Formazione - Attribuzione del punteggio.
Con questo provvedimento, il CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa), decidendo su un ricorso Straordinario, ha confermato l'orientamento del T.a.r. per la Sicilia, che in materia di attribuzione di punteggi, ritenva computabili, ai fini dell’attribuzione dei criteri A1 e A2, tutti i corsi di formazione del Programma Garanzia Giovani attivati e conclusi positivamente prima della presentazione dell’istanza relativa all’avviso n. 8/2016.
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza delle Sezioni riunite del 14 giugno 2022
NUMERO AFFARE 00247/2021
OGGETTO:
Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da (omissis), rappresentata dall’avv. Giuseppe Lipari e dall’avv. Massimo Sidoti, contro l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e nei confronti di (omissis) e tutti gli altri enti inseriti nella graduatoria impugnata, per l’annullamento del DDG del 18 agosto 2020 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana, avente ad oggetto “l’approvazione della rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull’Avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma operativo della Regione siciliana – Fondo sociale europeo 2014 -2020, in esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo”; dell’Avviso pubblico n. 8/2016 della Regione Siciliana; della nota prot. n. 35660 del 12 maggio 2017 dell’Assessorato con la quale è stata modificata la formula matematica per l’applicazione dei punteggi A1 e A2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 15202/002/2021/8 del 23 giugno 2021, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Ardizzone;
Premesso e considerato
1. L’(omissis), con atto notificato in data 7 gennaio 2021 – a mezzo pec- al Dipartimento regionale della formazione professionale e ai controinteressati indicati nell’epigrafe del ricorso e successivamente depositato presso l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana (d’ora in poi “ULL”) in data 9 gennaio 2021 a mezzo di raccomandata a/r, ha proposto ricorso straordinario per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del DDG del 18 agosto 2020 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana, avente ad oggetto “l’approvazione della rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull’Avviso pubblico n. 8/2016”, nonché dell’Avviso pubblico n. 8/2016 della Regione siciliana; della nota prot. n. 35660 del 12 maggio 2017 dell’Assessorato con la quale è stata modificata la formula matematica per l’applicazione dei punteggi A1 e A2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Ha chiesto, altresì, la condanna al riesame del suo punteggio e la conseguente rettifica della graduatoria.
La ricorrente, ente di formazione accreditato presso l’Amministrazione resistente, espone di aver partecipato all’Avviso pubblico 6/2018 con la presentazione di 6 progetti. Alla graduatoria provvisoria del 2016 (DDG 5978/2016) e a quella definitiva del 2017 (DDG 169/2017) sono susseguite ben quattro rettifiche (DDG 3003/2017; DDG 4194/2017; DDG 7140/2017 e DDG 7741/2018) per giungere, infine, alla graduatoria oggetto di impugnazione in questa sede (DDG 18 agosto 2020).
La ricorrente rappresenta che mentre nella penultima graduatoria (DDG 7741/2018) essa risultava collocata in posizione utile con un punteggio pari a 83,40 per due progetti, e 82,40 per gli ulteriori quattro progetti, con l’ultima graduatoria oggetto di impugnazione la ricorrente si è vista attribuire un punteggio inferiore di 13,75 punti, conseguendone la collocazione della stessa in posizione non utile.
2. Il presente ricorso è affidato a motivi rubricati in due distinti titoli
i. «violazione art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione alla formula matematica usata per calcolare punteggi A1 e A2 e alla decurtazione dei punteggi ottenuti nella precedente graduatoria approvata con DDG n. 7741/2018»;
ii. «violazione punto 8.3 dell’avviso pubblico n. 8/2016 limitatamente alle voci A1 e A2 per mancata valutazione dei progetti “Garanzia giovani misura 2A”; eccesso di potere per disparità di trattamento».
3. La ricorrente, con pec del 29 gennaio 2021, ha comunicato di aver provveduto all’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami.
4. Il Dipartimento della formazione professionale, con nota prot. n. 6515 del 25 febbraio 2021, ha trasmesso la relazione ex art 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191.
5. L’ULL, con nota n. 5651 del 4 marzo 2021, ha comunicato al ricorrente l'avvenuta conclusione dell'attività istruttoria relativamente al ricorso in questione, dando un termine per l’esercizio del diritto d’accesso e per la presentazione di eventuali memorie.
6. L’ULL ritiene che il ricorso, regolare sotto il profilo fiscale, è ricevibile limitatamente al DDG del 18 agosto 2020, mentre appare irricevibile in riferimento agli altri atti impugnati.
7. In conformità all’avviso espresso dall’ULL riferente, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo e assorbente motivo.
8. Il primo motivo, con il quale si censura la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per omessa indicazione della formula matematica utilizzata per calcolare i punteggi A1 e A2, è infondato e non merita accoglimento.
Difatti, nell’atto impugnato è espressamente richiamata la relazione conclusiva del 3 agosto 2020 del prof. Rao, nella quale viene indicato il criterio di valutazione dei punteggi A1 e A2. Pertanto, il provvedimento risulta motivato per relationem.
9. Con il secondo motivo, l’appellante, eccependo la violazione del punto 8.3 dell’avviso 6/2018 per mancata valutazione del progetto “(omissis)”, lamenta l’errata attribuzione dei punteggi A1 e A2 (rispettivamente 1 e 0,65 punti, in luogo di 8 e 5,54 punti), in quanto la p.a. ha omesso di valutare ben 20 progetti (su 21 presentati) e ha considerato la formazione di 13 allievi su 20 (essendone stati formati invece 172 su 186 iscritti).
Orbene, il punto 8.3. del suddetto Avviso, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri A1 e A2, esclude espressamente i soli corsi OIF, IFTS, altra formazione, apprendistato e formazione continua finanziata con fondi interprofessionali, non contemplando alcuna preclusione relativamente ai corsi a valere nel Programma “Garanzia Giovani Misura 2A”, del cui mancato computo si duole parte ricorrente.
Sul punto occorre richiamare la sentenza n. 81/2019, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, pronunciandosi su una controversia relativa all’avviso 8/2016 ha disposto che «appare conforme alle previsioni del bando ritenere computabili, ai fini dell’attribuzione dei criteri A1 e A2 tutti i corsi di formazione del Programma Garanzia Giovani attivati e conclusi positivamente prima della presentazione dell’istanza relativa all’avviso n. 8/2016, ancorché i rispettivi enti abbiano beneficiato del rimborso delle spese sostenute solo nelle prime settimane del 2016 a causa delle procedure burocratiche, comunque imputabili all’amministrazione».
Per tali ragioni l’amministrazione resistente ha errato nel non valutare i corsi di formazione del Programma Garanzia Giovani presentati dalla ricorrente.
10. In considerazione delle superiori osservazioni, il Collegio esprime il parere che il ricorso straordinario in esame, ricevibile limitatamente al DDG 18 agosto 2020, debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento suindicato e assorbimento della domanda cautelare.
Quanto alla domanda di riesame del punteggio e rettifica della graduatoria, il Collegio la ritiene inammissibile perché postula un sindacato di merito, incompatibile con la natura prettamente impugnatoria per motivi di legittimità del ricorso straordinario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa esprime il parere che il ricorso, assorbita l’istanza cautelare, sia in parte inammissibile e che, nel resto, debba essere accolto, fatti salvi i provvedimenti dell’Amministrazione regionale.