo a ritenere che il soggetto destinatario dell’atto sia irreperibile a quell’indirizzo, nonostante esso sia quello risultante dai registri dell’anagrafe.
3) La decisione.
Nella sentenza n. 668/2016, la Commissione Tributaria Regionale di Milano conferma l'assunto portato avanti da questa difesa, ovvero quello per cui, in caso di irreperibilità relativa, le notifiche in materia tributaria seguono quanto disposto dall'art. 140 c.p.c..
Invero, la stessa, partendo dal pacifico riscontro processuale dell'esistenza presso un Comune della Brianza della abitazione della ricorrente, ha ritenuto che la notificazione delle cartelle prodromiche alla notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato fosse stata effettuata in palese violazione di legge.
Il Collegio ha, infatti, ritenuto che, in mancanza di riscontro ad opera del notificatore, all'atto della notifica delle predette cartelle, della irreperibilità assoluta del destinatario degli atti, le cartelle avrebbero dovuto essere notificate secondo quanto previsto dall'art. 140 c.p.c., che richiede il deposito della copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notifica deve essere effettuata, l'affissione dell'avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento presso il medesimo indirizzo.
La Commissione Tributaria prosegue rilevando come "balza agli occhi dalla documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. Che tali formalità non siano state rispettate ma che, piuttosto, il predetto concessionario abbia utilizzato il procedimento notificatorio che il combinato disposto degli artt. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60, lettera e), del d.p.r. 600 del 1973 prescrive per i soggetti irreperibili, avendo infatti il concessionario provveduto a notificare le cartelle esattoriali nn. ....... a mezzo del servizio postale, senza avere attestato l'irreperibilità assoluta del contribuente ed avendo effettuato, una volta depositato l'atto presso la casa comunale a seguito della mancanza di soggetti idonei a ricevere l'atto, l'affissione dell'avviso di deposito non presso la porta dell'abitazione come richiesto dall'art. 140 c.p.c. ma presso la medesima casa comunale".
Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha ribadito, a chiare lettere, come questa circostanza non abbia consentito alla contribuente di avere effettiva conoscenza delle cartelle esattoriali, la cui previa corretta notificazione costituiva presupposto per l'adozione del successivo avviso.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto stabilito dal Collegio, tale violazione di legge non solo ha comportato l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, ma ha anche travolto gli atti presupposti, ovvero le prodromiche cartelle di pagamento su cui l'avviso impugnato trovava la sua ragion d'essere.
Di conseguenza, in accoglimento dell’atto di appello di questa difesa, il Collegio annullava l’avviso di iscrizione ipotecaria impungnato, nonchè tutte le cartelle di pagamento ad esso prodromiche e notificate in violazione di legge.
Avv. Giuseppina M. Ilaria Marazzotta
Studio legale Sidoti & Soci