Titolo di abogado, mancata emissione del decreto per sostenere l'esame di idoneità al CNF entro il termine di 4 mesi- Avv. Massimo Sidoti:

Con questa sentenza il TAR Lazio ha annullato il silenzio-rifiuto sulla richiesta di emissione del decreto di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna al fine di essere ammesso agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato, condannando il Ministero della Giustizia italiano al pagamento di 2.000,00 di spese legali.

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N. 04180/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09419/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9419 del 2015, proposto da: 

G.L. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto sulla richiesta di emissione del decreto di riconoscimento del proprio titolo di abogado conseguito in Spagna al fine di essere ammesso agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il dottor L. , come sopra rappresentato e difeso, ricorre contro il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di emissione del decreto di riconoscimento del proprio titolo di “abogado” conseguito in Spagna .

2 - Al riguardo, considera il Collegio che risulta in atti una nota di risposta dell’intimato Ministero in data 26 maggio 2015 che, per il suo carattere meramente soprassessorio, non risulta idonea ad interrompere l’impugnato silenzio.

3 - Questo TAR del Lazio, I Sezione, con ordinanza collegiale n. 12073/2015 in data 21 ottobre 2015, ha quindi assegnato alla medesima Amministrazione il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per il deposito presso la segreteria del TAR di una motivata relazione dell’Amministrazione circa i fatti di causa, con particolare riguardo al carteggio concernente le sorti del titolo vantato dal ricorrente, premettendo peraltro la reiezione dell’istanza di oscuramento delle generalità del ricorrente, giurista ed aspirante avvocato, in quanto palesamente priva di fondamento, con riguardo alla sua futura partecipazione all’esame cui chiede di essere ammesso tramite provvedimento di questo Tribunale, alla stregua dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che dovranno guidare l’esame e che potranno essere, se del caso, azionati in sede giurisdizionale ai sensi della stessa Costituzione.

4 – Pur essendo il predetto termine ampiamente decorso l’Amministrazione onerata del predetto adempimento istruttorio non vi ha adempiuto.

5 – A fronte della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015.

6 - Non resta quindi al Collegio che dichiarare l’illegittimità dell’impugnato silenzio e, per l’effetto, condannare l’intimato Ministero, che non può sottrarsi alle regole nazionali e comunitarie relative, nell’ambito dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, al mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali, a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo, ovvero pronunciandosi motivatamente in senso negativo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore.

7 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia a concludere il procedimento in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore.

Condanna il Ministero della Giustizia alle spese di giudizio, liquidate in Euro duemila oltre IVA, CPA ed accessori, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

   Carmine Volpe, Presidente

   Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

   Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE                                                                               IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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