Abogados - Giudizio di ottemperanza contro il Ministero della Giustizia - Avv. Giorgio Bisagna e Avv. Massimo Sidoti
Il Ministero della Giustizia, ritenendo che la sentenza pronunciata dal TAR Lazio sul silenzio fosse ingiusta, l'ha impugnata dinanzi al Consiglio di Stato eccependo. L'appello del Ministero è stato dichiarato improcedibile.
N. 04698/2016REG.PROV.COLL.
N. 04290/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4290/2016 RG, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
Giuseppe Lipari, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Bisagna e Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Roma, via Vessella n. 7, presso l’avv. Stefano Morabito,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 3534/2016, resa tra le parti e concernente il diniego di accesso agli atti (riconoscimento titolo professionale di «abogado»);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. Lipari;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 34, c. 5 e 38 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 10 novembre 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito, per le parti, il solo Avvocati dello Stato Elefante;
Ritenuto in fatto che, con istanza del 20 luglio 2015, il dott. Giuseppe Lipari dichiara di aver presentato alla Commissione UE una denuncia circa la sospensione sine die, da parte del Ministero della giustizia, del rilascio dei decreti per il riconoscimento titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna;
Rilevato che il dott. Lipari, avendo ricevuto dalla Commissione UE l’invito a provare quanto da lui dedotta, ha allora chiesto al Ministero della giustizia l’elenco dei cittadini italiani i quali, dal 1° novembre 2014, avessero ottenuto tal riconoscimento;
Rilevato altresì che il Ministero della giustizia ha negato l’invocato accesso, onde il dott. Lipari ne ha impugnato l’atto di diniego innanzi al TAR Lazio con il ricorso n. 10075/2015 RG;
Rilevato quindi che, con sentenza n. 3534 del 22 marzo 2016, l’adito TAR ha accolto la pretesa così azionata, contro cui il Ministero della giustizia ha interposto l’appello di cui al ricorso n. 4290/2016 RG in epigrafe;
Considerato in diritto che, nelle more del presente giudizio ed in data 25 luglio 2016, il Ministero appellante ha fornito al dott. Lipari un documento recante tutte le informazioni da lui richieste a suo tempo;
Considerato al riguardo che, con istanza depositata il 19 settembre 2016, il patrono del dott. Lipari ha reso nota tal sopravvenienza e, per l’effetto, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Considerato quindi che al Collegio non resta se non di dar atto di tal cessazione, con compensazione integrale, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 4290/2016 RG in epigrafe), dà atto della cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2016, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere